di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 ottobre 2026
Chi viene ricoverato a forza in un reparto psichiatrico con un trattamento sanitario obbligatorio, d’ora in avanti, non può più restare solo davanti al giudice che decide se quel ricovero forzato è legittimo. Accanto a lui ci dovrà essere un avvocato. Di fiducia, se riesce a nominarlo. D’ufficio, se non ci riesce. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 157, decisa il 6 luglio scorso e da poco depositata. Il redattore è il giudice Stefano Petitti, il presidente Giovanni Amoroso. La Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 35 della legge 833 del 1978, quella che ha istituito il servizio sanitario nazionale, nella parte in cui non prevede che la convalida del Tso in degenza ospedaliera, e della sua eventuale proroga, si svolga con le garanzie della difesa tecnica.
La storia nasce da un’ordinanza del sindaco di Empoli. Nel novembre del 2025 un uomo, L. C., affetto da disturbo schizofrenico, viene ricoverato contro la sua volontà. I medici scrivono di “agitazione psicomotoria” e di un paziente che rifiuta farmaci ed esami, senza coscienza della malattia. Il giudice tutelare di Firenze convalida il trattamento il 7 novembre e la proroga il 13. Durante l’audizione, però, l’uomo dice una cosa precisa: “Io ho diversi avvocati e voglio che chiamate i miei avvocati”. Fa anche i nomi. Secondo quanto riferisce il Tribunale, quella richiesta non viene presa in considerazione. Il giudice convalida e si limita a disporre che il provvedimento venga comunicato anche ai legali.
L.C. impugna la convalida davanti al Tribunale di Firenze e solleva il problema. La legge, semplicemente, l’avvocato non lo prevede. Il Tribunale, con ordinanza del 29 dicembre 2025, porta la questione alla Consulta. Cosa solleva? Che il paziente sia avvisato della facoltà di nominare un difensore, che a questo difensore vengano comunicati l’ordinanza del sindaco e il decreto del giudice, che possa assistere all’audizione.
Tutto riparte dalla sentenza n. 76 del 2025. Con quella decisione la Consulta aveva già riscritto un pezzo dell’articolo 35. Aveva imposto che l’ordinanza sindacale fosse comunicata alla persona e che il giudice tutelare la ascoltasse prima della convalida, nel luogo dove si trova, di solito il servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Era stato riconosciuto che il Tso è un trattamento coattivo vero e proprio, e che quindi oltre alle garanzie dell’articolo 32 valgono quelle dell’articolo 13, la libertà personale. Mancava l’altro lato del diritto di difesa: l’assistenza di un professionista. Il Tribunale di Firenze aveva messo sul tavolo un paragone che la Corte ha fatto suo. Lo straniero espulso con accompagnamento alla frontiera, nell’udienza di convalida, ha sempre un difensore, di fiducia o d’ufficio. Già nel 2004, con la sentenza n. 222, la Consulta aveva bocciato la norma che non lo garantiva. Entrambi sono procedimenti non penali. Entrambi toccano la libertà fisica. Uno prevede l’avvocato, l’altro no.
Il Comitato dei cittadini per i diritti umani, amicus curiae , lo dice chiaro: il Tso sarebbe l’unico procedimento restrittivo della libertà personale in cui nemmeno la fase giurisdizionale assicura un difensore. Il passaggio più forte della sentenza riguarda il rifiuto della soluzione minima chiesta dal giudice fiorentino. Riconoscere solo la facoltà di nominare un avvocato, scrive la Corte, produrrebbe un doppio effetto distorsivo. Quel diritto lo eserciterebbe soltanto chi conserva abbastanza lucidità da capire l’avviso. E lo eserciterebbe soltanto chi ha soldi, una famiglia o una rete sociale capace di trovare un legale. Il risultato sarebbe quella che i giudici chiamano una “intollerabile discriminazione” fondata sul tipo di patologia e sulla condizione economica. Con un paradosso: le persone più fragili resterebbero senza tutela. Da qui la scelta della difesa obbligatoria, l’unica che garantisce l’assistenza a chiunque subisca una coazione fisica, comunque si manifesti il suo disagio.
La Consulta richiama anche Strasburgo. Per la Corte europea dei diritti dell’uomo chi è privato della libertà per un disturbo psichico deve avere un legale quando contesta la misura. Lo dicono M.S. contro Croazia del 2015 e M.B. contro Spagna del 2025.
Cosa cambia in concreto? Al momento della comunicazione dell’ordinanza del sindaco, la persona deve essere avvisata che può nominare un difensore di fiducia. Se non lo fa, il giudice tutelare ne designa uno d’ufficio, pescando dagli stessi elenchi usati nel processo penale, quelli dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. L’avvocato va avvertito in tempo, può partecipare all’audizione prima della convalida e riceve la notifica del decreto.
La sentenza contiene anche un messaggio al Parlamento, scritto con una formula che non lascia dubbi: la Consulta ha già espresso, e reitera oggi, un invito al legislatore a rimeditare la configurazione normativa del trattamento sanitario coattivo. La legge che lo regola è del 1978. Le piste indicate sono concrete. La prima è la nomina di un curatore speciale, così che sia sempre garantito il rispetto effettivo dello statuto costituzionale della persona. La seconda è la previsione di figure con funzioni di interlocuzione e di mediazione, con l’obiettivo di favorire percorsi di assistenza consensuali. Qualcuno che provi a costruire un accordo, prima della forza.
Poi c’è un ragionamento che allarga lo sguardo fuori dalle aule. Il Tso, osservano i giudici, coglie il momento acuto di un disagio psichico che spesso affonda le radici nella marginalità sociale. Servono interventi strutturali a monte, per prevenire le crisi. Questo significa sostegno ai servizi per la salute mentale e, in generale, ai servizi socioassistenziali che aiutano le persone e le loro famiglie. Sono scelte complesse, ammette la Corte. Non può farle da sé, perché spettano al legislatore.
C’è anche la consapevolezza del peso pratico. La Consulta non nasconde che rendere obbligatorio l’avvocato comporterà un aggravio organizzativo, come è già accaduto con l’audizione del paziente. Attuare i diritti costa risorse, e la responsabilità tocca anche chi amministra la giurisdizione. È un’osservazione da mettere accanto all’opinione presentata dall’associazione L’altro diritto e dal centro interuniversitario Adir. Secondo loro molti tribunali, dopo la sentenza del 2025, avrebbero finito per raccomandare l’audizione a distanza, svuotando di fatto la garanzia appena conquistata. La presenza del difensore sarebbe il modo più adatto per fermare quella deriva.
I giudici tengono fermo anche un altro aspetto. Il Tso resta una misura sanitaria. La competenza dei medici, dalla proposta del primo alla conferma del secondo, normalmente uno psichiatra, è la prima garanzia non solo della correttezza clinica ma della stessa legittimità giuridica del trattamento. L’avvocato non prende il posto dello psichiatra. Serve a fare in modo che, quando lo Stato usa la forza su un corpo, qualcuno possa chiedere conto di quella forza. Sul fronte parlamentare una proposta esiste già. L’Associazione radicale diritti alla follia, intervenuta come amicus curiae, ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare, annunciata nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2024. Tra l’altro prevede la difesa tecnica obbligatoria e gratuita. Il presidente del Consiglio, in questo giudizio, non è intervenuto. L’uomo del Tso di Empoli che chiedeva dei suoi avvocati, adesso, li avrebbe di diritto.









