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di Valerio Cuccaroni

Il Domani, 11 ottobre 2026

Dopo aver imposto l’ascolto del paziente, la Corte costituzionale rende obbligatoria l’assistenza di un avvocato. Due sentenze che riaffermano il diritto alla libertà personale e chiamano in causa le contraddizioni del sistema. Per lo psichiatra Giovanni Rossi, però, senza un cambiamento nei servizi il rischio è che tutto resti sulla carta. Un lieto annunzio giunge, in questa Giornata Mondiale della Salute Mentale, dalla Corte costituzionale. In due occasioni, con le sentenze n. 76 del 2025 e n. 157 del 2026 (del 2 ottobre scorso), i giudici della Consulta sono intervenuti sul Trattamento sanitario obbligatorio (Tso), un provvedimento eccezionale che consente di disporre il ricovero ospedaliero coatto di una persona affetta da “malattia mentale”.

Per capire cosa sia un Tso “più di ogni sentenza servono le immagini”, suggerisce lo psichiatra Giovanni Rossi, presidente dell’Associazione Club “SPDC No restraint”, che riunisce i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura impegnati a curare i pazienti senza fare ricorso alla contenzione fisica o meccanica. E chi può dimenticare, in effetti, le immagini del maestro Francesco Mastrogiovanni, pubblicate dalla stampa e portate al cinema da Costanza Quatriglio? Sostenuto da Amnesty International, il suo film 87 ore - Gli ultimi giorni di Mastrogiovanni ha documentato la morte del maestro elementare campano, avvenuta nel 2009 nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Vallo della Lucania, dopo tre giorni e mezzo di contenzione fisica.

A regolare il Tso è l’articolo 35 della legge 833 del 1978, anno della riforma basagliana che aveva sancito la chiusura dei manicomi. Vale la pena leggere questa norma, che incide sul diritto universale dell’umanità alla libertà personale: “Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera (…) deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco.

In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera”. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede l’assistenza di un avvocato nei procedimenti di convalida del Tso. Già con la sentenza n. 76/2025, la Consulta aveva posto le basi logiche e giuridiche per la recente sentenza sulla difesa tecnica.

In particolare, la pronuncia del 2025 ha posto due pilastri fondamentali che prima mancavano o erano lasciati alla mera discrezionalità del giudice: l’obbligo di comunicazione del provvedimento e l’obbligo di audizione personale. In altre parole, il provvedimento del sindaco che dispone il Tso ospedaliero deve essere formalmente e tempestivamente comunicato alla persona sottoposta al trattamento, affinché la stessa sia pienamente consapevole dell’atto restrittivo che la riguarda, escludendo che lo stato di alterazione psichica possa giustificare un’informazione non trasparente.

Il giudice tutelare, inoltre, ha il dovere di ascoltare personalmente il paziente prima di procedere alla convalida del Tso, eliminando la vecchia norma che lasciava l’audizione alla discrezionalità del giudice e garantendo il contatto diretto tra l’autorità giudiziaria e la persona ristretta. In altri termini, la sentenza n. 76 del 2025 ha introdotto il diritto all’ascolto diretto e alla conoscenza degli atti da parte della persona che dovrebbe essere sottoposta a Tso. La sentenza n. 157, depositata il 2 ottobre scorso, è andata oltre, aggiungendo la difesa tecnica obbligatoria con un avvocato per rendere effettivo il contraddittorio.

“Le sentenze sono due e vanno viste insieme” secondo Giovanni Rossi: “la Corte costituzionale interpreta il Tso come una limitazione della libertà, quindi in contrasto con l’articolo 13 della Costituzione, e non come cura sanitaria obbligatoria. Questo per me è sia un bene che un male. Un bene perché il Tso era un modo per reintrodurre il ricovero coatto, che Basaglia criticava”. Il ricovero coatto Per sapere cosa fosse il ricovero coatto, bisogna tornare ai primi del Novecento e precisamente alla legge giolittiana n. 36 del 1904, secondo la quale dovevano essere “custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri e riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi”, stando all’articolo 1; pertanto, secondo quanto disposto dal seguente articolo 2, “l’autorità locale di pubblica sicurezza può, in caso di urgenza, ordinare il ricovero, in via provvisoria, in base a certificato medico, ma è obbligata a riferirne entro tre giorni al procuratore del re, trasmettendogli il cennato documento”. E il male, per Rossi, è proprio che “il ricorso al Tso si configura come ricovero coatto”.

“Non so dirle se sono soddisfatto o no - continua il medico - La Corte costituzionale deve metterci sempre delle pezze perché i servizi non sono adeguati né per quantità né per qualità. C’è abuso delle forme coercitive”. Da presidente del Club No Restraint, Rossi conosce a fondo la realtà dei fatti: “Io mi occupo della contenzione: le persone legate non hanno niente a che vedere con la cura. Giovedì, la Commissione del Senato sui diritti umani ha approvato all’unanimità una dichiarazione sul diritto delle persone a non essere legate. Sono prese di posizione che non portano a nulla. La maggior parte dei reparti di psichiatria in Italia usa i lacci: una giornalista ha calcolato che avvengono 12mila contenzioni all’anno nei reparti di psichiatria. Non credo succederà niente di che, dopo questa sentenza. Ci dovrebbe essere una modifica della legge, ma il parlamento attuale la farebbe peggiorativa. Faccio fatica a trovare l’ottimismo della volontà. Alla fine, però, è un bene che ci sia la Corte costituzionale”.

La procedura ora impone che la persona sottoposta al Tso sia informata della possibilità di nominare un difensore di fiducia; in mancanza, il giudice tutelare ha il dovere di designare un difensore d’ufficio. Il legale deve essere avvisato tempestivamente, può partecipare all’audizione e riceve notifica del decreto di convalida o di mancata convalida, garanzie estese anche alle eventuali proroghe. Un passo che, completando la precedente pronuncia n. 76 del 2025, cancella la convalida giudiziale al buio e riafferma che la contenzione e la cura non possono calpestare i diritti fondamentali.

“La Corte costituzionale prosegue nella ritessitura in senso garantista della disciplina del Tso in condizioni di degenza ospedaliera, ritenendo che debbano valere non soltanto le tutele dell’art. 32 comma 2 della Costituzione, relative al diritto alla salute, ma anche quelle dell’art. 13, poiché incide sul nucleo primario della libertà personale, ovvero la libertà fisica”, osserva Chiara Gabrielli, docente di Diritto processuale penale all’Università di Urbino “Carlo Bo”.

“Nel 2025 la Corte si era fatta carico di assicurare il diritto costituzionale di difesa e al contraddittorio dell’interessato introducendo le condizioni necessarie a consentirne la partecipazione personale al procedimento applicativo, nelle forme dell’audizione. Oggi gli riconosce la garanzia dell’assistenza difensiva nel giudizio di convalida, declinata come obbligatoria, eventualmente tramite il difensore d’ufficio, e non come facoltativa, come ipotizzato dal giudice rimettente, per evitare che il suo effettivo esercizio sia condizionato dal tipo di patologia, dalle forme in cui si manifesta, dalla condizione economica e sociale in cui si trova l’interessato.

La Corte, inoltre, esorta il legislatore a una rimeditazione complessiva dello statuto normativo del Tso, suggerendo opportune direzioni di intervento”. Il richiamo della Consulta scuote un settore, quello della psichiatria, profondamente in crisi, non solo per mancanza di finanziamenti e di personale, ma soprattutto perché - come scrive Allen Frances, direttore della task force che ha elaborato il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-IV) - si trova “là dove era l’astronomia prima di Copernico e la biologia prima di Darwin”.