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di Valentina Marotta

Corriere Fiorentino, 10 aprile 2026

La Cassazione dopo le condanne a 10 agenti in primo e secondo grado. “Non ci fu tortura nel carcere di San Gimignano”. Così ha deciso la Cassazione che ha annullato e disposto un processo d’appello bis per dieci agenti della polizia penitenziaria accusati di aver preso a botte e umiliato un detenuto tunisino in carcere per droga durante un trasferimento da una cella all’altra, al Ranza nell’ottobre 2018. Un anno fa, la Corte d’appello di Firenze aveva confermato la condanna, inflitta un primo grado in abbreviato, ai dieci poliziotti con pene comprese tra 2 anni e 3 mesi a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Ieri è stata accolta la richiesta del procuratore generale Nicola Lettieri che aveva sollecitato l’annullamento della sentenza “per assenza di elementi sufficienti a pervenire alla certa affermazione di responsabilità” in merito al reato contestato.

La vicenda risale all’11 ottobre 2018. Per quattro minuti, ha ricostruito il pg Lettieri, il detenuto, “considerato problematico”, avrebbe subito “minacce e violenze dagli agenti di custodia”. Ma “è incontestato - ha sottolineato il pg - che in quel reparto si respirasse una forte tensione emotiva e che aleggiasse una situazione “esplosiva”. fatta di danneggiamenti all’arredo delle celle, atti di autolesionismo, vocazioni suicide, sistematici insulti nonché continue e gravi minacce tra detenuti e nei confronti degli agenti di custodia”. Una situazione “che poteva, in qualsiasi momento, deflagrare”. Così come “è incontestato” che lo spostamento del recluso fosse “funzionale a neutralizzare possibili scontri verbali o fisici tra i vicini di cella”.

Ma per la Procura generale, in questa vicenda diversi elementi fanno “sorgere seri dubbi sulla integrazione di un reato che costituisce un grave crimine contro l’umanità perseguito dal diritto internazionale e giustamente punito con pene severe, ma inidoneo a fronteggiare fenomeni come quello in esame”. Innanzitutto, la “lieve entità delle lesioni accertate che escludono la sussistenza di una grave violenza” e l’assenza di un trauma psichico subito dal detenuto. Poi, la “contenuta durata della condotta” che si è esaurita nella “manciata di quattro minuti”. Anche minacce e insulti “non gravi” erano “usuali e reciproci tra detenuti e agenti”. Ancora: la necessità di “dover usare una forza soverchiante” per il trasferimento del detenuto in considerazione di agire in una “polveriera”. Infine: “la presenza nel gruppo di alcuni agenti” che hanno invitato un collega “a non infierire” dimostra che le condotte di tutti gli imputati non fossero finalizzate al “pestaggio e ad arrecare forte sofferenza”.