di Marzia Piga
cagliaritoday.it, 18 febbraio 2026
Non tanto il rischio di infiltrazioni mafiose sul territorio, che non sono il cuore del problema, ma soprattutto il carico sui tribunali di sorveglianza e sulle procedure sanitarie, oltre alla messa in discussione della finalità costituzionale rieducativa della pena per tutte le altre persone private della libertà che già occupano le carceri dell’Isola. Abbiamo chiesto al presidente regionale di Antigone, Daniele Pulino, di aiutarci ad analizzare le reali ricadute negative di un trasferimento massiccio nelle tre carceri regionali. “La Regione fa bene a preoccuparsi: la concentrazione di detenuti in regime di 41 bis in Sardegna ha un impatto sia sul territorio, sia sull’intero sistema penitenziario dell’Isola che non può essere sottovalutato”.
Il punto di vista sul trasferimento dei boss mafiosi in alta concentrazione in Sardegna e sulla reazione della presidente della Regione, Alessandra Todde, che ha chiamato i sardi in piazza per il prossimo 28 febbraio, è quello di Daniele Pulino, presidente di Antigone per la Sardegna. Pulino è anche ricercatore in Sociologia dell’Ambiente e del Territorio all’Università di Sassari, dove insegna, e molte delle sue ricerche si concentrano su criminalità e carcere e sulla deistituzionalizzazione e il cambiamento istituzionale. È anche membro dell’Osservatorio Sociale sulla Criminalità in Sardegna. Al referente regionale dell’associazione, nata nel 1991 e che si occupa della tutela dei diritti umani nel sistema penale e penitenziario, abbiamo chiesto di aiutarci ad analizzare le reali ricadute negative, al di là della polarizzazione politica che talvolta resta in superficie, di un piano come quello del governo di trasferire nell’Isola quasi un terzo del totale dei circa 750 detenuti in regime di cosiddetto carcere duro.
Infiltrazioni mafiose: spauracchio o rischio reale - In questo dibattito, il tema delle possibili infiltrazioni mafiose legate alla presenza dei detenuti in 41 bis è centrale? “È una questione su cui dovrebbero rispondere soprattutto gli organi investigativi che operano nei territori dove il 41 bis è presente. Non credo, però, sia questo, oggi, il cuore del problema. Il punto principale è l’impatto che la concentrazione di un regime detentivo ad altissimo livello di sicurezza produce: parliamo di un sistema che inevitabilmente modifica gli equilibri interni agli istituti e incide anche sul contesto esterno”, spiega il presidente regionale. Un impatto che, secondo l’associazione, riguarda più livelli. “Si tratta di detenuti che provengono da fuori regione.
Questo incide sulla Sardegna non solo dal punto di vista sociale, ma anche su quello amministrativo e giudiziario: basti pensare alle ricadute sul funzionamento degli uffici del ministero della Giustizia nel territorio, come il tribunale di sorveglianza. Sono carichi di lavoro, funzioni e attività che si spostano e si concentrano”. Sono infatti i magistrati di sorveglianza a dover far fronte alle richieste di autorizzazione relative alle comunicazioni e alla salute dei detenuti. Allo stesso modo, ed è l’altra motivazione dell’opposizione espressa dalla presidente Alessandra Todde, che ha chiamato i sardi alla mobilitazione, “è la Regione, con il servizio sanitario, a dover garantire il diritto alla salute in carcere, anche in termini economico-finanziari”.
In Sardegna ci sono già i detenuti in regime di alta sicurezza - Per la Sardegna sarebbe dunque un carico che si andrebbe ad aggiungersi a quello degli altri detenuti già presenti in altri regimi di alta sicurezza, per cui la Sardegna già contribuisce molto nei confronti dello Stato: “Sì, oggi nell’Isola nelle sezioni del 41 bis e in quelle dell’Alta Sicurezza, si contano complessivamente due detenuti ogni dieci presenti”.
Ed è questo il vero nodo? “Il punto è proprio questo: non si può concentrare su un’isola come la Sardegna tutto il peso di un sistema detentivo speciale. L’isola sopporta già un carico molto rilevante. Se pensiamo agli istituti con sezioni di alta sicurezza, come Oristano o Tempio, la presenza di detenuti da fuori regione è già altissima”, fa notare il rappresentante sardo dell’associazione che attraverso un proprio Osservatorio autorizzato a visitare gli istituti di pena, documenta sovraffollamento, condizioni di vita e rispetto delle garanzie costituzionali.
Carceri sarde in difficoltà e sovraffollate - Un sovraccarico che si inserisce in una crisi più ampia. “Negli ultimi anni abbiamo registrato numerosi trasferimenti da altre regioni, per esempio dal Lazio, dovuti a crolli strutturali o all’incapacità di altri istituti di reggere il numero di presenze. Ma se guardiamo i dati, il sovraffollamento è già drammatico anche negli istituti sardi, da Bancali a Uta. E ci sono effetti indiretti molto concreti, come i trasferimenti legati alla riorganizzazione degli istituti: vediamo già conseguenze, per esempio, su Nuoro”, sostanzialmente svuotato per lavori di ristrutturazione proprio per accogliere i detenuti in regime di altissima sicurezza. “Questo ha comportato spostamenti continui di carcerati trattati come pacchi postali. Persone inserite in percorsi scolastici o universitari trasferite da un giorno all’altro, con interruzioni delle attività che normalmente un detenuto può svolgere all’interno delle carceri, che vanno contro la finalità rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. È dentro questa cornice che va collocato il tema del 41 bis”, chiarisce Pulino.
Una norma temporanea divenuta definitiva - Il regime speciale per i boss mafiosi trae origine dalla cosiddetta legge Gozzini del 1986 (allora denominato ‘carcere duro’), che modificava la legge 354 del 1975 che a sua volta aveva introdotto per la prima volta un particolare regime di reclusione carceraria, “in determinati casi di emergenza e necessità”. In origine l’articolo conteneva soltanto il primo comma, che sostituiva l’articolo 90 dell’ordinamento penitenziario, e che è rimasto sostanzialmente immutato, anche se non risulta mai applicato, e riguarda la facoltà del ministro della Giustizia “di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza”.
Ma è il secondo comma dell’attuale norma, il cuore del nuovo istituto del regime speciale, che riguarda il dibattito che coinvolge la Sardegna: fu introdotto con la legge 356 del 1992, riguardava detenuti condannati per reati legati “all’associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva”, recita il testo, e inizialmente prevedeva un regime detentivo a carattere temporaneo, avendo una data di scadenza a tre anni dalla conversione del decreto legislativo. L’applicazione del secondo comma dell’articolo è stata prorogata diverse volte nel corso del decennio seguente (nel 1995, nel 1999, nel 2000 e nel 2001), finché la scadenza dell’applicazione dell’articolo non venne abolita con l’introduzione della legge 279 del 2002.
Le conseguenze sulla finalità rieducativa della pena - Un istituto che storicamente “nasce come istituto emergenziale, poi stabilizzato e ritenuto legittimo dall’ordinamento, purché resti entro precisi limiti costituzionali. Il problema è mantenerlo dentro quei limiti, sia sul piano dei diritti sia, soprattutto, su quello della funzione costituzionale della pena, che in Italia è rieducativa”, rimarca Pulina. “Sappiamo che ci sono persone che scontano l’intera pena al 41 bis, dall’inizio alla fine, senza reali percorsi rieducativi. La domanda che dobbiamo porci è se questo produca davvero maggiore sicurezza quando, terminata la pena, queste persone tornano in libertà senza aver intrapreso alcun percorso di reinserimento”. Un interrogativo che resta aperto e che, secondo l’associazione, dovrebbe allargare lo sguardo. “Il rischio è concentrare tutto sul 41 bis senza leggere cosa sta accadendo all’esecuzione penale nel suo complesso. Il dibattito sul 41 bis merita attenzione, ma può diventare anche l’occasione per discutere dell’intero sistema carcerario, delle sue criticità strutturali e della sua funzione costituzionale”.










