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di Silvana Cortignani

tusciaweb.eu, 14 luglio 2025

Scambi di cibo tra detenuti in regime di carcere duro, a Mammagialla bisogna fare richiesta il giorno prima. È stato bocciato dalla cassazione il ricorso del boss catanese 49enne Ciccio Napoli del clan Santapaola, al secolo Francesco Tancredi Maria, detenuto dal 2023 al 41 bis al Nicandro Izzo di Viterbo. Per la cronaca, è lo stesso cui di recente la suprema corte ha consentito di suonare in cella la pianola. La suprema corte ha confermato l’ordinanza con cui, lo scorso 13 marzo, il tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo proposto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) avverso il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza di Viterbo in data 25 maggio 2023, con il quale - a seguito del reclamo del detenuto - era stato annullato l’ordine di servizio emesso dalla direzione della casa circondariale di Viterbo il 25 febbraio 2021, nella parte in cui esso subordinava l’autorizzazione immediata allo scambio di generi alimentari (tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità) alla ricorrenza del requisito della eccezionalità.

Il tribunale di sorveglianza, cui gli ermellini hanno dato ragione, ha ritenuto in sostanza che la limitazione temporale (consistente nella necessità per il detenuto di presentare domanda per lo scambio entro il giorno precedente) imposta con l’ordine di servizio non fosse arbitraria e neppure pregiudizievole, poiché essa non nega e non rende concretamente inattuabile l’esercizio del diritto in questione, limitandosi solo a regolarlo mediante la previsione della presentazione di apposita domanda - da parte del detenuto - il giorno prima, mediante l’annotazione in un apposito registro di chi siano i soggetti che chiedono di scambiare o di ricevere i beni.

“Resta consentito all’amministrazione penitenziaria - si legge nelle motivazioni della sentenza - di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi in esame, nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni, che devono comunque risultare giustificate da precise esigenze, da motivare espressamente e che devono ritenersi sindacabili, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza”.

“Orbene - concludono i giudici supremi - l’ordinanza impugnata risulta rispettosa di quanto statuito dalla corte costituzionale poiché, con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico, ha ritenuto legittima la regolamentazione degli scambi (che vengono, comunque, garantiti al detenuto), mediante la domanda da presentare il giorno precedente, al fine di consentire all’amministrazione di effettuare i necessari controlli (legati alle esigenze di sicurezza), ma senza in alcun modo precludere (o rendere particolarmente difficile) lo scambio dei generi alimentari di modico valore tra gli appartenenti allo stesso gruppo di socialità”.

“In tal modo - viene sottolineato - è infatti possibile accertare se lo scambio riguardi effettivamente beni consentiti senza intaccare il diritto del detenuto, tenuto anche conto della possibilità (prevista dall’ordine di servizio oggetto del reclamo) di presentare, comunque, anche richieste occasionali ed eccezionali”.

L’amministrazione penitenziaria, quindi, nel rispetto di quanto statuito dalla corte costituzionale con la sentenza n. 97/2020, può regolamentare per ragioni di sicurezza l’esercizio del diritto del detenuto, ristretto in regime ex art. 41-bis Ord. pen., allo scambio di generi alimentari di modico valore con altri detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, purché ciò avvenga in modo ragionevole e senza rendere particolarmente difficile detto esercizio determinandone, di fatto, la soppressione.