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Il Sole 24 Ore, 12 novembre 2019


Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 11 novembre 2019 n. 45701. Non scatta la vendita di sostanze alimentari alterate e nocive se la distribuzione per il consumo non è prossima. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza di oggi n. 45701 depositata dalla terza sezione penale.

La questione esaminata e risolta dai giudici di Piazza Cavour riguarda una tipica specialità regionale chiamata "salame mantovano". In primo grado il titolare di una ditta che produce questo tipo di alimenti è stato dichiarato responsabile del reato previsto dall'articolo 5 della legge 283/1962 (sulle regole igieniche per la produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) per aver detenuto un salame contaminato dalla salmonella; condannato alla pena di 600 euro ha fatto ricorso alla Suprema corte e ha vinto.

I giudici di legittimità hanno infatti accolto i motivi sollevati dal ricorrente secondo il quale il Tribunale di Montava non aveva valutato una circostanza fondamentale relativa proprio alla lavorazione del prodotto. Al momento in cui è stato fatto il rilievo che ha condotto alla formulazione della "sua colpa" il salame "incriminato" si trovava nella fase della stagionatura che dura in media 45 giorni, terminato questo periodo l'agente batterico sarebbe scomparso e il salame messo in vendita.

La norma che si considera violata prevede espressamente che risponde penalmente chi detiene e poi vende in momenti ravvicinati o almeno prossimi sostanze nocive per la salute dei cittadini. In questo caso l'immissione in commercio era invece ancora lontana visti i tempi di maturazione del prodotto e la mancata delibera di destinazione alla vendita.