di Chiara Lalli
Il Dubbio, 31 marzo 2026
A metà marzo la giudice per le indagini preliminari di Milano, Sara Cipolla, ha accettato la richiesta di archiviazione dei pubblici ministeri Tiziana Siciliano e Luca Gaglio nei confronti di Marco Cappato. Cappato era indagato per avere accompagnato in Svizzera Elena e Romano ad agosto 2022 e a novembre 2022. Elena e Romano avevano deciso di morire, o meglio avevano deciso di non voler più vivere nelle condizioni in cui la malattia li aveva costretti. La questione principale riguarda il cosiddetto trattamento di sostegno vitale e la sua interpretazione. È una condizione necessaria per il suicidio assistito e, soprattutto, cosa significa? Quando la Corte con la sentenza 242 del 2019 ha dichiarato illegittimo l’articolo 580 in determinate circostanze, tra quelle c’era l’avere un trattamento di sostegno vitale. Che cosa significa invece non è mai stato chiarissimo.
Come scrivono i pubblici ministeri, una interpretazione costituzionalmente orientata del 580 impone di ritenere non punibile anche l’aiuto a chi non è tenuto in vita da un sostegno vitale e ha rifiutato trattamenti che avrebbero solo ritardato la sua morte o che sarebbero addirittura futili. E quindi chi aiuta una persona affetta da una malattia irreversibile e che causa estrema sofferenza, che ha deciso autonomamente di morire e che rifiuta trattamenti futili (aggiungerei che dovrebbe valere anche per quelli non futili perché possiamo rifiutare qualsiasi trattamento), esercita un diritto garantito dall’articolo 32 della Costituzione e dalla legge 2019 del 2007 sulle disposizioni anticipate di trattamento. Questo aiuto non viola il bene giuridico protetto dall’articolo 580 ma anzi consente “il concreto esercizio del diritto all’autodeterminazione”.
Cipolla poi ricorda qualcosa che molti tendono a dimenticare rispetto al dominio di non punibilità di chi aiuta qualcuno a morire: “La Corte costituzionale precisa che trattasi di persone che potrebbero lasciarsi morire chiedendo l’interruzione dei trattamenti necessari alla loro sopravvivenza o anche rifiutandoli ab initio”. E poi, se la protezione del bene vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione della persona di morire interrompendo i trattamenti, perché quel bene dovrebbe impedire la possibilità di ricevere un aiuto di morire, cioè di non prolungare una vita che non è più tollerabile (solo per la stessa persona che chiede l’aiuto)?
Permettermi di interrompere un trattamento ma non di morire sarebbe insomma un po’ ipocrita e più a protezione di chissà quale idea moralistica di un bene di cui non possiamo disporre. Idea legittima solo se vale per chi ce l’ha quella idea, ma non per chi non la condivide e al bene vita preferisce il bene libertà. Cipolla sottolinea un’altra cosa importante: il senso della presenza del servizio sanitario sta nel salvaguardare le persone più fragili e questo avviene verificando le condizioni e le modalità (come previsto sempre dalla 242). C’è un altro passaggio interessante: sebbene nel nostro ordinamento non ci sia un diritto alla morte, il consenso è una condizione necessaria per qualsiasi trattamento (qui bisognerebbe fermarsi perché escludere un diritto alla morte implicherebbe escludere la libertà e soprattutto che a ogni diritto davvero tale ci sia un negativo per evitare di trasformarlo in un dovere).
E il diritto a una vita dignitosa che altro può significare se non che, in determinate condizioni, preferisco la morte alla vita? E perché non chiamarlo diritto allora? Se posso rimanere in un dominio meno tecnico e meno normativo, se posso scegliere la morte, come dovremmo chiamarla quella scelta? Se il mio consenso e la mia libertà hanno un qualche significato, oltre al diritto di vivere dovrei avere anche quello di morire. Infine, un commento su due mie ossessioni: smettiamo ovunque e per sempre di parlare di accanimento terapeutico e di dignità. Nel primo caso perché non significa niente e dovremmo separarlo in libertà e futilità: posso rifiutare anche i trattamenti non futili e quelli futili sarebbe il caso di evitarli anche per non sprecare risorse (ma il punto più importante è il primo). Nel secondo, difendiamoci dalla evanescenza della dignità e ricordiamoci che possiamo dire quello che vogliamo dire parlando di libertà. Se sono libera davvero di scegliere quello che preferisco, la dignità non serve a niente perché mi basta la libertà.









