di Fabrizia Giuliani
La Stampa, 11 settembre 2025
Le sentenze non si discutono, dice l’adagio. Ma le sentenze sono parole pubbliche, discorso pubblico che accompagna la storia di un Paese. Sono espressione della sua cultura e al contempo fattore di condizionamento: influenzano la politica, il senso comune, la comunicazione. Dunque, se ne può parlare, a volte se ne deve. La premessa è necessaria quando si affronta un terreno delicato come quello della violenza contro le donne, nel quale lo sviluppo legislativo degli ultimi vent’anni è stato impetuoso. Non è retorica: il corpus di misure approvato negli ultimi quindici anni, anche su impulso delle sollecitazioni sovranazionali, ha trasformato profondamente il nostro sistema normativo. È cambiato il modo di riconoscere e descrivere il fenomeno; è cambiata la lettura delle sue cause, lo sguardo sui rapporti familiari, affettivi e sessuali.
Si è letteralmente capovolta una grammatica che faceva delle relazioni un attenuante della violenza - la logica che sosteneva il delitto d’onore, abrogato solo nel 1981 - trasformandole in aggravanti - dallo stalking (2009) alla prima legge di recepimento della Convenzione d’Istanbul (2013), dalle misure a tutela degli orfani di femminicidio (2018) al Codice Rosso (2019) fino alle ultime disposizioni per il contrasto della violenza, e della violenza domestica in particolare (2023). Cambiano le leggi perché la storia cammina, come diceva qualcuno. In questo caso la spinta viene dalla libertà che le donne conquistano e soprattutto esercitano.
La premessa è necessaria per inquadrare le motivazioni della sentenza del Tribunale di Torino, dove il pestaggio quasi letale nei confronti di una donna che racconta anni di sopraffazioni viene definito umanamente comprensibile se ricondotto al contesto. Così, il colpo che quasi devasta il viso di Lucia Regna - un lavoro chirurgico di sei ore, ventuno placche di titanio, la ricostruzione del nervo oculare, invalidità permanente - è letto come esito di un conflitto scatenato dalla decisione di lei di “sfaldare” il nucleo familiare, lasciarlo, avviare una nuova relazione. Gesti unilaterali che l’uomo subisce e ai quali - comprensibilmente, come leggiamo - reagisce. Lei diventa implicitamente corresponsabile della violenza: se non avesse rotto l’unità familiare, se non avesse scelto un altro uomo, forse non avrebbe rischiato di perdere la vita.
È stata questa linea interpretativa a portare alla condanna Cedu nei confronti dell’Italia per i reati di violenza domestica - i più noti: sentenze Talpis contro Italia del 2 marzo 2017, Landi c. Italia, 7 aprile 2022; P.P. c. Italia del 13 febbraio 2025. Eppure, i segni di un’inversione ci sono, a cominciare dalle pronunce della Cassazione che afferma come il delitto di violenza domestica sia un reato che riguarda la “mera condotta”: conta solo l’agire dell’autore, non il dato soggettivo, estraneo alla fattispecie, della reazione di chi lo subisce. “Pretendere da chi subisce docilità o comportamenti appropriati inverte l’oggetto dell’accertamento che viene illogicamente, e senza alcun fatto giuridico a supporto, spostato dalla condotta dell’autore all’eventuale condotta della vittima, sino a determinare una forma di vittimizzazione secondaria su di essa vietata dall’ordinamento giuridico”. (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273). C’è da chiedersi se siano conosciute queste parole, se non si faccia abbastanza per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la circolazione. Il lavoro culturale che tanto invochiamo parte da qui.











