di Pietro Verna
Il Sole 24 Ore, 16 aprile 2025
La Cassazione ha censurato l’ordinanza nella parte in cui stabiliva che nel caso di “non fattibilità tecnica” del ricorso al braccialetto elettronico sarebbe stata disposta “l’applicazione della misura, più grave, del divieto di dimora”. È esclusa l’applicazione automatica di una misura cautelare più afflittiva qualora l’applicazione del braccialetto elettronico non sia tecnicamente possibile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 8379 del 2025) che ha annullato l’ordinanza con la quale la Sezione del Riesame del Tribunale di Milano aveva disposto nei confronti un soggetto indagato per il reato di atti persecutori (articolo 612- bis c.p.) il divieto di avvicinamento alla persona offesa (articolo 282-ter c.p.p.) e l’applicazione del braccialetto elettronico (articolo 275 c.p.p.).
Dinanzi al Supremo Collegio l’indagato aveva denunciato l’illegittimità dell’ordinanza nella parte cui stabiliva che nel caso di “non fattibilità tecnica” del ricorso al braccialetto elettronico sarebbe stata disposta “l’applicazione della misura, più grave, del divieto di dimora”. Decisione che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stata in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2024 secondo cui nell’ipotesi di mancato funzionamento del braccialetto elettronico “il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all’esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave (in primis, il divieto od obbligo di dimora ex art. 283 c.p.p.), ma anche una misura più lieve (segnatamente, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 c.p.p.)”. Tesi ha colto nel segno. La Corte di Cassazione ha evocato la sentenza n. 20769 del 2016 delle Sezioni Unite Penali (richiamata dalla stessa Corte Costituzionale) secondo cui l’impraticabilità del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico impone al giudice di rivalutare l’idoneità, la necessità e la proporzionalità di ciascuna misura cautelare in relazione al caso concreto senza alcun automatismo, né a favore dell’indagato (arresti domiciliari), né a suo sfavore (custodia in carcere).
Da qui il dictum della pronuncia in narrativa:”[Il] Tribunale del riesame [...] ha operato un automatismo “indistinto”, contemplando l’aggravamento della misura disposta del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con quella, più grave, del divieto di dimora, anche per il caso in cui l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica del braccialetto elettronico, caso che, in conformità alle indicazioni rivenienti dalla sentenza n. 173 del 2024, impone, invece, una rinnovata valutazione delle esigenze cautelari”. Valutazione che- occorre aggiungere - deve tener conto del neo introdotto articolo 7 del decreto legge n. 178 del 2024 (convertito dalla legge n. 5 del 2025) che:
- modifica l’articolo 275-bis c.p.p. precisando che, nel caso in cui il giudice abbia prescritto l’applicazione del braccialetto elettronico, congiuntamente agli arresti domiciliari, l’accertamento della fattibilità tecnica del ricorso a tale strumento debba riguardare anche la “fattibilità operativa;
- interviene sull’articolo 276 c.p.p. prevedendo che l’applicazione della custodia cautelare in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari ovvero delle misure di cui agli articoli 282-bis c.p.p. o 283- ter c.c.p. sia disposta anche nel caso di “una o più condotte gravi o reiterate” che impediscano o che ostacolino il funzionamento del braccialetto elettronico;
- introduce nelle norme di attuazione e di coordinamento transitorie al codice di procedura penale il nuovo articolo 97-ter, che disciplina i tempi e le modalità dell’accertamento preliminare, da parte della polizia giudiziaria, della fattibilità tecnica e operativa dei braccialetti elettronici.











