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di Marina Crisafi


Il Sole 24 Ore, 29 ottobre 2019

 

Si può andare in carcere per il canto di un gallo. Parola di Cassazione. Così ha deciso la terza sezione penale della S.C. con sentenza n. 41601/2019 confermando la condanna nei confronti di un uomo per il reato di disturbo alle persone per aver permesso ai propri galli di cantare di giorno e di notte, ignorando i richiami dei vicini e dell'amministratore di condominio.

Nella vicenda, l'uomo veniva condannato in primo e secondo grado a venti giorni di arresto perché ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 e 659 cod. pen., in quanto non aveva impedito il canto di tre galli di sua proprietà, che venivano lasciati liberi in orario notturno e senza le opportune cautele volte al contenimento delle emissioni sonore, nonostante le segnalazioni ricevute, disturbando così il riposo di una quantità indeterminata di persone. L'uomo tuttavia non ci sta e adisce il Palazzaccio lamentando la mancanza di un adeguato accertamento volto a stabilire in concreto il superamento della soglia di normale tollerabilità delle emissioni sonore e sostenendo "con assoluta certezza" che a cantare più rumorosamente erano i galli di proprietà di un altro vicino di casa e non certo i suoi. L'imputato si doleva altresì della mancanza di motivazione sulla tenuità dell'offesa e che non si era tenuto conto, quale attenuante, della sua buona fede e condotta collaborativa.

Ma i giudici di piazza Cavour non vogliono sentire ragioni. Con due conformi sentenze di merito, si è adeguatamente accertato, osservano infatti, che i galli e le galline tenuti dall'imputato nel cortile del complesso condominiale "erano soliti cantare di giorno e di notte, alla vista della luce naturale, dei lampioni e dei fari delle automobili". E nonostante le proteste degli interessati e i richiami formali dell'amministratore di condominio, la situazione si era protratta a lungo impedendo ai vicini di dormire regolarmente e di compiere durante il giorno le ordinarie attività domestiche senza fastidi, al punto che una condomino aveva deciso persino di cambiare casa.

Per cui, correttamente, si legge nella sentenza, "è stata ritenuta sussistente la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 659 cod. pen., per la cui configurabilità, come più volte precisato, non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio". Nulla di fatto neanche sul fronte della concessione delle attenuanti, posto che l'uomo era rimasto indifferente alle sollecitazioni ricevute negli anni, manifestando anzi "una totale noncuranza nei confronti dei propri vicini - e - dimostrandosi sordo alle loro rimostranze per un prolungato temporale". Per il padrone dei galli, dunque, si aprono le porte del carcere.