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di Vladimiro Zagrebelsky

La Stampa, 19 ottobre 2024

Le dimissioni del Consiglio per le relazioni con l’Islam, operante nell’ambito del Ministero dell’Interno, richiamano all’attenzione un problema che riguarda l’Italia nei suoi rapporti con le comunità islamiche. Si tratta della mancanza del loro riconoscimento legale, frutto e causa di difficoltà di rapporti con le autorità dello Stato e di problemi relativi alla libertà religiosa garantita dalla Costituzione. V’è poi discriminazione rispetto al trattamento di altre confessioni religiose e, più in generale, impatto negativo sulla percezione pubblica di quel particolare aspetto del fenomeno religioso: non riconosciuto perché - così si intende - non merita di essere riconosciuto. Quest’ultimo aspetto è tanto più rilevante nei tempi presenti in cui molti conflitti e violenze muovono da radici che si vogliono religiose e oppongono questa o quella versione dell’Islam al resto del mondo.

Proprio un simile contesto globale dovrebbe sconsigliare di trattare e rigettare sul punto del riconoscimento legale la realtà dell’Islam in Italia, come un fenomeno unitario da tenere tutto a distanza. Converrebbe riconoscere invece le varietà esistenti al suo interno e, riconoscendole sul piano giuridico, in qualche modo promuovere le comunità organizzate che offrono garanzie di coerenza con i valori costituzionali e di contrasto a pericolosi radicalismi. Sono circa due milioni i cittadini italiani e gli stranieri di numerose nazionalità residenti in Italia di fede islamica, con una decina di moschee e un migliaio di sale di preghiera. I luoghi di preghiera sono spesso terreno di contrasto da parte di amministrazioni comunali, che ne fanno occasione di lotta politica contro l’Islam.

Ha dovuto intervenire la Corte costituzionale, richiamando il principio supremo rappresentato dal carattere laico della Repubblica e la libertà religiosa stabilita dall’art. 9 della Costituzione: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. E la Costituzione prevede il regime dei rapporti tra Stato e Chiese, nel senso che quelli con la Chiesa cattolica sono retti dai Patti Lateranensi, mentre quelli con le altre confessioni religiose sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. In mancanza di intesa il regime proprio di una confessione religiosa è quello stabilito dalla legge del 1929 sui culti ammessi. Una legge generale sulla libertà religiosa, in linea con la Costituzione, non è mai stata approvata. Mentre sono state concluse intese con numerose confessioni religiose, anche di scarsissima consistenza numerica, non si è ancora provveduto con le associazioni rappresentative dell’Islam italiano. Nemmeno si è avuto il riconoscimento legale di tali organizzazioni, salvo una, il Centro islamico culturale d’Italia, che sovrintende alla Grande Moschea di Roma e ha uno statuto molto speciale, che vede un ruolo degli ambasciatori di alcuni Paesi islamici. La questione del mancato riconoscimento è seria: in diversi Stati europei sono stati rilevati numerosi casi in cui a organizzazioni religiose di vario tipo era negati o venivano ritirati il riconoscimento legale oppure la natura religiosa. Con la conseguenza di escludere l’applicabilità delle particolari discipline previste nei vari ordinamenti per le confessioni religiose: in Italia, la protezione assicurata dalla Costituzione alle associazioni di carattere ecclesiastico o religioso. Numerose sono le sentenze della Corte europea dei diritti umani che riconoscono in tali casi la violazione del diritto alla libertà religiosa e del divieto di discriminazione.

L’anno scorso, per l’Unione delle Comunità Islamiche in Italia (Ucoii) e per la Comunità Religiosa Islamica (Co. Re. Is.) era stato concluso al Ministero dell’Interno il lavoro preparatorio, condotto dal Consiglio per le relazioni con l’Islam, per il riconoscimento di personalità giuridica delle due associazioni. Il Consiglio di Stato aveva dato parere favorevole. Si trattava dell’esito di un lavoro svolto lungo diversi anni, che avrebbe dovuto concludersi con la delibera del Consiglio dei ministri. Ed era un passo indispensabile, poiché quel riconoscimento è ritenuto preliminare rispetto alle trattative dirette a concludersi con una Intesa approvata per legge. Nel corso degli anni, con il concorso del Consiglio per le relazioni con l’Islam e il dialogo con le organizzazioni religiose, alcuni ministri dell’Interno hanno compiuto atti importanti. Così nel 2006 (ministro Amato), con riferimento alla varietà di culture e religioni introdotta dalle immigrazioni, era stata approvata la Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione. Si trattò all’epoca di dar seguito alla Dichiarazione approvata in ambito Unione europea, nel semestre di presidenza italiana, sul dialogo interreligioso come fattore di coesione sociale in Europa.

Fondata sui principi costituzionali di dignità della persona, sui diritti di libertà e i diritti sociali con i relativi doveri, la Carta richiama in particolare il principio di laicità e la libertà religiosa ed è intesa come utile strumento di orientamento dell’azione del Ministero, in particolare per favorire la coesione sociale. Successivamente nel 2017 (ministro Minniti) era stato approvato il Patto con l’Islam italiano, nel quale si dava atto del “ruolo rilevante che le associazioni islamiche svolgono nell’azione di contrasto a ogni espressione di radicalismo religioso posta in essere attraverso propaganda, azioni e strategie contrarie all’ordinamento dello Stato”. Con il Patto si intendeva tra l’altro “promuovere un processo di organizzazione giuridica delle associazioni islamiche in armonia con la normativa vigente in tema di libertà religiosa e con i principi dell’ordinamento giuridico dello Stato” e anche “favorire le condizioni prodromiche all’avvio di negoziati volti al raggiungimento di Intese ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione”. Ma la proposta di riconoscimento della personalità giuridica a Ucoii e Co. Re. Is. non è mai stata portata in Consiglio dei ministri. E il Consiglio per le relazioni con l’Islam non è più stato convocato. Donde la presa d’atto della sua irrilevanza e le dimissioni dei suoi componenti. Brutto segno dei tempi. Segno del prevalere della voglia del conflitto piuttosto che dell’intesa. Segno dell’intenzione di tenere a distanza tutti gli altri, senza discernimento, contro la Costituzione e contro ciò che consiglierebbe saggezza politica, per la ricerca della pace sociale.