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di Michele Passione, Cecilia Turco, Andrea Mitresi

Il Dubbio, 7 novembre 2024

Firenze, 4 novembre, Corte di Appello; la storia si ripete. Di fronte a una richiesta di concordato, assentita dalla Procura Generale, il processo (in camera di consiglio) diventa (ancora una volta) la cassa di risonanza del risentimento e della giustizia privata e della vendetta. Preceduta da una insistita campagna mediatica sui social, dove “stupratori” è il più benevolo degli epiteti rivolto agli imputati, l’udienza si apre e si chiude nel peggiore dei modi. Non di consenso prestato, e semmai revocato, non di consapevolezza sulle condizioni personali della parte civile da parte degli imputati (diciotto anni loro, diciassette lei, all’epoca dei fatti); non di questo ancora si parla, ma di un istituto previsto dalla legge (il concordato in appello), peraltro depurato dalla c.d. Legge Cartabia dalle preclusioni prima previste all’uopo dal secondo comma previgente dell’art. 599 bis c. p. p., che ne impediva il ricorso per numerosi reati, tra i quali proprio quelli contestati agli imputati (609 ter, 609 octies c. p.). Riservata invece alla prossima udienza la valutazione di merito e di una denunciata incostituzionalità di un’altra preclusione di legge (che un Tribunale fiorentino ha già sollevato in un diverso processo), che per questi reati impedisce la sanzione con pene sostitutive, si discute, appunto, di un’ipotesi, rimessa alla valutazione della Corte.

Così, passando dall’interlocuzione in aula sulla pena con la parte civile alle ripetute offese all’imputato di violenza sessuale di gruppo e di pornografia minorile, prima e dopo la decisione, che qui non ripetiamo, si fa strame della cultura della giurisdizione e del diritto di difesa. Il cerchio si chiude con l’uscita dall’aula di Avvocati e assistito, accompagnati per via secondaria dai Carabinieri. Fuori dal Palazzo di giustizia, l’Armaggedon; urla e insulti, perché non basta un Giudice. Tutti devono sapere che sei uno stupratore - perché così ha deciso la piazza e che i tuoi Avvocati devono vergognarsi per il solo starti accanto. Se sei una donna, ancora di più. Nei giorni precedenti, manco a dirlo, la rivendicata “sollecitazione” della parte civile ad impugnare la decisione di condanna a pena sospesa in primo grado emessa nei confronti di un coimputato (appello inammissibile, trattandosi di rito abbreviato) e la sconcertante affermazione secondo la quale “la pena, qualsiasi pena, deve avere carattere afflittivo. Altrimenti che pena è?”. Incidentalmente si osserva che, com’è pienamente lecito fare, con decisione che qui non si discute la Corte ha respinto la proposta di concordato, rinviando al 2 dicembre per la discussione sul merito. Noi che scriviamo rispettiamo - e non giudichiamo - il punto di vista di chi la pensa del tutto diversamente dalla Difesa, e non in grande compagnia riteniamo che la Giustizia riparativa possa essere un più utile strumento di ricomposizione di un conflitto, diversamente dall’imperante paradigma vittimario, il d’après les règles di Robespierre. Resta la base di tutto. Se invece si pensa che bastino 20 persone in aula e fuori, le storie su Instagram o chissà cos’altro per l’arte terribile dl giudicare, possiamo chiudere. Con un muro si fa prima.