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di Vincenzo M. Siniscalchi


Il Mattino, 17 luglio 2020

 

Nell'autentico marasma che caratterizza questa fase dell'avvio, annunziato tra grandi perplessità, ad una nuova dichiarazione dello stato di emergenza (peraltro messa in discussione nella sua fondatezza costituzionale dalle lucide osservazioni di Sabino Cassese) può apparire inutile occuparsi di giustizia e, in particolare di giustizia penale.

Eppure una riflessione seria avvertiamo il dovere di proporla, se non altro per infrangere il muro del silenzio che è stato innalzato intorno alle condizioni in cui versa il processo penale in Italia. La situazione è allarmante, imbarazzo provoca il silenzio assordante dei legislatori" di ogni tipo, da quelli di riferimento governativo a quelli che, per definizione costituzionale, sarebbero titolari del potere di intervento nelle questioni della Giustizia (il Ministro), le assemblee parlamentari che appaiono sempre più opache.

Nel silenzio più assoluto è piombato, purtroppo, il momento critico che vive il processo penale in Italia costretto ad una sostanziale inerzia che è sotto gli occhi dì tutti. Nel rispetto della verità possiamo dire che il processo penale lentamente si appiattisce su sé stesso e non riesce ad esercitare il ruolo primario che è chiamato ad esprimere nell'ordinamento repubblicano.

Pareva che l'esperienza pandemica potesse portare, tutto sommato, ad una svolta semplificatrice con le procedure "a distanza" tese paradossalmente a riscattarci dal collasso pur denunziato in numerosi richiami molto rilevanti come quelli formulati dai vertici della Cassazione, da presidenti di Corti di Appello, da procuratori generali, in occasione delle meste cerimonie inaugurali dell'Anno Giudiziario nel gennaio di quest'anno. Tutti i vertici della Magistratura avevano fatto menzione delle condanne riportate dall'Italia in sede europea proprio per la inarrestabile crisi del "processo celere e giusto".

A questi richiami ha fatto eco la presa di posizione dei più autorevoli studiosi della giurisdizione penale (tra i molti Ennio Amodio, Glauco Giostra, Giovanni Fiandaca). Si riteneva che il Legislatore delle "semplificazioni" potesse fare qualcosa per snellire così tanti inutili ingranaggi fissando, ove possibile, processi di accelerazione del rito. Si pensava potesse essere varato qualche provvedimento di modifica, ad esempio, sulla trasformazione di alcuni termini da meramente ordinatori in perentori per contenere i tempi delle stasi processuali a fronte della dimostrata impossibilità di rispettare i termini di svolgimento delle indagini preliminari come codificati.

Tentiamo di verificare quelli che sono i momenti di più evidente "inerzia" del processo penale. Senza entrare nel dettaglio tecnico ma per dare conto, sia pure in sintesi, ai lettori di questo amaro trionfo della sclerosi processuale come appare negli studi statistici ma anche nelle esperienze mortificanti di chi incappa nella rete di ritardi, di rinvii, di blocchi temporali lunghissimi dell'attività giurisdizionale penale.

Tre sono le fasi principali dello svolgimento del processo che registrano il prodursi delle maggiori lungaggini o anche degli arresti prolungati dell'iter processuale. Un primo momento va individuato nel dilatarsi della fase delle indagini oltre ogni ragionevole durata; questi tempi, regolati per legge, obbediscono a termini che nella maggior parte dei casi, soprattutto nei processi per reati contro la pubblica amministrazione e contro l'economia, fanno registrare il ricorso continuo a proroghe motivate con il generico richiamo alla necessità del completamento delle indagini.

Questa necessità viene prospettata al pm inquirente quasi sempre dalla polizia giudiziaria delegata proprio per potere continuare le indagini nella forma, ad esempio, delle intercettazioni a stralcio. La dilatazione di questi termini privi di effettiva perentorietà e affidati a motivazioni convenzionali, che raramente vengono opposte innanzi al Giudice per le indagini preliminari si risolve in pratica nell'automatismo della decisione, sul punto, del giudice delle indagini preliminari che abdica alla verifica della correttezza della richiesta di proroga.

Il gip è chiamato dalla legge a motivare, proprio nella sua funzione di terzietà, sulle ragioni dell'accoglimento o del rigetto delle richieste di proroga ma tutto rimane nel vago e nell'astratto. Per il dibattimento, che è il cuore del processo penale, la dilatazione irragionevole dei tempi incontra altre motivazioni francamente ancor più inaccettabili che danno luogo a rinvii lunghi delle udienze per "inciampi" in difficoltà di notifiche, o comunque in una rincorsa sovente incomprensibile alla verifica di mere irregolarità formali.

Non è rara, inoltre, la difficoltà di mantenere la continuità dei collegi giudicanti attraversati da lunghe fasi statiche dovute al cambio ad esempio di un componente del collegio che è chiamato "fuori ruolo" con conseguente necessità di ripercorrere buona parte del percorso dibattimentale. Quest'ultimo problema è anche presente nei collegi di Corte di Appello che affannano nella ricerca, pur comprensibile, di spazi temporali idonei a giustificare una più sicura composizione dei collegi medesimi senza l'incubo di un improvviso prospettarsi di difficoltà emergenti per il completamento del lavoro collegiale.

Ecco, in questi scarni richiami, la esemplificazione di alcune cause di ritardo patologico per la trattazione del processo penale, nelle tre fasi processuali, fenomeni che potrebbero essere contenuti con qualche semplice intervento di natura organizzativa endo-processuale. Il ministro della Giustizia aveva proposto, a base di una ventilata riforma del processo penale, la fissazione di tempi più brevi e non suscettibili di dilatazione sul tema della durata delle indagini preliminari e del dibattimento prospettando anche un esito disciplinare a carico dei magistrati non osservanti dei tempi prescritti.

Inaccettabile il riferimento ad una responsabilità disciplinare. Sarebbe assurdo! Se i tempi si dilatano per mancanza di disposizioni tassative che questa dilatazione potrebbero impedire perché chiamare in causa il lavoro dei magistrati e non perfezionare, ad esempio, il carattere puramente simbolico delle proroghe che il pm chiede e che il gip pedissequamente accorda?

E tempo, dunque, di porre mano ad una risistemazione dei termini e delle modalità di mantenimento della composizione dei collegi giudicanti senza dover fare ricorso a soluzioni di compromesso che non aiutano lo sviluppo della trattazione dei procedimenti.

È tempo, cioè, di interventi pragmatici, organizzativi, semplificativi sul processo penale tesi a recuperare dalle pratiche di dispersione dei tempi e delle risorse umane, contributi utili ad accelerare finalmente i processi nel rispetto della Costituzione e delle decisioni della Corte Europea.