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di Massimo Krogh


Il Mattino, 20 luglio 2020

 

In noi ha preso piede un fenomeno pericoloso: la Giustizia anormale è divenuta un fatto normale; anche per la cecità del legislatore, che non pone limiti allo sconfinamento dell'intervento penale, spiegato come una supplenza alla povertà degli altri canali statuali, ma in effetti stabilizzato a copertura delle inefficienze e divenuto la regola.

Su ciò presiede l'obbligo di esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.), da cui una crescita inarrestabile e non gestibile dei processi. Queste anormalità sono divenute norme di giustizia nel Paese. Nella società di oggi, industrialmente avanzata, avanza pure, purtroppo, la criminalità, sia comune che organizzata ed economica, sicché cresce il bisogno di un Forte controllo di legalità.

Questo, peraltro, stando alle regole della democrazia, dovrebbe essere bilanciato da un contropotere a garanzia di possibili invasioni e sbilanciamenti, con l'attenzione di non cadere in ipotesi di giustizialismo.

In effetti, c'è una spinta giustizialista che viene dal basso, nascendo da una confusione di valori dovuta alla carenza di una guida politica attesa e non pervenuta dall'alto. Politica e giustizia sono campi che s'incontrano ma talvolta si scontrano, con risultati perdenti per tutti.

In questo quadro, assume rilievo la terzietà del giudice, nello strano Paese (il nostro) in cui si va in prigione prima della condanna (custodia cautelare) per uscirne dopo la sentenza, anche per effetto della prescrizione. In questi giorni, la stampa ha informato sulle enormi cifre pagate dallo Stato quale effetto della ingiusta detenzione. In un paese con una giustizia normale si dovrebbe andare in carcere dopo la sentenza di condanna, non prima.

Si diceva della terzietà del giudice, potrebbe essere un problema nel vigore della unicità di carriera giudice-pm. La separazione delle carriere, sempre invocata dall'avvocatura, ha il suo fondamento nella Magna Charta del 1215, ove si sanciva il principio che le parti dovessero comparire in contraddittorio davanti a un giudice terzo.

L'articolo 111 della Costituzione stabilisce questo principio come elemento fondamentale del processo, ritenuto dalla dottrina compatibile con la unicità dì carriera giudice-pm. Sta, però, di fatto che alla carenza di una chiara parità orizzontale delle parti si supplisce con un percorso verticistico di reclami, che ovviamente allunga i tempi del processo.

Bisogna anche dire che la politica, con le sue sviste, ha affidato ai magistrati una supplenza pericolosa, espressa attraverso l'interpretazione estensiva, dunque creativa, delle leggi. Non può sfuggire che tramutare un altissimo servizio di garanzia della legalità in quello di dettare, attraverso interpretazioni estensive, le regole necessarie per l'ordine della vita civile in un comune interesse, equivale a un percorso culturale che può condurre a imprevedibili derive.

Il rapporto tra politica e giustizia deve ritrovare il senso dell'equilibrio; è indispensabile, nel campo penale, che il servizio giustizia non occupi un ruolo arbitrale, dovendo conservare il ruolo di rimedio residuale, senza trasformarsi in un'arma a disposizione di chiunque contro chiunque. In effetti, sarebbe un bene per il Paese ridurre al massimo l'area penale, limitando la criminalizzazione a fattispecie chiaramente definite e ritrovando, nell'economia politica della sanzione, le mediazioni che possono fornire gli altri rami del diritto.

Insomma, va sempre tenuto presente che la tendenza alla penalizzazione, che caratterizza il momento sociale, ha un'espansione che dilata il binario della giustizia, innescando il penoso circuito dei ritardi che da noi affligge il funzionamento del servizio giudiziario fino a divenire ingiustizia.