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di Edmondo Bruti Liberati

La Stampa, 25 aprile 2023

Scafisti e imbrattatori di monumenti come “bravi e vagabondi” delle grida manzoniane. Ma la Consulta vigila: la severità della condanna non può essere sproporzionata al reato. Il lungo intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio nella trasmissione di Rai 3 “Che tempo che fa” la sera del 23 aprile spazia su molti temi. Alcuni di rilievo politico generale, con ardite escursioni europee.

A proposito di alcune dichiarazioni di esponenti della coalizione di governo sul 25 aprile e sul fascismo, il ministro da un lato minimizza: “A volte quando si parla in pubblico intervengono tensioni o emotività che possono portare ad affermare cose non condivisibili”, ma, tornato sul campo della meditata razionalità, per usare terminologia calcistica, butta la palla in tribuna, anzi in Europa: “Se fosse per me il 25 aprile dovrebbe diventare non solo festa nazionale ma europea”. Troppo zelo, il 26 aprile in Europa si combatteva ancora aspramente: la liberazione di Berlino avviene solo il 2 maggio; Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica dichiarano l’8 maggio data della liberazione dell’Europa dal nazifascismo.

Ancor più rilevante la filosofia della pena e del processo che emerge dalle parole del ministro. Alle domande di Fazio, che gli cita passaggi “garantisti” di un recentissimo scritto in cui afferma che al fine della prevenzione dei reati l’aumento delle pene è inutile e spesso controproducente, il Guardasigilli replica: “Che la pena sia inefficace come deterrente risulta da analisi storiche e sociali. Molte volte però la legge penale non ha un significato di deterrenza ma di attenzione politica e il governo è attento a combattere il traffico di esseri umani”.

Minaccia di pena come “segno di attenzione politica”. Non è una novità, ci rammentano le nostre letture del liceo, poche pagine dopo l’incipit “Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno…”.

“Fino dagli 8 d’aprile dell’anno 1583 l’illustrissimo ed eccellentissimo signor Don Carlo d’Aragon, principe di Castelvetrano, Duca di Terranuova, Marchese d’Avola, Conte di Burgeto, grande Ammiraglio e Gran Contestabile di Sicilia, Governatore di Milano e Capitan generale di Sua Maestà Cattolica in Italia, pienamente informato della intollerabile miseria in che è vivuta e vive questa Città di Milano per cagione dei bravi e vagabondi pubblica un bando contro di essi. Ma nell’anno seguente ai 12 d’aprile, scorgendo il detto signore, che questa Città è tuttavia piena di detti bravi… tornati a vivere come prima vivevano, non punto mutato il costume loro, né scemato il numero, dà fuori un’altra grida ancor più vigorosa e notabile nella quale fra le altre ordinazioni prescrive: Che qualsivoglia persona, così di questa città come forestiera, che per due testimoni consterà essere tenuto, e comunemente reputato per bravo, ed avere tal nome, ancorché non si verifichi aver fatto delitto alcuno… per questa sola reputazione di bravo, senz’altro indizi, possa dai detti giudici e da ognuno di loro esser posto alla corda e al tormento, per processo informativo … et ancorché non confessi delitto alcuno, tuttavia sia mandato alla galea, per detto triennio, per la sola opinione nome di bravo, come di sopra. Tutto ciò, e il di più che si omette perché Sua Eccellenza è risoluta a voler essere obbedita da ognuno”.

Bravi, scafisti, giovinastri dei rave party e imbrattatori di monumenti… Oggi, per fortuna, abbiamo garanzie processuali, magistratura indipendente e non solo. La Corte Costituzionale vigila contro le tentazioni del legislatore di ricorrere alle grida. Ce lo ricorda la presidente Silvana Sciarra il 12 aprile scorso nella Relazione annuale sull’attività della Corte, nel commentare la dichiarazione di incostituzionalità in tema di immigrazione clandestina, stabilita con sentenza n.63 del 2022. “L’ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato, sia rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola figura di reato... Il tema è divenuto sempre più centrale per la Corte costituzionale e costituisce uno degli ambiti elettivi del vaglio di ragionevolezza delle previsioni legislative”.

Sua Eccellenza è risoluta a voler essere obbedita da ognuno, ma la presidente Sciarra non deflette: “La severità della pena comminata dal legislatore non può essere manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato”.