di Alessandro Parrotta
Il Dubbio, 4 maggio 2026
Il dibattito post-referendario sulla legge elettorale del Csm ha riportato al centro dell’attenzione pubblica un nodo che il voto del 22 e 23 marzo non ha sciolto, ma ha semmai reso più visibile: la qualità dei processi interni alle aggregazioni associative della magistratura. L’esito referendario - con il rigetto della riforma Nordio e il tramonto dell’ipotesi sorteggio - non ha eliminato le correnti dall’equazione istituzionale. Le ha, se possibile, rese ancora più centrali: di qui a poco dovranno eleggere i propri rappresentanti al Consiglio superiore della magistratura, e il dibattito si ripresenterà con rinnovata urgenza.
In questo quadro, Marco Patarnello, componente del Comitato direttivo centrale dell’Anm per il gruppo “Magistratura democratica”, ha avanzato una proposta intellettualmente stimolante: riflettere sulla possibilità di applicare i princìpi dell’articolo 49 della Costituzione - norma cardine sulla democrazia interna dei partiti - alla vita interna delle correnti dell’Associazione magistrati. L’invito, formulato nel colloquio con il Dubbio dello scorso 23 aprile, è serio e merita una risposta all’altezza della sua serietà: una risposta che tenga insieme la lucidità dell’intuizione e i limiti strutturali del trapianto concettuale. Occorre, per farlo, partire dalla filosofia prima del diritto costituzionale delle associazioni.
L’articolo 49 della Costituzione non è soltanto una norma organizzativa. È, nella sua essenza più profonda, la traduzione giuridica di un principio politico fondamentale: la democrazia non può essere soltanto una procedura esterna - un insieme di regole per eleggere i governanti - ma deve essere anche una forma di vita interna alle organizzazioni che aspirano a governare. È, in altri termini, l’eco costituzionale di quella che Norberto Bobbio definiva la “promessa non mantenuta della democrazia”: l’estensione del metodo democratico dai grandi aggregati istituzionali ai corpi intermedi che strutturano la vita pubblica.
Dalla norma, giurisprudenza e dottrina hanno ricavato un principio implicito - in parte tuttora inattuato, come dimostra la perdurante assenza di una legge sui partiti che ne regoli la vita interna - ma assiologicamente potente: chi aspira a orientare la vita democratica deve rispettare al proprio interno standard minimi di democraticità. Il principio è rimasto a lungo lettera morta nella sua applicazione pratica; eppure continua a irradiare una forza normativa latente, un imperativo di coerenza tra la forma e la sostanza della partecipazione politica.
La democrazia, scriveva Kelsen, non è una forma di governo ma un metodo. Il problema è che il metodo, se non si radica nei corpi intermedi, rimane un’astrazione. È questa intuizione che anima la proposta di Patarnello - e che ne rivela al contempo i limiti, quando si tenta di trasferirla in un contesto istituzionale strutturalmente diverso.
La tesi che si propone è che questo stesso principio dovrebbe orientare anche il giudizio sulle correnti della magistratura: non come norma direttamente applicabile - le correnti non sono partiti e non possono esserlo per ragioni ontologiche che esamineremo - ma come parametro assiologico, come griglia di valori entro cui misurare la qualità della rappresentanza associativa. Se le correnti sono diventate, di fatto, lo snodo attraverso cui si orienta il voto per l’elezione dei togati al Csm, allora la loro democrazia interna cessa di essere affare privato e diventa questione di interesse pubblico.
Prima di procedere, è però necessario piantare un paletto fermo, che nessuna eleganza argomentativa può rimuovere: le associazioni di magistrati non possono essere, e non devono essere, trattate come partiti politici. Lo impedisce la Costituzione, lo vieta la logica dell’indipendenza della magistratura, lo esige la coerenza istituzionale. I partiti politici, ai sensi dell’articolo 49, sono strumenti di partecipazione alla determinazione della politica nazionale: concorrono al governo della res publica attraverso la competizione elettorale e l’esercizio del mandato parlamentare. La loro vocazione è essenzialmente agonistica - nel senso schmittiano della distinzione amico/nemico trasfigurata in confronto democratico - e si dispiega sul terreno del potere esecutivo e legislativo.
Le correnti della magistratura svolgono una funzione radicalmente diversa: sono veicoli di orientamento culturale e professionale all’interno di un ordine che, proprio in ragione del suo ruolo costituzionale, deve essere separato dalla politica. La loro vocazione è ermeneutica prima che politica: orientano l’interpretazione del diritto, non la determinazione della legge. Confondere i due piani - trattare le correnti come partiti, sia pure in senso puramente analogico - rischia di avvalorare una lettura politicista della magistratura che è tanto erronea sul piano descrittivo quanto pericolosa sul piano normativo, perché mina alla radice il principio di indipendenza su cui si fonda la legittimità costituzionale della giurisdizione. Ciò vale anche sul piano strettamente tecnico: l’Anm in quanto tale, e le sue correnti interne, non possono essere vincolate dall’articolo 49 della Costituzione perché quella norma è costruita su una specifica funzione - la partecipazione alla determinazione della politica nazionale - che i magistrati non esercitano e non devono esercitare in forma associativa. Mutuare il principio senza trasferire la funzione è operazione che richiede, come osserva lo stesso Patarnello con onestà intellettuale, cautela estrema.
Eppure - e qui sta il nodo più sottile, quello che rende la proposta di Patarnello intellettualmente onesta e non liquidabile con una semplice obiezione di categoria - rimane intatto il nucleo del problema. Le correnti della magistratura sono diventate, nel corso dei decenni, un fattore determinante nella selezione dei candidati al Csm. I meccanismi interni di cooptazione - più che di selezione per competenza - sono stati ampiamente documentati. Il peso dell’appartenenza correntizia ha spesso prevalso sul merito individuale. Questi non sono dati controversi: sono stati riconosciuti dagli stessi protagonisti del sistema.
La questione, allora, non è se preoccuparsi della qualità democratica e meritocratica delle correnti - la risposta è inequivocabilmente sì. La questione è come farlo senza cadere nell’equivoco partitocratico e senza strumentalizzare l’analisi per delegittimare il ruolo associativo in sé, che possiede, come ha riconosciuto lo stesso Patarnello, una tradizione storica e una dignità istituzionale che meritano considerazione.
Il diritto conosce molti trapianti concettuali riusciti. Ma conosce anche il rigetto. La condizione perché un principio possa migrare da un contesto a un altro senza provocare cortocircuiti istituzionali è che la funzione che lo sorregge possa trasferirsi insieme a lui. Quando la funzione resta indietro, il principio diventa un involucro vuoto - o peggio, uno strumento di destabilizzazione camuffato da proposta riformatrice.
La risposta proporzionata non sta nell’applicazione diretta dell’articolo 49, ma in un’autonoma riflessione interna alla magistratura - guidata anche dall’impulso esterno del dibattito pubblico - su criteri di trasparenza nella selezione dei candidati, su meccanismi di responsabilità e accountability nell’ambito dell’autogoverno associativo, sulla valorizzazione del merito individuale come parametro primario. In questa prospettiva, il riferimento ai principi dell’articolo 49 può valere come spunto euristico - come bussola assiologica - senza diventare argomento normativo diretto. Una guida, non una costrizione. Un ideale regolativo, nel senso kantiano, non una norma precettiva.
Il contesto attuale rende questa discussione urgente in modo che non consente rinvii. Con le elezioni dei togati al Csm all’orizzonte, il meccanismo di selezione interna alle correnti tornerà a essere il vero fattore decisivo. Il referendum - pur avendo rigettato il sorteggio - ha riaperto il dibattito sulla legge elettorale del Consiglio superiore. Come ho già argomentato su queste pagine, i vincoli aritmetici e geografici del sistema rappresentativo rendono strutturalmente molto arduo neutralizzare il peso delle aggregazioni associative attraverso la sola ingegneria elettorale: tredici togati da eleggere su ventisei distretti di Corte d’appello implicano logiche di consenso territoriale che avvantaggiano strutturalmente chi può organizzarsi su scala nazionale. Patarnello lo riconosce con precisione: nessuna formula elettorale, per quanto sofisticata, può abolire la sociologia di un’istituzione.
In questo quadro, la questione centrale non è l’esistenza delle correnti - che il referendum ha implicitamente confermato come elemento fisiologico del sistema - ma la qualità della rappresentanza che esse esprimono. E su questo terreno il dibattito è appena aperto. Il contributo che l’analisi giuridica può offrire non è stabilire per legge come devono funzionare le correnti - questo sarebbe tanto ingenuo quanto potenzialmente lesivo dell’autonomia della magistratura - ma offrire una griglia concettuale che aiuti i protagonisti del sistema a interrogarsi in modo più rigoroso e più onesto: su come rendere più trasparenti i processi interni di selezione, su come assicurare che la scelta dei candidati risponda a criteri di competenza e non di mera cooptazione, su come rafforzare i meccanismi di responsabilità nell’ambito dell’autogoverno.
Le istituzioni - e le associazioni che le abitano - funzionano bene non quando la legge è perfetta, ma quando chi la applica è all’altezza. Questo è, in ultima analisi, il punto in cui le analisi di chi scrive e quelle di Patarnello si incontrano, pur partendo da premesse diverse e pur tracciando percorsi differenti: la democrazia interna non si impone dall’esterno con norme mutuate da un contesto diverso, ma si costruisce dall’interno con la responsabilità dei protagonisti. Il campo di battaglia intellettuale è disegnato. Navigare tra le sue linee richiede non la certezza delle risposte preconfezionate, ma la serietà dell’analisi e la prudenza del giudizio. È in questo spazio, esigente e scomodo, che il confronto deve continuare.
*Avvocato, direttore dell’Ispeg - Istituto per gli studi politici, economici e giuridici











