di Umberto Fantigrossi
Il Sole 24 Ore, 12 giugno 2026
La Gazzetta Ufficiale del 24 aprile scorso probabilmente diventerà un pezzo da collezione. Infatti subito sono corso a comprarne la versione cartacea al modico prezzo di 1 euro. Il perché è presto detto. Non si ricordano precedenti di due diverse versioni della stessa norma che entrano in vigore lo stesso giorno, lasciando all’interprete (giudice, avvocato o cittadino che sia) l’arduo impegno di comprendere quale dei due enunciati debba trovare applicazione e vincoli al suo rispetto, con la forza che l’ordinamento attribuisce alla legge, la cui ignoranza non scusa secondo il noto principio posto dall’art.5 del codice penale.
La prima delle due disposizioni la troviamo a pagina 9 della nostra Gazzetta. Si tratta dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2026 n. 55, che reca disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari modificando l’art. 14-ter del testo unico sulla disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. Del contenuto di questa modifica diremo più avanti. Passando alla pagina 64 si incontra l’art. 30-bis del decreto legge 24 febbraio 2026 n. 54, introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2026 n. 54, articolo che contiene una diversa versione del medesimo articolo 14-ter, quella che ha sollevato la protesta e l’indignazione del mondo forense e non solo di questo, perché istituisce (o bisognerebbe dire istituiva) un incentivo economico da erogare a cura del Consiglio nazionale forense al difensore dello straniero che, nel fornirgli assistenza nella fase di presentazione della richiesta di rimpatrio volontario assistito, ottenga il risultato della partenza, obiettivo primario dell’estensore della norma.
Previsione aberrante, in quanto lesiva dell’autonomia del difensore e foriera di una divaricazione di interessi con la parte assistita, del tutto incompatibile con il rapporto fiduciario connaturato al mandato dell’avvocato. Aberrazione che risulta eliminata e corretta, dopo quelle proteste e il fermo intervento del Presidente della Repubblica Mattarella che ha portato al decreto legge contestuale che fornisce una versione diversa della disposizione, in cui l’incentivo non è previsto a favore del “rappresentante legale”, ma al “rappresentante munito di mandato” e viene eliminato il ruolo di agente pagatore del Consiglio nazionale forense.
L’antinomia però è chiara: stessa norma, variata con contenuti differenti da testi normativi di pari rango nella gerarchia delle fonti, entrati in vigore lo stesso giorno. Sorgerebbe il dubbio che le due disposizioni contemporanee di contenuto opposto si elidano a vicenda, mantenendo la disposizione nel testo anteriore ad entrambe. L’incertezza è resa ancora più profonda se si considera che il decreto legge n. 55 resta in vigore sessanta giorni e potrebbe non essere convertito in legge e quindi decadere (con prevalenza certa a questo punto dell’altra versione della novella) oppure essere convertito con un testo nuovamente modificato.
Impossibile risolvere la questione con il canone dell’art.15 delle disposizioni sulla legge in generale (le c.d. preleggi) che regola la successione nel tempo delle norme, stabilendo che la legge posteriore abroga la precedente. Qui infatti l’entrata in vigore è stabilita per entrambe nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale che, come abbiamo visto, è il medesimo. A questo punto si deve fare ricorso all’interpretazione letterale, secondo la previsione dell’art.12 delle stesse preleggi (“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”). Poiché nella norma del decreto legge n. 55 si sopprimono parole e parti del testo che sono state introdotte nel corpo della norma dalla Legge di conversione del precedente decreto, appare logico pensare che la volontà del legislatore sia stata proprio quella di adottare in via definitiva il regime che più non prevede quelle parole e quegli enunciati.
Al di là del fatto che alla fine la questione interpretativa non è poi così complessa se si governano i “fondamentali”, resta però la chiara manifestazione di problemi ben più gravi di cui il nostro sistema istituzionale e giuridico soffre e non solo da oggi. La legislazione è sempre più caotica e rincorre il contingente, il Parlamento pressoché estromesso dalla funzione che gli spetterebbe in via esclusiva, salvo l’ipotesi della decretazione d’urgenza di cui i Governi fanno uso costante e non solo eccezionale come prevede la nostra Costituzione.
In qualche modo controbilanciano il Presidente della Repubblica, come nel caso segnalato e la Corte Costituzionale, che ha più volte dichiarato illegittime le leggi oscure (per esempio nella sentenza n. 110 del 2023). Ma cresce la preoccupazione che la certezza del diritto anche nel nostro Paese, che qualcuno ancora pensa sia la culla del diritto, resti una chimera.










