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di Luigi Ferrarella

Corriere della Sera, 11 novembre 2024

Ormai 10 mesi fa, e 12 anni dopo già una sollecitazione della Corte inevasa dal Parlamento, la Consulta con una sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che nega ai detenuti il diritto all’affettività. Ma nulla è stato fatto. Ma le sentenze della Corte Costituzionale valgono ancora, oppure ormai sono state tacitamente derubricate a meri consigli, accantonabili se ci sono difficoltà pratiche ad attuarle? Ormai 10 mesi fa, e 12 anni dopo già una sollecitazione della Corte inevasa dal Parlamento, la Consulta con una sentenza additiva di principio ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che nega ai detenuti il diritto all’affettività, cioè a colloqui intimi (in spazi simili ad ambienti domestici) senza il controllo a vista degli agenti qualora non ostino esigenze di sicurezza, iniziando “dove le condizioni materiali della singola struttura lo consentano e con la gradualità eventualmente necessaria”, in un’”azione combinata di legislatore, magistratura di Sorveglianza e amministrazione penitenziaria”.

Solo che da allora si è mosso nulla: e se non sorprende che la maggioranza politica irrida la questione dell’affettività in carcere e il Ministero della Giustizia abbia sinora stoppato le iniziative locali di taluni direttori di carceri già pronti a sperimentare, colpisce di più la ragione ad esempio della inammissibilità del reclamo di un detenuto contro la risposta del carcere di Asti sull’”assenza di locali idonei da destinare ai colloqui “riservati” di “affetto”“. La giudice di Sorveglianza di Torino, infatti, non ritiene di aprire una qualche interlocuzione che diffidi o quantomeno pungoli l’inadempiente amministrazione penitenziaria, ma oppone al detenuto “concreti dubbi che le modalità “riservate” di fruizione dei colloqui con i familiari, introdotte con la sentenza della Corte Costituzionale, costituiscano un diritto soggettivo “perfetto”“: a suo avviso sono invece soltanto “una aspettativa “legittima”, cioè “contemplata dalla legge” ma che “può trovare concreta realizzazione solo all’esito dell’avverarsi di più condizioni”. E siccome il carcere di Asti, “allo stato, ha riferito la mancanza di idonei locali”, per la giudice ciò “determina il mancato avveramento di una delle condizioni e non consente all’aspettativa di trasformarsi in vero e proprio diritto”. L’apparato motivazionale è più nutrito di quello col quale mesi fa un giudice di sorveglianza a Firenze ritenne sbrigativamente (in una ordinanza poi riformata) l’acqua calda in cella “non un diritto essenziale garantito al detenuto, ma una fornitura che si può pretendere solo in strutture alberghiere”. Ma intanto sono segnali del nuovo che avanza anche tra le toghe: l’idea di diritto negoziabile dalla logistica, “optional” montabile sulla macchina giudiziaria solo quando il suo “costo” sia abbordabile.