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di Patrizia Maciocchi

 

Il Sole 24 Ore, 7 novembre 2019

 

Corte di cassazione - Sezione V - Sentenza 6 novembre 2019 n. 45152. L'assenza del querelante in dibattimento non può essere interpretata come una volontà di fare marcia indietro rispetto alla "denuncia", se questo non è stato prima avvertito dal giudice che l'eventuale mancata comparizione sarebbe stata considerata incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

La Corte di cassazione, con la sentenza 45152, accoglie il ricorso del pubblico ministero contro la decisione del Giudice di pace di dichiarare il non doversi procedere, perché il reato di lesioni contestato all'imputato era estinto per remissione di querela.

La pubblica accusa aveva chiesto l'annullamento della sentenza per la violazione dell'articolo 152, secondo comma del Codice penale, che regola appunto la remissione di querela extraprocessuale, che può essere espressa o tacita, quando il querelante compie atti non coerenti con la volontà di proseguire nell'azione giudiziaria intrapresa. Nello specifico il giudice di pace nell'assenza aveva letto una volontà in questo senso.

Il Pm aveva però attirato l'attenzione sul fatto che il soggetto che aveva "denunciato", di nazionalità cingalese, si era trasferito in una destinazione ignota, e che per questo non aveva ricevuto nelle sue mani la notifica, che era stata depositata in cancelleria. Un allontanamento che poteva dipendere dalle ragioni più diverse e che non poteva essere inteso come un ripensamento senza la notifica del verbale di udienza e l'espresso avvertimento del significato dell'assenza.