di Matteo Prioschi
Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2026
Esenzione se l’interruzione del rapporto di lavoro è collegata a cause esterne alla volontà dell’azienda e del lavoratore. Se un datore di lavoro, diverso dall’amministrazione penitenziaria, licenzia un detenuto suo dipendente non deve versare il ticket di licenziamento se l’interruzione del rapporto di lavoro è dovuta a eventi esterni e non riconducibili alla disponibilità delle parti. È il caso, ad esempio, della revoca, al detenuto, del permesso al lavoro esterno oppure il trasferimento in un altro istituto penitenziario.
L’INPS, con la circolare n. 59 del 20 maggio 2026, fornisce chiarimenti sulla debenza del cd. ticket di licenziamento riguardante detenuti alle dipendenze di datori di lavoro. Come previsto dall’art. 2 della legge n. 92/2012, il datore di lavoro deve versare il contributo del cd. ticket di licenziamento qualora la cessazione del rapporto di lavoro determini il diritto all’indennità NASpI per il lavoratore coinvolto. Per quanto riguarda i detenuti, l’INPS ritiene di dover chiarire la debenza del contributo visti i profili di specialità dello status di detenuto. La regola generale è che tale contributo sia dovuto qualora il licenziamento sia dovuto a cause ordinarie di risoluzione. Tuttavia, proprio per la particolarità dello status di questi lavoratori, potrebbero verificarsi ipotesi di interruzione del rapporto a causa di eventi esterni indipendenti dalla volontà del datore di lavoro. Ad esempio, il caso di revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno, oppure di trasferimento del detenuto in un altro istituto penitenziario.
Si specifica che l’esclusione dal versamento del contributo non è automatica ma occorre verificare caso per caso in concreto se l’interruzione del rapporto è riconducibile ad una causa ordinaria e tipica (in cui permane l’obbligo), oppure a eventi indipendenti dalla volontà delle parti. In tale ultimo caso il datore è sciolto da questo obbligo poiché non sarebbe coerente con la ratio dell’istituto che mira anche a disincentivare le cessazioni derivanti da scelte datoriali.
La circolare poi rilascia le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens, in particolare per l’elemento <TipoCessazione> di <Cessazione> sono istituiti i codici:
- “2B”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro del detenuto per revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o da parte del direttore dell’istituto penitenziario- legge n. 354 del 1975 e dall’art. 48 del D.P.R. 230 del 2000, no ticket di licenziamento”;
- “2C”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario - no ticket licenziamento”.
- “2F”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario. I ticket licenziamento”.
Ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 deve essere valorizzato, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il codice causale in uso “M400” e, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.











