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di Giovanni Fiandaca

Il Foglio, 25 aprile 2026

Esiste non da ora qualche problema nell’individuare le rispettive sfere e modalità di azione dell’autorità giudiziaria e della commissione parlamentare antimafia, specie quando l’una e l’altra indagano contemporaneamente sulle medesime vicende. Com’è forse intuibile, incombe infatti un rischio concreto di sovrapposizione o confusione delle indagini che si compiono nelle due sedi, con conseguenze negative anche sotto un profilo tutt’altro che trascurabile: quello del rispetto di garanzie individuali che vanno comunque assicurate a ogni persona coinvolta negli accertamenti, se accusata (o sospettata) di reati oppure anche se fatta oggetto di valutazioni incidenti sul piano reputazionale. Da questo punto di vista, la natura di organo politico della commissione non le conferisce affatto la facoltà di operare senza alcun vincolo giuridico-costituzionale.

E’ questo un problema che si è riproposto in occasione delle audizioni in commissione antimafia del procuratore di Caltanissetta, vertenti su un tema in atto oggetto - appunto - di contemporanee indagini da parte dei pm nisseni e dei commissari antimafia: il tema è quello dei possibili moventi della strage di via D’Amelio del luglio 1992 ai danni del giudice Paolo Borsellino (e, per possibile connessione, della di poco precedente strage di Capaci in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone). Intorno a questo tema, oggetto nel corso del tempo di plurime verifiche giudiziarie, la procura di Caltanissetta ha rinnovato le indagini, cercando in particolare di affrontarlo sotto questa specifica angolazione visuale: se l’uccisione di Borsellino potesse avere avuto come movente la preoccupazione di prevenire le approfondite indagini che egli avrebbe avuto intenzione di compiere sugli intrecci tra mafia, imprenditoria e politica nel settore degli appalti. Questo rinnovato impegno investigativo si è tradotto in due distinti procedimenti. Nel 2022, è stato attivato il primo - ancora una volta - nei confronti degli ignoti mandanti della strage di via D’Amelio, in ipotesi interessati a impedire le future verifiche che Borsellino avrebbe potuto compiere su mafia e appalti: di questo procedimento la stessa procura ha giorni fa richiesto l’archiviazione, motivandola addirittura in 389 pagine. E, nel 2024, è stato aperto il secondo procedimento - ancora pendente - a carico di due ex magistrati valenti e ben conosciuti quali Gioacchino Natoli e Giuseppe Pignatone: sorprendentemente indagati per un presunto reato di favoreggiamento, aggravato per di più dal fine di agevolare la mafia, che sarebbe consistito nell’insabbiare (o comunque nell’omettere di svolgere sul serio) alcune indagini rientranti sempre nel filone mafia-appalti. La sorpresa rispetto a questo ipotetico favoreggiamento della mafia è stata, in realtà, duplice: non solo per l’ottima fama dei due magistrati in questione, ma anche perché si tratterebbe di un reato abbondantemente prescritto. Per cui si impone una domanda, sulla quale torneremo: è legittimo che una procura indaghi su di un ipotetico reato sicuramente caduto in prescrizione?

L’avere premesso questo complicato quadro di indagini giudiziarie consente di comprendere meglio gli aspetti criticabili delle dichiarazioni rese dal procuratore di Caltanissetta nell’ambito di tre audizioni in commissione antimafia. Innanzitutto, non è stata disposta la secretazione, pur trattandosi di dichiarazioni contenenti elementi e giudizi non solo non ancora fatti oggetto di vaglio da parte di un giudice, ma implicanti o adombranti coram populo condanne anticipate o censure morali riguardo a un insieme di soggetti (non solo magistrati, persone vive o anche defunte) non in condizione di difendersi in quella sede, e perciò in violazione di princìpi di civiltà giuridica quali quelli del contraddittorio e della presunzione di non colpevolezza. Insomma, una pesante requisitoria illegittimamente recitata fuori dall’aula giudiziaria, e inevitabilmente riportata dai media non senza enfasi drammatizzatrice, forse con l’alibi pretestuoso che in una audizione parlamentare sia consentito prescindere dalle garanzie individuali obbligatorie invece in un tribunale: come se in commissione antimafia si cercasse di accertare una sorta di verità “storica”, distinta da quella processuale, con una conseguente libertà di criminalizzare o diffamare a piacimento. Senonché, non si dovrebbe dimenticare come neppure gli storici di professione - come è comprovato da diversi processi e condanne ai loro danni - possano attribuire azioni criminose a singole persone o esprimere nei loro confronti giudizi con effetti infamanti, se non sulla base di riscontri il più possibile certi e univoci o comunque con l’adozione di adeguate cautele espressive.

Vi è di più. Come ho rilevato in un precedente articolo (cfr. il Foglio del 26 ottobre 2024), la legge istitutiva individua come compiti specifici della commissione antimafia - per dirlo in estrema sintesi - studiare forme di manifestazione e cause delle mafie come fenomeni generali, verificare l’efficacia degli strumenti di contrasto disponibili e proporre - ove necessario - nuove strategie di intervento. Cosa diversa è indagare su singole vicende di criminalità mafiosa per accertarne la motivazione specifica al fine individuare i soggetti individualmente responsabili, spettando invece tale compito all’attività giudiziaria. Per cui potrebbe bastare alla commissione prendere conoscenza che, tra i moventi per l’eliminazione di un magistrato inquirente, può anche esservi quello di ostacolare la verifica giudiziaria di collusioni politico-imprenditoriali-mafiose, senza che sia strettamente necessaria l’individuazione di singoli responsabili ipotetici. Se è così, non apparirebbe allora indispensabile che un procuratore audito in commissione comunichi ai commissari elementi e dati relativi a possibili responsabilità individuali ricavati, per giunta, da indagini preliminari non ancora sottoposte al vaglio di un giudice. A maggior ragione, questo svelamento appare ingiustificato se avviene in forma non segretata, con conseguente divulgazione mediatica di ipotesi accusatorie non verificate da un organo giudicante.

Venendo al punto relativo alla novità di quanto si ricaverebbe dalle recenti indagini nissene, valgano i rilievi seguenti. Una attenta lettura delle quasi quattrocento pagine scritte per richiedere l’archiviazione delle indagini a carico di ignoti su mafia-appalti quale movente della strage di via D’Amelio, non può che deludere per gli scarsi risultati conoscitivi conseguiti - ciò a dispetto dell’affrettata e acritica loro enfatizzazione mediatica. Perché la tesi prospettata con ferma convinzione, secondo cui il dossier mafia e appalti assurgerebbe a “concausa” dell’eliminazione di Borsellino (o addirittura anche di quella di Falcone), in realtà è stata precedentemente sostenuta più volte in sede giudiziaria. Peraltro, si riconosce nelle prime pagine della richiesta di archiviazione che ci si trova in presenza di un materiale probatorio di “estrema complessità” e non privo di “ambiguità e contraddittorietà”, e proprio per questo non sarebbe quindi possibile escludere “ulteriori concause” delle stragi in esame. Ma è una difficoltà probatoria che non può sorprendere, se si considera che tale difficoltà è non poco aggravata dal fatto che si tratta questa volta di indagini riaperte a più di trent’anni di distanza. Era realistico confidare di potere raggiungere risultati più appaganti che in passato? Può sorgere persino l’impressione, forse infondata, che il vero senso ultimo di questa riapertura di indagini trascenda la dimensione giuridico-giudiziaria o ne prescinda: come a volere emettere o rinnovare quantomeno un giudizio in chiave di disapprovazione morale su certi comportamenti, considerati strani od omissivi, di alcuni magistrati della procura di Palermo titolari di indagini in materia di mafia-appalti nel biennio (1991-1992) in cui è stato procuratore-capo Pietro Giammanco. Una possibile spia? Potrebbe, forse, desumersi da queste parole contenute sempre nelle prime pagine della richiesta di archiviazione: “(…) esula totalmente dalla competenza di questo Ufficio l’attribuzione di meriti o demeriti in relazione ai fatti verificatisi dopo il trasferimento del procuratore Giammanco”. Rientra invece nelle facoltà della magistratura d’accusa compiere valutazioni di merito e demerito rispetto a condotte magistratuali realizzate durante la gestione Giammanco?

D’altra parte, il dubbio sul senso di queste nuove indagini su presunte anomalie di condotta giudiziaria di alcuni pm palermitani sembrerebbe ulteriormente avvalorato dall’apertura nel 2024 del distinto procedimento - come accennato sopra - a carico di Natoli e Pignatone per presunto favoreggiamento della mafia (anche questo commesso nella cornice di mafia-appalti). Torniamo alla domanda iniziale: si può aprire una indagine su un reato già certamente prescritto? L’interrogativo lo considero qui rilevante soprattutto sotto il profilo del grave danno reputazionale derivante sia dalla diffusione pubblica della notizia - scioccante e paradossale - dell’iscrizione come indagati di due noti e stimati ex magistrati antimafia nientemeno per aver invece occultamente favorito la mafia; sia dalla divulgazione (in particolare nel caso di Natoli), attraverso giornali e televisioni, del contenuto in alcune parti sgradevole di conversazioni private intercettate, spiegabile però tenendo conto del profondo turbamento emotivo causato da un’ipotesi accusatoria inaspettata e comprensibilmente percepita come ingiusta e disonorevole. Legittimo tutto questo, tanto più non essendo mai stata una così infamante ipotesi criminosa verificata da un giudice terzo? Che non sia legittimo non è opinione solo di chi scrive, ma lo sostiene espressamente la Corte costituzionale in una importante sentenza (n. 41 del 2024) di cui vale la pena richiamare le affermazioni di principio. In sintesi, la Corte afferma che in presenza di un reato prescritto vengono meno gli stessi poteri di indagine e valutazione del pubblico ministero; una volta constatata l’avvenuta prescrizione, non resta che richiedere l’archiviazione, senza che nel richiederla (e nel disporla da parte del Gip) sia consentito formulare valutazioni sulla possibile colpevolezza dell’indagato o anche esprimere apprezzamenti suscettibili - ove, come spesso avviene, arrivino a conoscenza di terzi - di “produrre gravi pregiudizi alla reputazione, nonché alla vita privata, familiare, sociale e professionale delle persone interessate. Ciò che, in ipotesi, potrebbe dare altresì luogo a responsabilità civile e disciplinare dello stesso magistrato”. Più chiaro di così?