di Carlo Rimini*
Corriere della Sera, 26 marzo 2022
È inaccettabile che il tribunale dichiari la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale senza neppure avere ascoltato il minore. Il caso Massaro e la decisione della Cassazione che ha annullato la sentenza dei giudici.
L’ordinanza della Cassazione sul caso Massaro contiene un fermo richiamo ai giudici minorili. Partiamo dai fatti. Un bambino rifiuta sistematicamente di vedere il padre che vive separato dalla madre. Il tribunale ha disposto una serie di perizie e gli psicologi hanno concluso che questo comportamento è la conseguenza del fatto che la madre ostacola il rapporto fra il figlio e il padre, come purtroppo talora avviene. In questa situazione, i giudici di primo e di secondo grado avevano deciso, senza neppure avere ascoltato il minore, che l’unica soluzione fosse dichiarare la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale e avevano ordinato che il bambino fosse trasferito in una casa-famiglia. La Cassazione ieri ha annullato questa decisione.
La madre ha dichiarato che è come se i giudici della Cassazione avessero rimesso al mondo suo figlio. Dal suo punto di vista, la sentenza è una vittoria. Dal punto di vista del bambino, però, la vicenda nel suo complesso è una grande sconfitta.
Possiamo ricavarne qualche riflessione di ordine generale. Non si può togliere un bambino a una madre per punirla per il suo comportamento: qualunque sia la sua responsabilità, la decisione deve avere come unico riferimento l’interesse del bambino ad avere una relazione con entrambi i genitori. Non si può neppure immaginare di strappare un bambino alla mamma con la forza per metterlo in una comunità. Non è concepibile dichiarare decaduta una madre dalla responsabilità genitoriale senza che i giudici abbiano ascoltato personalmente il minore. Non si può allontanare un bambino solo sulla base di relazioni di psicologi che abbiano rilevato la tendenza della madre a ostacolare i rapporti fra il bambino e il padre. Non bastano “teorie pseudoscientifiche”, ma occorre la prova dei fatti e questa deve essere raccolta dal giudice nel processo e non affidata a indagini psicologiche.
*Ordinario di diritto privato nell’Università di Milano










