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di Ilaria Livigni


Italia Oggi, 18 maggio 2020

 

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 69, comma 4 del codice penale. Vizio di mente? Non è attenuante nel caso di recidiva. In caso di recidiva reiterata, il vizio parziale di mente viene meno come attenuante. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con sentenza n. 73/2020 del 7 aprile scorso.

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 quarto comma c.p., nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della seminfermità mentale di cui all'art. 89 c.p. sulla recidiva reiterata ex art. 99 quarto comma c.p., per contrasto con gli artt. 3 (uguaglianza formale e sostanziale) e 27 (rieducazione del condannato) della Costituzione.

Si tratta di una decisione di grande importanza che torna su un tema molto caro alla giurisprudenza costituzionale, ossia il rapporto tra gli automatismi sanzionatori e il principio di proporzionalità della pena, in ossequio a quella fondamentale funzione rieducativa per cui la stessa è prevista nel sistema delineato dalla Costituzione.

Per comprendere meglio i termini della questione, è opportuno precisare che la disciplina del concorso di circostanze di cui all' 69 c.p. è stata riscritta, dopo vari mutamenti, dalla riforma del 2005 (art. 3, legge n. 251 del 2005 nota anche come "legge ex Cirielli") che ha posto una serie di deroghe al giudizio di comparazione tra le circostanze, statuendo, ai fini che in questa sede rilevano, un assoluto divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99 quarto comma c.p., imbrigliando conseguentemente la valutazione discrezionale del giudice entro stretti limiti.

Molte, dal 2005 ad oggi, sono state le sentenze della Consulta volte a far cadere le preclusioni reintrodotte dalla "legge ex Cirielli" sino a giungere alla recentissima sentenza sui rapporti tra la recidiva reiterata e la diminuente della seminfermità mentale prevista dall'art. 89 c.p.

La Corte costituzionale ha accolto le censure sollevate dall'ordinanza di rimessione in merito alla violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma Cost. Il combinato disposto di tali norme, infatti, sancisce che la pena sia proporzionata, in quanto adeguatamente rispondente sia al concreto disvalore oggettivo del fatto di reato, sia al disvalore soggettivo espresso dal fatto stesso.

È indubbio, peraltro, che il disvalore soggettivo sia condizionato non solo dalla volontà criminosa, ovvero il grado del dolo o della colpa, ma anche dall'eventuale sussistenza di elementi che sono suscettibili di intaccare l'iter motivazionale del soggetto agente, rendendolo più o meno rimproverabile.

Tra questi fattori, evidenzia la Corte costituzionale, un ruolo preponderante è assunto proprio da quelle patologie o da quei disturbi significativi della personalità che, sulla base delle attuali cognizioni medico- forensi, sono in grado di diminuire, senza eliderla del tutto, la capacità di intendere e di volere dell'autore del reato.

A un minor grado di rimproverabilità soggettiva deve corrispondere, stante il principio di proporzionalità, una pena inferiore a quella che sarebbe irrogabile dinanzi a un fatto di pari disvalore oggettivo: la circostanza attenuante contemplata dall'art. 89 c.p. esprime proprio quest'esigenza, consentendo di modulare il trattamento sanzionatorio qualora vi siano elementi che concretamente incidono sulle capacità cognitive del soggetto agente rendendolo meno rimproverabile.

E allora evidente come l'art. 69 quarto comma c.p., precludendo in via assoluta al giudice di ritenere prevalente siffatta attenuante nel caso di recidiva reiterata, entra in insanabile frizione con le esigenze costituzionali di proporzionalità della pena, impedendo di comminare una pena effettivamente modulata sulla personalità del reo.

D'altro canto, la disposizione contrasta anche con il principio di eguaglianza, dal momento che parifica, dal punto di vista sanzionatorio, fatti che presentano un differente disvalore, in virtù del diverso grado di rimproverabilità.

Infatti il divieto di subvalenza della recidiva reiterata non consente al giudice di irrogare, nei riguardi del soggetto seminfermo di mente, una pena inferiore a quella che dovrebbe essere comminata in relazione a un reato di pari disvalore oggettivo ma commesso da un soggetto capace di intendere e di volere e pertanto pienamente in grado di autodeterminarsi e di ottemperare al monito espresso dall'ordinamento con la recidiva, astenendosi dal ricadere nel reato.