di Francesca Spasiano
Il Dubbio, 13 novembre 2020
"La legge Veneta va oltre le competenze regionali". A chi ne fa parte non piace chiamarle "ronde", bensì "presidi" civici di prevenzione al crimine. Si tratta dei gruppi di "Controllo del Vicinato": reti territoriali di cittadini volontari che "vigilando" nel proprio quartiere forniscono supporto alle amministrazioni comunali e alle forze di polizia locali con il fine di tenere le strade sicure. Il fenomeno di matrice statunitense è approdato in Italia all'inizio degli anni duemila, sviluppandosi principalmente nelle Regioni del Nord e Centro Nord.
Secondo i dati pubblicati sul sito dell'Associazione, ad oggi sono oltre 68mila le famiglie che hanno aderito al progetto, di cui 10mila nel solo Veneto con un totale di 287 Gruppi su 54 Comuni. Ed ecco il punto. La Regione si è data nel 2019 una legge in materia, la numero 34, con "l'obiettivo di promuovere e regolare il cosiddetto "controllo di vicinato", sostenendone in vario modo le attività e istituendo una banca dati per il monitoraggio dei suoi risultati". La definizione viene dallo stesso comunicato della Corte Costituzionale che ieri ha dichiarato nulla la norma regionale per "illegittimità costituzionale".
La sentenza, redatta dal giudice Francesco Viganò, stabilisce che la legge del Veneto "viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ed è pertanto incostituzionale". La Corte ha ricordato che "secondo la propria giurisprudenza, spetta soltanto allo Stato legiferare in materia di "sicurezza primaria", che consiste nell'attività di prevenzione e repressione dei reati, primariamente affidata alle forze di polizia".
Mentre alle Regioni, chiariscono da Palazzo della Consulta, "è consentito prevedere interventi a sostegno della cosiddetta "sicurezza secondaria", in particolare mediante azioni volte a rafforzare nel contesto sociale una cultura della legalità, nonché a rimuovere le condizioni nelle quali possono svilupparsi fenomeni di criminalità".
Insomma, un conto è coadiuvare proficuamente le istituzioni, un altro è intestarsi il controllo del territorio in materia di sicurezza. La legge regionale esaminata dai giudici costituzionali, infatti, disciplinava queste attività dei cittadini "in chiave di ausilio alle forze di polizia rispetto ai loro compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e pertanto incideva inevitabilmente sulla "sicurezza primaria".
La Corte ha precisato che "nulla vieta alla legge statale di disciplinare direttamente il fenomeno del "controllo di vicinato", già oggetto, del resto, di numerosi protocolli di intesa tra prefetture e comuni, in varie di parti del territorio nazionale".
Una prerogativa prevista dall'articolo 118 della Costituzione che sancisce il principio di "sussidiarietà orizzontale", ovvero di "partecipazione attiva e responsabilizzazione dei cittadini rispetto all'obiettivo di una più efficace prevenzione dei reati, attuata attraverso l'organizzazione di attività di supporto alle attività istituzionali delle forze di polizia".











