di Niccolo Nisivoccia
Corriere della Sera, 27 luglio 2025
La legge in discussione in Parlamento dovrebbe fornire ora al suicidio assistito, per la prima volta in Italia, una disciplina organica e completa. La sentenza della Corte anticipata venerdì interviene nuovamente sulla materia del fine vita, dopo le sentenze del 2019 e del 2024: ma quelle sentenze riguardavano la fattispecie del suicidio assistito, mentre la sentenza annunciata venerdì riguarda l’omicidio del consenziente, e cioè l’eutanasia. Nelle sentenze precedenti la Corte aveva stabilito il principio secondo cui l’agevolazione del suicidio nel nostro ordinamento non è possibile per regola generale, e tuttavia a certe condizioni può diventare lecita; ed è proprio nel rispetto di questo principio che la legge in discussione in Parlamento dovrebbe fornire ora al suicidio assistito, per la prima volta in Italia, una disciplina organica. Ma la legge in discussione parla solo di suicidio assistito, e non anche di eutanasia; né sull’eutanasia si era ancora mai espressa la Corte.
Lo ha fatto, appunto, nella sentenza anticipata l’altro giorno, in relazione al caso di una persona che, pur trovandosi nelle condizioni che legittimerebbero il suicidio assistito, “versa tuttavia nell’impossibilità di procedere all’autosomministrazione del farmaco letale, in quanto priva dell’uso degli arti (…) e non essendo reperibile sul mercato la necessaria strumentazione all’attuazione autonoma del suicidio assistito”. La Corte ha dichiarato la questione inammissibile: e questa decisione è stata subito interpretata perlopiù come negazione di un diritto all’eutanasia, soprattutto da coloro che all’eutanasia sono contrari. Ma a ben vedere è un’interpretazione solo strumentale, perché in realtà la richiesta dell’affermazione di un diritto all’eutanasia non sembra essere stata respinta in quanto infondata nel merito, bensì in quanto inammissibile per ragioni processuali. E semmai quello che la Corte ha ritenuto di aggiungere, nel merito, è che alla persona che si trovi nelle condizioni che legittimano il suicidio assistito va comunque attribuito il “diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale”.
La questione, insomma, rimane identica a quella che era: il punto rimane sempre quello del mistero che ognuno di noi rappresenta per sé stesso, prima ancora che per gli altri. Attraverso le sentenze sul suicidio assistito (ivi compresa quella anticipata venerdì, nella parte relativa al dovere di accompagnamento del Servizio sanitario nazionale) la Corte ha voluto affermare la necessità, da parte della legge, di riconoscere e proteggere questo mistero, piuttosto che pretendere di scardinarlo autoritativamente: e la medesima necessità non potrebbe essere affermata anche in relazione all’eutanasia?
Certo, la legge dovrebbe sempre pronunciare parole che ascoltano e si aprono, ma dovrebbe farlo a maggior ragione davanti al mistero della vita e della morte: e non sarebbe comunque giusto che il Parlamento recepisse parole simili anche in relazione all’eutanasia, fornendo all’intera materia del fine vita una disciplina organica una volta per tutte?











