di Pietro Dubolino*
La Verità, 21 maggio 2024
La riforma voluta dal governo deve essere accompagnata dal ritorno della pubblica accusa alle sue funzioni originarie. Regola fondamentale per chi voglia capire i termini di una qualunque questione è quella di risalire alle sue origini. Questo vale, quindi, anche per la questione della separazione delle carriere tra magistrati del pubblico ministero e magistrati giudicanti, periodicamente riemergente da decenni, a guisa di fiume carsico, nel dibattito politico e ora riemersa a iniziativa dell’attuale governo.
Per comprendere l’origine di tale questione, occorre ricordare che di separazione delle carriere si è cominciato seriamente a parlare soltanto da quando, con l’entrata in vigore, nel 1988, del nuovo Codice di procedura penale, basato sul sistema “accusatorio”, il pubblico ministero ha cessato di essere quella che, in precedenza, veniva definita, sia pure con apparente contraddittorietà, una “parte imparziale”, per assumere invece la natura di pura e semplice “parte”, anche se teoricamente gravata dell’obbligo di cercare le prove anche a favore dell’accusato; obbligo che, del resto, corrisponde al suo stesso interesse a non correre il rischio di portare avanti un’accusa che poi si riveli infondata.
Ma quel che ancora più conta è che il pubblico ministero è stato anche trasformato, da organo essenzialmente “recettore “ (qual era in precedenza) delle notizie di reato che gli pervengano, sotto forma di segnalazioni, denunce, querele e simili, da organi di polizia, pubblici ufficiali o anche semplici privati, in un organo anche “ricercatore”, di sua iniziativa, delle suddette notizie, laddove ritenga che se ne possano trovare; il che gli ha attribuito un’amplissima discrezionalità inevitabilmente suscettibile di assumere anche connotazioni ideologico-politiche, alle quali però non fa (né può fare) riscontro, come logica invece vorrebbe, alcuna forma di responsabilità politica.
Di qui la ritenuta esigenza - soprattutto, ovviamente, dalla parte politica che, di fatto, era risultata più esposta alle “campagne di caccia” del pubblico ministero - di un rafforzamento della “terzietà” del giudice rispetto alla pubblica accusa, da realizzarsi facendo in modo che a sostenere quest’ultima non siano dei soggetti da considerare “colleghi” del giudice, in quanto appartenenti al medesimo “ordine giudiziario”. In realtà, che il rapporto di colleganza tra magistrati giudicanti e magistrati del pubblico ministero sia causa di una comprovata propensione dei primi ad accedere alle richieste dei secondi, a scapito dei diritti e delle legittime aspettative della difesa, non può in alcun modo darsi per certo.
Basterebbe, a dimostrarlo, l’altissima percentuale di assoluzioni - risultante dai dati ufficiali offerti dalle statistiche giudiziarie - pronunciate, all’esito dei giudizi, in difformità rispetto alle richieste del pubblico ministero, anche in processi che hanno avuto larga risonanza mediatici come, ad esempio, quello sulle presunte tangenti Eni a esponenti del governo della Nigeria. Potrebbe obiettarsi che lo stesso non avviene, però, nel caso delle misure cautelari, in cui le richieste del pubblico ministero risultano, con estrema frequenza, accolte dal giudice. Ciò tuttavia, a ben vedere, non dipende dal rapporto di colleganza ma, più semplicemente, dal fatto, difficilmente eliminabile, che il giudice, nel decidere se accogliere o meno la richiesta di una misura cautelare, non può che basarsi su quanto in essa viene rappresentato e può, quindi, respingerla solo quando appaia, già a prima vista, del tutto priva di adeguato fondamento, in fatto o in diritto; il che, per ovvie ragioni, raramente può verificarsi.
Ciò detto, può tuttavia ammettersi che, per esigenze soprattutto di “immagine” - che hanno una loro importanza e legittimità anche e soprattutto nel campo della giurisdizione - sia ritenuta opportuna e, addirittura, imprescindibile la separazione delle carriere, con l’assicurazione che essa non comporterebbe comunque l’assoggettamento, di diritto odi fatto, del pubblico ministero al controllo e alle direttive del potere esecutivo; obiettivo, questo, che, invece, secondo le forze politiche di opposizione e gli organi associativi della magistratura, sarebbe quello occultamente perseguito dal governo e dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene. Il che giustificherebbe l’azione volta a impedirne la realizzazione, a salvaguardia del principio costituzionale dell’indipendenza della magistratura.
Per la verità, anche ad ammettere che tali timori abbiano un qualche fondamento, ciò non dovrebbe, di per sé, costituire motivo di scandalo, dal momento che numerosi sono i Paesi sicuramente democratici, a cominciare dalla vicina Francia, in cui, ferma l’indipendenza della magistratura giudicante, il pubblico ministero è posto sotto la direzione o il controllo del potere esecutivo.
Ma, volendo, invece, dar credito alle assicurazioni fornite dal governo, occorre, allora, mettere bene in chiaro che la sola separazione delle carriere, con ogni probabilità, lungi dall’attenuare, aggraverebbe, invece, gli effetti negativi della nuova configurazione del pubblico ministero introdotta, come già detto, dal vigente Codice di procedura penale. Un pubblico ministero non più appartenente allo stesso ordine dei magistrati giudicanti e soggetto - come si vorrebbe - al solo blando controllo di un Consiglio superiore in una qualche misura “domestico” sarebbe, infatti, facilmente indotto a esasperare ancor più di quanto già ora avviene la funzione di organo d’accusa a scapito di quella di organo di giustizia, qual era tradizionalmente ritenuto in Italia. E sarebbe ancor più incoraggiato alla ricerca di ipotetiche notizie di reato, nella mantenuta consapevolezza di non dover in alcun modo rispondere dei danni prodotti alle persone coinvolte e dello spreco di risorse finanziarie e umane che la ricerca abbia comportato, quando gli esiti, sottoposti al vaglio del giudice, si rivelino (magari dopo anni) del tutto negativi.
Di qui la conclusione che, qualora si realizzasse la separazione delle carriere, questa dovrebbe essere accompagnata, se non altro, dalla riconduzione del pubblico ministero alle sue originarie funzioni di organo essenzialmente “recettore” delle notizie di reato, in modo da eliminare l’anomalia costituita dalla insindacabile discrezionalità di cui oggi esso gode nell’andare, dove meglio crede, alla loro ricerca.
E nessuno potrebbe fondatamente sostenere che ciò sarebbe contrario alla Costituzione perché, anzi, la figura del pubblico ministero che si dovrebbe ripristinare è proprio quella alla quale la Costituzione si era ispirata per ricollegarvi, coerentemente, l’obbligo da essa introdotto con l’articolo 112, dell’esercizio dell’azione penale; vale a dire (secondo la più qualificata dottrina giuridica) l’obbligo di sottoporre tutte indistintamente le notizie di reato ricevute al vaglio di un giudice, anche solo per farne riconoscere la eventuale, riscontrata infondatezza. Non ci vuol molto a capire che un tale obbligo mal si concilia, sotto un profilo logico, con la totale discrezionalità, attribuita al pubblico ministero, di scegliere quali siano, nell’infinito numero delle possibili notizie di reato, quelle che valga la pena di andare a cercare.
*Presidente di sezione a riposo della Corte di Cassazione










