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di Gioacchino Scaduto

Il Manifesto, 16 febbraio 2025

Non ho mai avvertito il tema della separazione delle carriere come una bestemmia. Al contrario, negli anni 90, quando era stato da poco adottato il nuovo codice di procedura penale che aveva abolito la figura del giudice istruttore ed aveva disegnato in modo del tutto nuovo la funzione del pubblico ministero e introdotto la figura del giudice per le indagini preliminari e quando, soprattutto, si viveva un periodo emergenziale, segnato da omicidi e stragi mafiose nel quale era sentito come dominante l’obiettivo della sicurezza anche a discapito dei valori della giurisdizione, sono stato tendenzialmente favorevole.

Ma oggi che le emergenze sono ben altre, dovendo decidere da che parte stare, aspetto ancora che qualcuno mi spieghi qual è l’urgenza di questa riforma costituzionale e quali ne sono i benefici per la collettività posto che quelli fin qui tanto sbandierati dai proponenti e dai loro sostenitori rispondono soltanto ad esigenze di propaganda e sono privi di ogni serio contenuto. Si tratta della asserita necessità di rafforzamento della “terzietà” del giudice, smentita dai dati incontrovertibili ricavabili dal numero di sentenze assolutorie, di archiviazioni, di rigetti di richieste di misura cautelare e persino di ordinanze che le mantengono contro l’opinione del pubblico ministero.

Si tratta, ancora, dell’asserita esigenza di garantire un percorso professionale e un contesto organizzativo differenziati, che in realtà sono già egregiamente garantiti dalla legge che ha drasticamente ridotto la possibilità di un passaggio da una funzione all’altra e che, di fatto, ha già introdotto la separazione delle funzioni. Si tratta, infine, dell’argomento comparativo secondo cui in Europa il pubblico ministero è, quasi ovunque, separato dal giudice; argomento ad un tempo irrilevante, attesa la legittimità di tradizioni ed organizzazioni sociali differenti ed incompleto perché non si dice che in tutti i casi citati il pubblico ministero separato da giudice è, ove più ove meno, subordinato al potere esecutivo.

La ragione dell’urgente riforma va necessariamente cercata e trovata, allora, nel non detto e cioè nella volontà di indebolire l’ordine giudiziario, ancora oggi in grado di porre, in attuazione della Costituzione, un serio limite all’esercizio del potere. Che questa sia la vera ragione del progetto riformatore che, peraltro, non ha alcuna benefica ricaduta sull’efficienza del sistema, carente per altre ragioni - personale, mezzi materiali, procedure - lo dimostrano non solo le infelici battute del ministro Nordio, secondo cui i pubblici ministeri sarebbero “superpoliziotti senza controllo”, artefici di “clonazioni di fascicoli” e di “indagini occulte ed eterne” ma i contenuti della riforma che, in particolare, prevede lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura - uno per i giudici ed uno per i pubblici ministeri - e la modifica del suo sistema elettorale.

Oggi, i componenti togati dell’organo di autogoverno sono scelti ed eletti liberamente con il voto da giudici e pubblici ministeri, i quali riconoscono negli eletti una effettiva capacità di rappresentanza. La riforma Nordio prevede, invece, che i componenti togati siano “eletti per sorteggio”. Ora, non sarebbe il caso di dilungarsi sull’assurdità di una simile proposta, quasi un ossimoro, “eletti per sorteggio”, se non rivelasse e fosse funzionale, unitamente alla divisione dell’organo di autogoverno, al raggiungimento del vero obiettivo della riforma: l’indebolimento, quando non l’asservimento, come nel caso del pubblico ministero, del potere giudiziario che in atto, unitamente ad altri, costituisce quel sistema di pesi e contrappesi posto, non a caso, dai costituenti a fondamento del nostro stato democratico e che oggi, in tempi di assalto alla democrazia, va ad ogni costo difeso.