di Gaetano Insolera
Il Dubbio, 28 ottobre 2025
Di seguito un estratto dell’intervento di Gaetano Insolera, Professore dell’Alma mater studiorum- Università di Bologna, tratto dal volume “Modelli processuali e pubblica accusa Una separazione delle carriere?” (Mimesis Editore) in cui vengono raccolti scritti anche di studiosi di filosofia del diritto, Alessio Lo Giudice e Bruno Montanari, di diritto civile, Mario Barcellona, di diritto pubblico, Felice Giuffrè, anche componente del Csm, come il magistrato Antonello Cosentino, e magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione, Angelo Costanzo e Tomaso Epidendio. L’idea di una separazione tra magistrati requirenti e giudicanti si è concretizzata nel disegno di legge di riforma costituzionale ormai prossimo alla conclusione dell’iter parlamentare. Sulla sua necessità per garantire un processo veramente accusatorio si era espressa da tempo la migliore cultura penalistica.
Sui contenuti del testo, identificato col nome di Carlo Nordio, ministro della Giustizia, si sono colte, fin dalla sua presentazione, varie opinioni e giudizi diversi. Si segnala la granitica opposizione della magistratura organizzata e quella dell’attuale opposizione politica. Condivido la conclusione di Carlo Guarnieri, autorevole studioso di sistemi giudiziari comparati: “il progetto Nordio è forse il tentativo più ambizioso - almeno fino ad oggi - di riformare l’assetto della nostra magistratura per affrontarne le disfunzioni”. Le parole chiave stanno nel relativismo temporale “almeno fino a oggi” e in “tentativo”. L’effetto più visibile del testo - in sé prudente e con tante incertezze rimesse al tempo della sua sperimentazione - è stato quello di dare piena luce a una tetragona, e tutta politica, opposizione della Anm e delle correnti anche in questo caso, e ancora una volta, in nome della immutabilità della “Costituzione più bella del mondo”.
Ecco lo slogan ormai ricorrente, da parte sia dell’opposizione politica, sia della magistratura organizzata: la Costituzione è sotto attacco. Ho scelto di parlare di conquista dell’accusatorio, anziché di riconquista. Certo fu coraggiosa la riforma dell’ 89 in nome delle garanzie dell’accusatorio e di un diritto penale liberale. Seguì in breve tempo il suo smantellamento con un contributo decisivo del maggioritario schieramento della magistratura: è storia nota. La Corte costituzionale, d’altra parte, giocò “di sponda”.
Un tabù restò quella del reclutamento, della formazione e, in definitiva, della legittimazione indistinta dei magistrati: nonostante l’adozione dell’accusatorio “sulla bocca”, il modello burocratico di reclutamento indifferenziato quanto alle funzioni, restò “nel cuore” e trovò difensori che vi colsero, quasi con orgoglio nazionalistico rispetto al mondo anglosassone, la migliore garanzia da una “contaminazione” della politica. È un racconto che si rafforzerà sempre più negli anni a seguire, sarà l’involucro teorico dello spostamento verso il giudiziario di poteri effettivi (e irresponsabili), via via sottratti, con l’etichetta di “diritto vivente”, al processo decisionale democratico descritto dalla Costituzione vigente. In parallelo la preponderanza di fatto dei poteri delle Procure.
Occorre però chiedersi anche come interagiscano i diversi sistemi processuali inquisitorio, accusatorio, misto - con un’istanza sociale innegabile di verità attesa dal processo. Condivisibile l’opinione del processualista Ferrua, quando critica le tesi che propongono forme diverse di verità intendendo come verità formale quella prodotta in sede giudiziaria, rispetto a una sostanziale corrispondente alla verità esterna degli accadimenti del passato, oggetto dell’imputazione e della ricostruzione nel processo.
Sulle orme dai tre modelli ipotizzati da Rawls, da scartare la giustizia procedurale pura che non contempla un criterio esterno per giudicare la bontà del risultato. Da escludere anche l’idea di una giustizia perfetta in base a un criterio esterno di verità che qualifica come giusto il risultato da offrire all’opinione pubblica. Da preferire la tesi che vuole la giustizia prodotta nel processo “imperfetta”, finalizzata al rispetto delle regole, ma che non è in grado di garantire sempre un risultato giusto.
La separazione delle carriere nella riforma costituzionale che si avvia all’approvazione è un tentativo, da difendere, coerente con la prospettiva di un modello accusatorio e solo il tempo potrà consentire di conoscerne gli effetti reali. Ma ne cogliamo i limiti se consideriamo gli interessi sostanziali degli attori del processo e i corollari politici, sociali e antropologici che ne definiranno la reale natura accusatoria. Forse più utile interrogarsi in negativo: chiediamoci cosa non possa mancare a un processo accusatorio per definirlo tale.
Nel conflitto tra accusa e diritti di libertà di chi dovrebbe essere presunto innocente, l’accusatore, grazie a percorsi di reclutamento burocratici e di carriera endogeni, già al momento delle scelte di indagine, come può non condividere l’anima di un giudice che dovrà decidere nel prosieguo? Istanze e scelte di politica criminale, a cominciare dalla individuazione delle priorità di trattazione e di allocazione delle risorse, possono restare nelle mani di un accusatore che condivide con i giudici il perimetro della irresponsabilità e della indipendenza interna? Tocchiamo così i nodi dell’obbligatorietà dell’azione penale e quello delle priorità di intervento. L’ obbligatorietà posta in Costituzione protetta dal made in Italy, è dogma e articolo di fede, come si sa non effettivo, ma intoccabile, della democrazia giudiziaria.











