di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 2 gennaio 2020
In caso di sequestro dei beni delle aziende il giudice che ha emesso il provvedimento può decidere sulle modifiche al regime di amministrazione dei beni sottoposti al vincolo anche durante la pendenza del procedimento. Una regola che, precisa la Cassazione con la sentenza 51973 del 24 dicembre scorso, vale solo per i sequestri disposti nel vigore della nuova normativa: la legge 161 del 2017, entrata in vigore il 19 novembre del 2017, con il quale è stato modificato il Codice antimafia. Per i sequestri precedenti, come il caso esaminato, il giudice chiamato a risolvere tutte le questioni che riguardano il sequestro preventivo è quello che procede.
La Suprema corte precisa, infatti, che la nuova normativa processuale è priva di una disciplina transitoria, ed è dunque sottoposta al criterio del tempus regit actum, secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire ed è priva di effetto retroattivo. Il chiarimento si è imposto dopo che il Gip del Tribunale di Napoli - che doveva decidere su questioni relative all'amministrazione giudiziaria dei beni aziendali sottoposti a sequestro per equivalente, nell'ambito di un procedimento per reati finanziari - dopo la dichiarazione di incompetenza del Tribunale partenopeo, ha ritenuto a sua volta la propria incompetenza funzionale e trasmesso gli atti alla Cassazione per la soluzione del conflitto negativo di competenza. E l'indicazione della Cassazione è arrivata. I giudici di legittimità precisano, infatti, che essendo del tutto innovativa la competenza del giudice che ha emesso il decreto di sequestro, per reati diverso da quelli previsti dall'articolo 416-bis comma 1 del codice penale, non ha effetto retroattivo secondo le disposizioni dettate dall'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale.









