sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Giuseppe Amato


Il Sole 24 Ore, 16 settembre 2019

 

Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 24 gennaio 2019 n. 3604. Il decreto di sequestro probatorio, anche ove abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza 3604/2019.

In particolare, l'obbligo di motivazione deve riguardare: 1) il reato di cui l'accusa assume l'esistenza del fumus (non basta in proposito l'indicazione degli articoli di legge violati, anche se accompagnati dall'enunciazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti; è necessaria, invece, la descrizione di questi ultimi, ossia una contestazione provvisoria, caratterizzata dall'indicazione della fattispecie concreta, nei suoi estremi essenziali di luogo, tempo e azione, con l'indicazione della norma che si intende violata); 2) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato (o cosa pertinente al reato); 3) la concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale.

Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di convalida di perquisizione e sequestro di una somma di denaro che sia assumeva provento dell'attività di spaccio di droga; la Corte ha ritenuto ineccepibile la decisione del tribunale: perché nel decreto del pubblico ministero mancava una indicazione precisa dei fatti in contestazione, riportandosi solo l'indicazione della norma violata, del tempo e del luogo della commissione dei fatti, senza la descrizione di questi ultimi; e perché, inoltre, mancava alcuna motivazione sul collegamento tra i fatti contestati e il rinvenimento della somma di denaro, tra l'altro avvenuta due anni dopo i fatti in contestazione.

La decisione è ineccepibile e in linea con i più recenti arresti con cui le sezioni Unite hanno a chiare lettere ribadito che il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, dovendosi escludere la sussistenza di una sorta di "obbligatorietà" del sequestro del corpo di reato tale da esonerare dall'obbligo di motivazione (sezioni Unite, 19 aprile 2018, Proc. Rep. Trib. Nuoro in proc. Botticelli ed altri; in precedenza, sezioni Unite, 28 gennaio 2004, Bevilacqua).

Al riguardo, le sezioni Unite hanno supportato l'affermazione dell'obbligo di motivazione anche nel caso di sequestro probatorio del corpo di reato principalmente dalla portata precettiva degli articoli 42 della Costituzione e 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione Edu, laddove trova fondamento il diritto alla "protezione della proprietà", giacché la motivazione sulle ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando si identifichi nel corpo del reato, garantisce che la misura sia soggetta al permanente controllo di legalità e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ossia lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato.

A ciò, si è aggiunta la considerazione che anche per le misure cautelari reali (quindi, anche per il sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca della prova) devono valere i principi di proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza e residualità della misura, dettati dall'articolo 275 del codice di procedura penaleper le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata.

A conforto ulteriore della necessità della motivazione, le sezioni Unite hanno valorizzato, dal punto di vista sistematico, le indicazioni ricavabili dagli articoli 262, comma 1, e 354, comma 2, del codice di procedura penale: in particolare, la valenza generale della prima disposizione, secondo cui "quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto prima della sentenza", la rende applicabile anche al corpo di reato e conferma l'inaccettabilità dell'assunto secondo cui il fine probatorio sarebbe automaticamente e connaturalmente insito al corpo di reato; mentre, la seconda norma, che, facendo riferimento al momento genetico del sequestro, attribuisce alla polizia giudiziaria il potere di procedere "se del caso", al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, proprio per l'utilizzo di detta locuzione è ulteriormente confermativo del fatto che anche per il corpo del reato non vi è alcun automatismo acquisitivo.

In definitiva, per le sezioni Unite, la sola connotazione del bene oggetto del sequestro come "corpo di reato", neppure se "auto-evidente", è sufficiente per renderne obbligatorio il sequestro e per esentare il provvedimento da un onere di puntuale motivazione.