di Franco Corleone
L’Unità, 7 maggio 2026
Dopo la vicenda Minetti c’è il rischio che si riduca ancora il numero delle grazie per paura delle aggressioni dei forcaioli. In tempi di odio e sete di vendetta e di fronte alla strage di vite e di legalità nelle carceri, occorre un movimento per dare forza al Presidente Mattarella nel promuovere clemenza e senso di umanità. Un bel modo di festeggiare gli 80 anni della Repubblica, il 2 giugno.
La grazia concessa a Nicole Minetti nel febbraio scorso dal Presidente Mattarella ha sollevato un vespaio, alimentato da ricostruzioni giornalistiche sui fatti alla base della decisione del Quirinale. Indagini e approfondimenti sono in corso da parte della magistratura e in tempi brevi saranno presentati elementi per ogni decisione che potrà essere assunta.
È una occasione per fare chiarezza sull’istituto della grazia, per immaginare eventuali modifiche che rendano più limpida e trasparente la questione e per un confronto sullo stato delle cose. Già nel 1998, da sottosegretario alla giustizia del ministro Flick, con una lettera circostanziata, posi il tema della gestione delle domande di grazia che erano destinate alla risposta negativa dopo i tempi biblici utilizzati per l’istruzione delle pratiche.
Furono gli anni della vicenda processuale e detentiva di Adriano Sofri (su cui si impegnò instancabilmente Marco Pannella) e, il 27 febbraio 2001, scrissi una lettera al Presidente Ciampi in cui contestavo le affermazioni del ministro Castelli sull’inopportunità della concessione della grazia a Ovidio Bompressi e denunciavo la non trasmissione degli atti come un impedimento ad una valutazione e ad una decisione di esclusiva potestà del Presidente. Il consigliere giuridico del Quirinale, prof. Salvatore Sechi, l’8 gennaio 2002 mi rispose per incarico del Presidente della Repubblica con una lettera assai significativa per la valutazione del caso, ma il punto che interessa ora è questo: “Ella sa bene, però, anche per l’incarico di governo ricoperto, che non esiste nel nostro ordinamento un potere autonomo del Capo dello Stato di concedere la grazia: come ogni atto del Presidente della Repubblica, tale concessione, a norma dell’art. 89 della Costituzione, ha bisogno della proposta del ministro competente (in questo caso del Ministro della giustizia), che ne assume la responsabilità”.
Come si comprende, allora, il Quirinale era attestato su una errata lettura della Costituzione determinata dall’adesione ad una prassi corriva e burocratica instauratasi silenziosamente negli anni e, forse, dalla prudenza dettata da una volontà di una gestione in sintonia e senza scontri. La lettura corretta dell’art. 89, riguardante la controfirma del governo degli atti del Presidente della Repubblica, è legata all’irresponsabilità politica del Capo dello Stato prevista dall’art. 90. Sarebbe strabiliante che venisse interpretato altrimenti. Infatti, la necessità della controfirma è prescritta anche per gli altri atti autonomi indicati nell’art. 87, come: l’invio dei messaggi alle Camere; l’indizione delle elezioni; la nomina dei Senatori a vita, prevista dall’art. 59; la richiesta di nuova deliberazione delle leggi, secondo l’art. 74; lo scioglimento delle Camere, secondo l’art. 88 e, infi ne, per la nomina di cinque giudici costituzionali secondo l’art. 135.
Per superare lo stato di impasse che si era venuto a creare, il Comitato contro l’oblio, ritenne opportuno scegliere la via legislativa per dare attuazione chiara e non equivoca all’art. 87 della Costituzione. Il testo fu elaborato dal professor Ernesto Bettinelli e presentato alla Camera dei deputati il 30 luglio 2003 come proposta di legge (n. 4237) con la prima firma di Marco Boato e la sottoscrizione significativa di esponenti di diversi schieramenti come: Filippo Mancuso, Finocchiaro, Pisapia, Craxi, Bressa, Acquarone, Diliberto, Soda, Gentiloni, Fanfani, Giachetti, Chiaromonte. La proposta prevedeva una norma assai semplice, che eliminava alla radice il potere duale attribuendo la competenza, anche istruttoria, al Presidente della Repubblica, con un compito servente del Ministro della giustizia e la controfirma del Presidente del Consiglio, cancellando l’art. 681 del Codice di procedura penale, eliminando alla radice la possibilità di conflitti istituzionali. L’esame si arenò in Commissione Affari costituzionali per un indecoroso ostruzionismo.
L’impotenza della politica e la inanità del Parlamento portarono ad un conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente Ciampi che fu sciolto dalla Corte costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Una analisi completa della decisione della Consulta si può leggere nel saggio sul potere di clemenza del consigliere Enrico Gallucci, responsabile del Comparto grazie del Quirinale, pubblicato nel volume Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto, a cura di Stefano Anastasia, Franco Corleone e Andrea Pugiotto (Ediesse edizioni, 2018). Il 12 gennaio 2018, la Società della Ragione aveva organizzato un seminario al Senato con il titolo “Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto” sotto la sagace regia del prof. Andrea Pugiotto e, alla conclusione di una ricca e impegnata discussione, fu messa a punto una proposta di legge per correggere la modifica dell’articolo 79 della Costituzione che è agli atti della Camera dei deputati grazie all’iniziativa di Riccardo Magi, con il n. 156.
Siamo di fronte ad un paradosso: è stata abolita di fatto l’amnistia e non si concedono più grazie. Il Parlamento è condizionato da un quorum impossibile e il Presidente della Repubblica, nonostante la sentenza 200 del 2006 della Corte costituzionale che gli conferisce il potere autonomo di decidere provvedimenti di grazia o di commutazione delle pene, ha ridotto tali atti a numeri risibili. Vediamo infatti il numero di grazie concesse dai diversi Presidenti della Repubblica: Einaudi, 15.578; Gronchi, 7.423; Segni/Merzagora, 926; Saragat, 2.925; Leone, 7.498; Pertini, 6.095; Cossiga, 1.395; Scalfaro, 339; Ciampi, 114; Napolitano, 23; Mattarella, 71. Insomma, il paradosso è clamoroso: fi no al 1990 si approvavano amnistie e indulti quasi ogni due anni e si concedevano tante grazie, in totale 42.397 (solo 85 dopo la decisione del superamento del “potere duale” tra Presidente e Ministro della giustizia).
Dopo la bulimia è subentrata una drastica anoressia. La motivazione è che sono aumentate le misure alternative ma il paradosso è che contemporaneamente è esploso il numero dei detenuti - sfiora ormai i 64.000 presenti con un tasso inaccettabile di sovraffollamento - e comunque si tratta di una alternativa costituzionale non della cancellazione delle pene stesse come avviene con l’amnistia, l’indulto e la grazia.
Vediamo ora che quadro emerge dalla sentenza della Corte costituzionale che ha affermato che la titolarità sostanziale del potere di grazia compete al Presidente della Repubblica: resta ferma la competenza del Ministro in merito allo svolgimento dell’attività istruttoria e alla formulazione dell’avviso, non proposta, circa la sussistenza o meno dei presupposti per concedere la grazia. L’avviso del Ministro - obbligatorio ma non più vincolante - se contrario non impedisce al Presidente di concedere comunque la grazia. La Corte ha poi individuato i “presupposti costituzionali che giustificano l’esercizio del potere di grazia”: debbono sussistere “straordinarie esigenze di natura umanitaria, non tutelabili tramite gli ordinari strumenti penali, sostanziali e penitenziari”. Nella sentenza è stata infine delineata l’articolazione della procedura istruttoria, attraverso l’indicazione delle diverse fasi in cui essa si sviluppa.
La scarsa disciplina normativa relativa al procedimento di grazia (art. 681 c.p.p.) è integrata dalle prassi, formatesi d’intesa tra gli uffici della Presidenza della Repubblica e del Ministero della Giustizia. Viene il dubbio che la decisione duale, uscita dalla porta, sia rientrata dalla finestra. Infatti, l’art. 681 prevede ancora che la domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, venga “presentata al Ministro della giustizia”. La grazia può essere concessa di ufficio (ossia in assenza di domanda o proposta), ma dal 2006 questa previsione è stata utilizzata in una sola occasione. In conclusione, sarebbe opportuna una riflessione su una riforma legislativa per evitare equivoci e conflitti di responsabilità. Torniamo allo “scandalo” Minetti.
La pena sotto i quattro anni consentiva una misura alternativa, ma la signora ha subito la sorte dell’attesa che tocca ai circa centomila soggetti “liberi sospesi” e quindi la difesa ha attivato il procedimento della domanda di grazia per una straordinaria ragione umanitaria in relazione alla salute del bambino adottato. Questa è probabilmente la ragione della concessione della grazia, rispetto alla prassi frequente di concedere grazie parziali per consentire l’accesso alle misure alternative. Da questa vicenda può concretizzarsi il rischio di vedere ridurre, fino ad azzerare, il numero delle grazie per paura delle aggressioni dei forcaioli e dei giustizialisti. In tempi di odio e di desiderio di vendetta e di fronte alla strage di vite e di legalità nelle carceri, occorre un movimento per dare forza al Presidente Mattarella nel promuovere clemenza e senso di umanità. Un bel modo di festeggiare gli 80 anni della Repubblica, il 2 giugno.











