di Gianfranco Amendola
Il Fatto Quotidiano, 18 febbraio 2025
“Non può ritenersi che la richiesta di poter svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità, avanzata dal detenuto ricorrente, costituisca una mera aspettativa, essendo stato affermato che tali colloqui costituiscono una legittima espressione del diritto all’affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari, e possono essere negati solo per ‘ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina’, ovvero per il comportamento non corretto dello stesso detenuto o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato”. Lo ha stabilito pochi giorni fa la Cassazione (prima sezione, n. 8/2025) accogliendo il ricorso di un detenuto di Asti contro il provvedimento con cui la casa di reclusione gli aveva negato un colloquio in intimità con la propria moglie, con la motivazione che “la struttura non lo consente”.
Il divieto di colloqui intimi tra il detenuto e il partner lederebbe il “diritto [del primo] alla libera espressione della propria affettività, anche mediante i rapporti sessuali, quale diritto inviolabile riconosciuto e garantito, secondo il disposto dell’art. 2 Cost.”. È, per quanto ci risulta, la prima sentenza che conferisce concreta attuazione al principio stabilito dalla Corte Costituzionale la quale ha confermato che “la libertà di godimento delle relazioni affettive costituisce un diritto costituzionalmente tutelato, diritto che lo stato di detenzione può comprimere quanto alle modalità di esercizio, ma non può totalmente annullare (…) in quanto ciò si tradurrebbe in una lesione della dignità della persona”.
E ha, pertanto, dichiarato illegittima la legge penitenziaria “nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa… a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie”.
Principio rimasto totalmente dimenticato tanto da provocare, a ottobre 2024, un deciso intervento dei magistrati di sorveglianza ove si stigmatizzava che “il tempo, non breve, ormai decorso dal 31.1.2024 senza che in alcun istituto penitenziario del Paese sia stata data esecuzione alla decisione della Consulta, di per sé dotata di immediata efficacia dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ci impone, dunque, di porre all’attenzione dell’Amministrazione penitenziaria tale tema, auspicando un pronto adeguamento della stessa ai dettami costituzionali”. Tanto è vero che uno di questi magistrati, Fabio Gianfilippi, il 29 gennaio 2025, di fronte all’ennesimo diniego ad un detenuto, stabiliva che da esso “deriva un grave ed attuale pregiudizio all’esercizio del diritto all’affettività del condannato”.
E così, di fronte all’ennesimo diniego che qualificava come semplice “aspettativa” - e non diritto - il principio affermato dalla Corte costituzionale, oggi siamo arrivati alla Suprema Corte che, come abbiamo riportato, non ha avuto dubbi. Si tratta di un vero e proprio diritto e occorre renderlo effettivo nella pratica. Peraltro, seguendo anche quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo la quale “può ipotizzarsi che le visite a tutela dell’affettività si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico. È comunque necessario che sia assicurata la riservatezza del locale di svolgimento dell’incontro, il quale, per consentire una piena manifestazione dell’affettività, deve essere sottratto non solo all’osservazione interna da parte del personale di custodia (che dunque vigilerà solo all’esterno), ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia”.
Strutture che, ad oggi, mancano ma che ora dovrebbero e potrebbero essere attrezzate al più presto, come già avviene in vari paesi europei e come convalidato dalla Corte europea. Certo, qualche dubbio rimane: ad esempio, perché l’incontro sessuale deve avvenire solo con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente con il detenuto stesso? E in che modo la sessualità rientra nell’affettività? In proposito, è sempre la Corte costituzionale a stabilire che “la durata dei colloqui intimi deve essere adeguata all’obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un’espressione piena dell’affettività, che non necessariamente implica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude”.











