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di Giuseppe Amato


Il Sole 24 Ore, 10 febbraio 2020

 

Cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 17 gennaio 2020 n. 1825. Va rimessa alle sezioni Unite, sussistendo contrasto interpretativo, la questione se la causa di non punibilità di cui all'articolo 384, comma 1, del Cp sia applicabile o no al convivente more uxorio. Lo ha stabilito la sezione VI penale della Cassazione con la sentenza n. 1825 del 17 gennaio 2020.

La Corte ha preso atto della sussistenza di un contrasto interpretativo, meritevole di essere devoluto alle sezioni Unite. Infatti, a un orientamento prevalente, secondo cui non può essere applicata al convivente more uxorio, resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente, la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto degli articoli 384, comma 1, e 307, comma 4, del Cp,i quali non includono nella nozione di prossimi congiunti il convivente more uxorio (cfr. tra le altre sezione V, 22 ottobre 2010, Migliaccio), se ne contrappone altro, minoritario, ma più recente, che adotta l'opposta interpretazione, onde, pur dopo la legge 20 maggio 2016 n. 76, contenente regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (cosiddetta legge Cirinnà), che sembrerebbe avere limitato l'estensione degli effetti penalistici alle sole unioni civili (cfr., del resto, il decreto legislativo 19 gennaio 2017 n. 6, con cui è stata modificata la definizione legale di "prossimi congiunti", dettata agli effetti penali dall'articolo 307, comma 4, del Cp, inserendo nel relativo novero "la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso"), dovrebbe adottarsi una interpretazione estensiva in linea con la Costituzione e con le indicazioni dettate dall'articolo 8 della Cedu in forza della quale ai fini delle cause di non punibilità assume rilievo anche la convivenza di fatto o more uxorio, anche se non regolata sul piano normativo (sezione VI, 19 settembre 2018, Cavassa, che, da tali premesse, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di favoreggiamento, sul rilievo della sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità, perché il fatto era stato commesso in favore del fratello della convivente di fatto dell'imputato; cfr. anche sezione II, 30 aprile 2015, Agostino e altri).