di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 3 giugno 2019
Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 21 maggio 2019 n. 22113. Va rimessa alle sezioni Unite la questione se, a seguito dell'entrata in vigore del comma 2-bis dell'articolo 448 del Cpp(introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), siano ricorribili o no per cassazione e, nell'affermativa, entro quali limiti (se cioè, ove sia riconosciuta la ricorribilità, rientri nel novero dell'illegalità l'ipotesi di motivazione inesistente, e non già meramente incongrua), le sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Cpp che applicano ovvero che omettono di applicare sanzioni amministrative accessorie (fattispecie relativa al reato di guida in stato di ebbrezza, definito con il patteggiamento, in ordine al quale il procuratore generale aveva proposto ricorso lamentando il "mancato raddoppio" della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, che avrebbe dovuto essere effettuato in ragione del fatto che il giudice non aveva disposto la confisca dell'autoveicolo condotto dall'imputato perché risultato di proprietà di terzi).
La questione controversa riguarda il disposto dell'articolo 448, comma 2-bis, del Cpp, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, secondo cui il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".
La Corte ha pertinentemente rimesso la questione alle sezioni Unite sussistendo il contrasto evidenziato in massima. Avendo riguardo alla innovata disposizione di legge sembra sostenibile che il difetto della motivazione - anche quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 del Cpp- non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione, a meno che non ci si trovi di fronte a una motivazione apparente e, come tale, nulla (ciò che integra una determinazione illegale). E tale conclusione deve valere sia per la pena principale, che per le misure di sicurezza (si pensi alla confisca o all'espulsione) e per le sanzioni amministrative accessorie (si pensi, come nel caso di specie, alla sospensione della patente di guida). Infatti, in senso contrario, non sembra corretto si possa sostenere che il limite sia inapplicabile alle misure di sicurezza e/o alle sanzioni amministrative accessorie sull'assunto che l'articolo 448, comma 2-bis, del Cpp non si riferisca anche alle statuizioni estranee all'accordo delle parti, in quanto il dato testuale sembra far riferimento al provvedimento decisorio nella sua unità (la sentenza di patteggiamento, senza specificazioni quanto al contenuto).
Da ciò deriva che, ragionevolmente, le sezioni Unite dovrebbero chiarire i dubbi, con riguardo alle sanzioni amministrative accessorie, sostenendo la ricorribilità dell'omessa applicazione della sanzione amministrativa obbligatoria e dell'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria illegale per genus e /o limiti temporali (ad esempio, revoca anziché sospensione della patente; sospensione per una misura superiore al massimo edittale o inferiore al minimo). Mentre dovrebbe ritenere non ricorribile il lamentato generico difetto di motivazione sulla misura (non illegale) della sanzione amministrativa, purché appunto ricompresa nei limiti edittali.
L'udienza delle sezioni Unite è fissata per il 18 luglio 2019. In quella stessa udienza la Corte affronterà anche una questione di contenuto affine: se l'articolo 448, comma 2-bis, del Cpp, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, osti o no all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale.
Anche tale decisione dovrebbe ispirarsi agli argomenti sopra esposti. Per l'effetto, volendo esemplificare, dovrebbe ammettersi la ricorribilità della confisca adottata in assenza dei presupposti di legge ovvero della confisca motivata solo apparentemente (con motivazione quindi nulla). Ad esempio, sarebbe ricorribile la confisca del denaro considerato profitto del reato senza la benché minima motivazione a supporto; così come sarebbe ricorribile la confisca del denaro considerato profitto del reato quando il reato oggetto di patteggiamento sia quello di detenzione illecita di droga e non quello di spaccio. Mentre non sarebbe ricorribile la confisca adottata con motivazione magari scarsa ma non inesistente.









