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di Veronica Manca


quotidianogiuridico.it, 11 gennaio 2021

 

Applicata la sentenza n. 253/2019 della Consulta. Con ordinanza depositata il 10 dicembre 2020, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha emesso un'ordinanza importante in materia di accesso al permesso premio per l'ergastolano ostativo, autore di delitti di mafia. Il caso trae origine dalla questione che è giunta alla Corte costituzionale, e, da quest'ultima decisa, con la sentenza n. 253 del 2019. Sulla base della decisione della Consulta, il Tribunale di Sorveglianza ha potuto entrare nel merito dell'istanza (prima dichiarata inammissibile), e, con ciò, valutare il percorso intramurario del detenuto, interessato ad accedere al primo permesso premio, dopo una lunghissima carcerazione. Una delle prime decisioni in materia, che sicuramente farà "storia" in fatto di argomentazioni ed iter istruttorio.

Con ordinanza del 10 dicembre 2020, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha emesso un'ordinanza importante in materia di accesso al permesso premio per l'ergastolano ostativo, autore di delitti di mafia. Il caso trae origine dalla questione che è giunta alla Corte costituzionale, e, da quest'ultima decisa, con la sentenza n. 253 del 2019. Sulla base della decisione della Consulta, il Tribunale di Sorveglianza è potuto entrare nel merito dell'istanza (prima dichiarata inammissibile), e, con ciò, valutare il percorso intramurario del detenuto, interessato ad accedere al primo permesso premio, dopo una lunghissima carcerazione. Una delle prime decisioni in materia, che sicuramente farà "storia" in fatto di argomentazioni ed iter istruttorio.

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, chiamato a decidere sul reclamo del detenuto avverso l'inammissibilità pronunciata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 4-bis, co. 1 della legge dell'ordinamento penitenziario, nella misura in cui - in forza di tale disposizione e dell'art. 58-ter ord. penit. - risultava precluso l'accesso ai benefici penitenziari per gli autori di reati inerenti alla criminalità organizzata, fatta eccezione per la sola utile collaborazione con la giustizia.

Per tali ragioni, il procedimento de quo è stato sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale (in termini analoghi, per altro caso, la Prima Sezione della Corte di Cassazione).

La Corte costituzionale, come è noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis co. 1 dell'ordinamento penitenziario per i delitti in esame oltre a quelli compresi nel co. 1, per identità di ratio, ammettendo l'esame anche nel merito di istanze di permesso premio, anche in assenza dell'intervenuta collaborazione con la giustizia (o, in assenza di un previo esperimento della c.d. collaborazione impossibile e/o inesigibile, o, in presenza di una dichiarazione negativa). In ragione del novum, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha potuto esaminare nel merito la posizione sottoposta alla sua di attenzione.

Nella articolatissima motivazione, il Collegio dà conto, in primo luogo, di un positivo percorso intramurario del detenuto, costellato da numerose soddisfazioni personali in ambito scolastico (con l'iscrizione anche ad un corso di sociologia, e partecipazioni e a numerosi corsi di poesia e scrittura). Oltre al positivo percorso del detenuto, vengono riportate tutte le argomentazioni in merito all'assenza di pericolosità sociale: oltre al provvedimento di declassificazione da Alta sicurezza in circuito di media e comune sicurezza AS3, il Collegio fa presente che la mancanza di attualità di pericolosità sociale è insita nelle stesse motivazioni di revoca del 41-bis ord. penit., in cui il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva attentamente esaminato il profilo della permanenza dei collegamenti con l'esterno e con la consorteria criminale di appartenenza. Negative anche le informative acquisite per il tramite della Guardia di Finanza. Nessun tipo di segnalazione rispetto al nucleo familiare, estraneo a collegamenti con la criminalità organizzata. Mentre le informative della Dna e Dda di Reggio Calabria si riferiscono ad elementi passati, e, per questo, secondo il Collegio, superabili.

Alla luce, quindi, di una valutazione completa, arricchita anche dalle relazioni di sintesi dell'area educativa, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto concedibile anche nel merito il permesso premio, ovviamente, mantenendo delle condizioni di bilanciamento per la pericolosità sociale del detenuto: si autorizza, infatti, come del resto, nei pochi precedenti emessi in materia, la permanenza fuori dal carcere per un giorno solamente con la presenza dei familiari, previo accompagnamento da e per la struttura penitenziaria. L'ordinanza in esame, ricca nelle motivazioni, anche rispetto ad ogni singolo profilo sia nel merito della posizione sia con riguardo alla pericolosità sociale del detenuto, potrebbe fungere da esempio applicativo per tutti i casi analoghi pendenti dinanzi agli Uffici di Sorveglianza, in istruttoria e in attesa di decisione. In poche parole, con tale ordinanza il Tribunale di Sorveglianza di Perugia contribuisce attivamente e coraggiosamente a forgiare il nuovo diritto penitenziario "vivente".