Il Centro, 3 dicembre 2020
L'uomo è in carcere all'Aquila, per la Cassazione deve essere garantita la necessaria assistenza. A un detenuto in 41bis, disabile, deve essere garantita tutta l'assistenza possibile in relazione alle sue reali condizioni di salute. Va quindi affiancato da persona che lo aiuti a far fronte a tutte le necessità personali che da solo non può svolgere.
È questo il senso di una sentenza della Cassazione che ha annullato con rinvio una decisione del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila che aveva invece ritenuto corretto quanto veniva garantito al detenuto, in termini di assistenza, dalla direzione del carcere.
Il detenuto, originario di Lecce, è in carcere all'Aquila per una serie di gravissimi reati. L'uomo nel gennaio 2019 aveva chiesto al magistrato di sorveglianza "la tutela del proprio diritto a ricevere l'assistenza alla persona necessaria in relazione alla condizione di portatore di handicap e, dunque, al fine di svolgere alcune attività altrimenti preclusegli dalla situazione di inabilità, quali cucinare, lavare la biancheria, sbucciare la frutta compresa nel vitto".
Il tribunale nel maggio 2019 rigettò il reclamo, ritenendo che non vi fossero inadempienze da parte della direzione dell'istituto penitenziario "che aveva garantito all'uomo l'assistenza, grazie all'opera di un detenuto lavorante, per le pulizie della stanza per tre volte alla settimana e aveva disposto che la frutta venisse somministrata al detenuto dopo essere stata sbucciata e tagliata".
Il detenuto, però, tornò a sostenere che aveva bisogno "di assistenza per tutte le attività che non riusciva a compiere a causa della sua invalidità e non soltanto per la pulizia della stanza o per sbucciare la frutta".
Anche questo secondo reclamo fu rigettato dal Tribunale di sorveglianza. La Cassazione ha annullato però con rinvio la decisione del Tribunale con questa motivazione: "L'articolo 32 della Costituzione riconosce a tutte le persone il diritto fondamentale alla salute. Nei confronti dei detenuti, il diritto alla salute e, dunque, a vivere in un ambiente che non comprometta lo stato di benessere soggettivo, deve essere contemperato con le restrizioni proprie della condizione detentiva, dovendo esso sopportare talune limitazioni.
Nel caso qui esaminato, è pacifico che al detenuto sia stata riconosciuta la condizione di soggetto portatore di handicap. Per tale ragione la direzione della casa circondariale ha subito fornito al detenuto un servizio di assistenza e ha adottato misure volte a consentire la possibilità di assumere cibi, come la frutta debitamente sbucciata e tagliata.
Ciò che, tuttavia, non è affatto chiaro nella motivazione del provvedimento impugnato, che quindi deve ritenersi carente sul punto, è la portata della menzionata assistenza che parrebbe necessaria - secondo quanto è dato evincere dalla stessa ordinanza - in relazione a una pluralità di atti della vita quotidiana e non solo per provvedere alla pulizia della camera di detenzione.
Pertanto, l'interpretazione fatta propria dall'ordinanza, secondo cui il sostegno andrebbe riferito a tutto ciò che il detenuto non riesce autonomamente a fare, non pare ancorata ad alcun concreto elemento di riscontro. Ne consegue che appare necessario sollecitare il Tribunale a un ulteriore sforzo motivazionale, inteso a chiarire tale profilo, attraverso una puntuale specificazione di quali ambiti delle quotidiane attività del recluso siano state oggetto dell'assistenza a lui prestata dal detenuto lavorante, investito anche dei compiti di piantone, nei confronti del ristretto disabile".











