di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 20 gennaio 2025
Cambio di orientamento: impugnazione anche per reati procedibili d’ufficio. L’ordinanza di diniego dell’invio delle parti a un centro per la giustizia riparativa pronunciata dal giudice in base all’articolo 129-bis del Codice di procedura penale è ricorribile in Cassazione insieme con la sentenza conclusiva del giudizio. Lo ha deciso la stessa Suprema corte con la sentenza 131/2025, che corregge la rotta rispetto alle precedenti pronunce. La Corte aveva già affrontato la questione con la sentenza 24343 del 20 giugno 2024, con la quale, confermando un indirizzo già avviato (si veda Cassazione 6595 del 14 febbraio 2024), aveva affermato il carattere discrezionale, non gravato da alcun onere motivazionale, della decisione dell’autorità giudiziaria sull’invio della parte a un centro di mediazione (si veda anche Cassazione 25367 del 9 maggio 2023).
La non impugnabilità del provvedimento con cui il giudice non accoglie l’istanza della parte di invio a un centro di giustizia riparativa è stato giustificato alla luce della natura non giurisdizionale della giustizia riparativa e, dunque, della non operatività della garanzia prevista dall’articolo m, comma 7, Costituzione. Tuttavia, già con la sentenza 33152 del 7 giugno 2024, la Cassazione aveva operato un primo revirement, confermando il divieto di autonoma impugnazione dell’ordinanza prevista dall’articolo 129-bis del Codice di procedura penale in forza del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione (articolo 586 Codice di procedura penale) e dell’estraneità della stessa alla materia della libertà personale (articolo 111 Costituzione), ma ammettendo - nei soli procedimenti relativi a reati procedibili a querela suscettibile di rimessione - l’impugnazione differita del provvedimento insieme alla sentenza che definisce il giudizio.
Con la sentenza 131/2025, la Corte amplia ulteriormente questo orizzonte interpretativo, individuando nell’ordinanza pronunciata in base all’articolo 129-bis del Codice di procedura penale un atto endoprocedimentale adottato nelle forme tipiche del processo penale (articolo 125 Codice di procedura penale), nei cui confronti si deve, pertanto, ammettere la facoltà di impugnativa, alla luce delle importanti ricadute sul piano del trattamento sanzionatorio e nella fase esecutiva generate dalla giustizia riparativa, ricordando che la giustiziabilità dei provvedimenti in materia di restorative justice è prevista anche dalla raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2018.
L’importante principio così affermato viene esteso dalla sentenza 131/2025 alle ordinanze con cui il giudice nega l’invio ai programmi di giustizia riparativa anche nel caso si proceda per reati diversi da quelli rimettibili a querela, alla luce della ricordata raccomandazione europea, che non opera distinzioni tipologiche, e dell’articolo 44 del decreto legislativo 150/2022 che, allo stesso modo, non contiene alcuna preclusione con riferimento alle fattispecie di reato.
Resta fermo che - nell’ipotesi di reati diversi da quelli perseguibili a querela rimettibile - l’istanza non sospende il processo; una distinzione, secondo la Cassazione, dovuta al fatto che, nei reati procedibili a querela rimettibile, l’esito riparativo estingue il reato, così che il tempo di sospensione previsto per legge del procedimento è “compensato” dall’effetto deflattivo connesso all’anticipata definizione del processo, in linea con le esigenze di ragionevole durata.










