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di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 12 maggio 2023

Con la sentenza n. 19931 depositata ieri i giudici di Piazza Cavour affermano che è legittimo il via libera del giudice alla messa alla prova per l’imputato malgrado l’opposizione della parte civile, se questa ha depositato memorie e partecipato con il suo difensore al dibattimento, anche se non ascoltata personalmente. La Suprema corte ha respinto il ricorso della parte lesa ed escluso la violazione dell’articolo 464-quater del Codice di rito penale che prevede l’obbligo per il giudice di sentire le parti e la persona offesa, a tutela del contraddittorio e per acquisire elementi utili a bilanciare i contrapposti interessi in gioco. Nel caso esaminato la ricorrente riteneva che i suoi interessi non fossero stati considerati, visto che il giudice aveva deciso di sospendere il procedimento per messa alla prova, senza procedere alla sua audizione e malgrado il parere negativo espresso dal suo legale. Secondo i giudici è l’opportunità di partecipare all’udienza con il difensore e di depositare una memoria a rendere legittimo l’operato del giudice che aveva applicato la norma di favore.