di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 12 marzo 2026
La capacità di intendere e volere deve essere accertata dal giudice al fine di stabilire la volontarietà della condotta penalmente rilevante e la coscienza delle azioni compiute. Va sottoposta a perizia la persona psichicamente in difficoltà tale da comportare la somministrazione di cure psichiatriche al fine di accertarne la capacità di intendere e volere. Perciò la Corte di cassazione con la sentenza n. 9095/2026 ha accolto il motivo di ricorso che indicava come vulnus della decisa condanna il mancato svolgimento di una perizia psichiatrica del ricorrente che in base alla documentazione medica risultava affetto da disturbi per i quali era affidato alle cure farmacologiche somministrate da uno specialista.
La vicenda all’esame della Suprema corte - Nel caso concreto il condannato era stato imputato del reato di atti persecutori nei confronti di una coetanea con cui aveva sempre avuto una relazione sentimentale. Dai fatti narrati in sentenza, in effetti, emerge che l’imputato - mai connotato da atteggiamenti violenti e prevaricatori nei confronti della donna - avesse di fatto perso la “bussola” (ossia l’autocontrollo) a fronte della volontà di lei di interrompere il loro rapporto. La sofferenza patita dall’uomo si era trasformata nel comportamento persecutorio in danno della parte offesa. La fragilità psichica di lui era un fattore noto e aveva reso necessario il suo affidarsi alle cure di uno psichiatra. Offuscato dal dolore? In quanto fragile? Ciò che sia chiaro non è un’esimente dalla responsabilità penale, ma può comportare la non imputabilità per vizio parziale o totale di mente.
Il ragionamento della Cassazione - La Cassazione boccia il ragionamento della Corte di appello che ha respinto la richiesta di perizia psichiatrica al fine di accertare la capacità di intendere e volere dell’imputato che secondo la documentazione proveniente dal proprio psichiatrica appariva fragile emotivamente e affetto da disturbi della personalità tali da rendere necessaria la somministrazione di psicofarmaci. Secondo la Cassazione i giudici di merito non hanno considerato l’incidenza su un soggetto immaturo e disturbato dell’evento doloroso non percepito fino al punto di commettere il reato di stalking. A fronte delle reiterate richieste di perizia da parte dell’imputato la Corte di appello non le aveva accolte affermando che dal quadro clinico rappresentato con gli atti di parte non emergevano patologie incidenti sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato. Per la Cassazione il diniego di perizia si appalesa illogico e annulla la sentenza proprio per aver mancato di appurare il vizio di mente con particolare riguardo agli effetti negativi sulla capacità di intendere e volere di un soggetto, non solo all’evidenza, ma anche clinicamente affetto da immaturità patologica e alterazioni personologiche che ne rendevano necessaria la cura psichiatrica.
Infatti, la Cassazione nel disporre l’annullamento precisa che - al contrario della valutazione dei giudici di merito - la relazione psichiatrica redatta dallo specialista e prodotta in giudizio dalla difesa descriveva chiaramente non solo la condizione di fragilità emotiva dello stalker (a fronte del rifiuto da parte della ex fidanzata, lo aveva portato a mettere in atto comportamenti caratterizzati da rabbia e delusione espressi in maniera incongrua) , ma anche le sue “evidenti problematiche personologiche” (immaturità affettiva e cognitiva).
Un quadro che proprio lo psichiatra aveva definito incidente sulla capacità di intendere e volere dell’imputato o almeno giustificativo di una perizia ad hoc. Lo stesso specialista affermando la necessità di valutare l’entità del vizio di mente del soggetto aveva affermato come fosse “opportuna una valutazione peritale volta ad accertare la sua effettiva capacità di intendere in relazione ai fatti per i quali è indagato”.
In conclusione, per la Cassazione la Corte di appello affermando che non emergessero patologie incidenti sull’imputabilità dell’imputato. ha completamente travisato il significato dei chiari dubbi espressi dal medico psichiatra (che aveva visitato l’imputato) in ordine alla sua capacità di intendere e volere, così come della documentazione sanitaria prodotta in giudizio sui disturbi da cui era affetto il soggetto e che necessitavano delle terapie cui era sottoposto sotto controllo dello specialista.











