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di Giovanbattista Tona


Il Sole 24 Ore, 12 agosto 2019

 

La Consulta lascia intatte le norme che consentono alla parte civile di impugnare l'assoluzione dell'imputato dinanzi al giudice penale ma accoglie l'allarme dei giudici di merito sul sovraccarico delle Corti d'appello, indirizzandolo al legislatore e all'esecutivo.

Con la sentenza 176 del 12 luglio la Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Corte d'appello di Venezia il 9 gennaio 2018, relativa all'articolo 576 del Codice di procedura penale dove prevede che la parte civile possa impugnare la sentenza di proscioglimento dinanzi al giudice penale e non a quello civile.

Se manca l'appello del Pm, la parte civile può infatti solo impugnare la sentenza per far valere il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. Si tratta di ragioni che possono fare oggetto di giudizio dinanzi al giudice civile (in base all'articolo 622 del Codice di procedura penale) quando la Cassazione annulla una sentenza penale e dispone il giudizio di rinvio solo sulle questioni civilistiche.

Per l'impugnazione, invece, in base all'articolo 576 del Codice di procedura penale, la parte civile deve attivare un giudizio di appello dinanzi al giudice penale che dovrà rispettare le regole del processo penale, nel tempo divenute sempre più gravose: da ultimo per l'obbligo di rinnovare l'istruttoria in secondo grado in caso di impugnazione dell'assoluzione dell'imputato. Per questo la Corte d'appello di Venezia ha ritenuto la norma in contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione, cioè con i principi di ragionevolezza, giusto processo, efficienza ed efficacia della giurisdizione.

La Consulta ha considerato ammissibile la questione ma l'ha dichiarata non fondata. L'appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento, non più modificabile quanto alle statuizioni penali perché non impugnate dal Pm, si inserisce in un articolato sistema che prevede anche, in base all'articolo 652 del Codice di procedura penale, che se il danneggiato si costituisce parte civile l'assoluzione dell'imputato può avere efficacia di giudicato anche in sede civile. Di qui la legittimazione e l'interesse della parte civile a proporre appello.

Nei fatti, la scelta iniziale, fatta dal danneggiato, di far valere le pretese civili nel processo penale fa sì che anche il giudizio di appello debba seguire le regole penali, anche se il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo su questioni civili. Fa eccezione il giudizio di rinvio sulle sole questioni civili, che però si giustifica con la particolarità della fase processuale successiva al giudizio di Cassazione.

La Consulta ricorda che la Cassazione ha affermato più volte l'inammissibilità dell'appello della sola parte civile quando il passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento non può avere efficacia nell'eventuale separato giudizio civile e quindi non può pregiudicare le pretese restitutorie o risarcitorie.

Ma conclude rilevando "il lamentato aggravio nei ruoli d'udienza dei giudici penali dell'impugnazione in una situazione di elevati carichi di lavoro che richiede adeguati interventi diretti ad approntare sufficienti risorse personali e materiali, rimessi alle scelte discrezionali del legislatore in materia di politica giudiziaria e alla gestione amministrativa della giustizia".