di Manuela Perrone
Il Sole 24 Ore, 19 settembre 2024
Disco verde finale al provvedimento, che passa al Senato per la seconda lettura. Nei 38 articoli del disegno di legge Sicurezza che l’Aula della Camera ha approvato sventola la più forte delle bandiere identitarie della destra al governo del Paese: in assenza di margini per misure davvero popolari sul piano economico, è qui che la maggioranza sta definendo in modo netto il suo posizionamento. I sì sono stati 162, i no 91 e 3 gli astenuti. Il provvedimento passa all’esame del Senato.
Sono quattro le macroaree entro le quali il testo - targato Interno, Giustizia e Difesa - si muove: un giro di vite panpenalistico fatto di nuovi reati e aumenti delle pene; un deciso rafforzamento delle tutele e delle garanzie per forze dell’ordine e intelligence; una stretta alla droga, con la misura simbolo dell’alt alla cannabis light; un irrigidimento sull’ordine pubblico, attraverso la stretta sulle manifestazioni No Ponte e no Tav e sulle rivolte nelle carceri e nei centri di accoglienza per i migranti.
I nuovi reati di terrorismo - Il primo fronte si manifesta sin dall’articolo 1, che modifica il Codice penale introducendo il reato di “detenzione di materiale con finalità di terrorismo” (punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque si procuri o detenga istruzioni per preparare armi o sostanze per compiere atti di violenza o sabotaggio) e anche una nuova fattispecie del delitto di “fabbricazione o detenzione di materie esplodenti” (articolo 435 Cp), ai sensi dalla quale è punito con il carcere da 6 mesi a 4 anni chiunque, anche per via telematica, distribuisce, diffonde o pubblicizza materiale per preparare o usare sostanze tossiche, accecanti o infiammabili per compiere delitti non colposi contro la personalità dello Stato che prevedono la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, come lo spionaggio o l’associazione sovversiva. Ha sempre finalità antiterrorismo la stretta sul noleggio di veicoli introdotta durante l’esame nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia: gli esercenti dovranno comunicare anche i dati identificativi della macchina noleggiata (targa e numero di telaio) nonché gli intervenuti mutamenti della proprietà e gli eventuali contratti di subnoleggio. Viene introdotta anche in questo caso un’altra nuova fattispecie di reato, con l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro.
Le modifiche al Codice antimafia - L’obbligo di documentazione previsto per ditte e società è esteso ai contratti di rete e il prefetto, in caso di informazione interdittiva, potrà non applicare i divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni per l’impresa individuale se ne conseguisse il venir meno dei mezzi di sostentamento per l’interessato e la sua famiglia. Vengono esclusi dai benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata i parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti a procedimento penale. Oltre ad ampliare il ricorso ai documenti di copertura per rafforzare la protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, il Ddl estende da 10 a 30 giorni il termine per ricorrere contro le misure di prevenzione personali decise dai giudici; stabilisce che la relazione dell’amministratore giudiziario sui beni sequestrati ne illustri nel dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche, evidenziando gli eventuali abusi e descrivendo i possibili impieghi dei beni; modifica alcune norme sulla gestione delle aziende sequestrate.
Fino a 7 anni per chi occupa abusivamente un immobile - Altro nuovo reato previsto dal disegno di legge (articolo 10), punito con la reclusione da 2 a 7 anni, è quello di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui” (o delle relative pertinenze). Si procede d’ufficio se il fatto riguarda un bene pubblico o destinato al pubblico ed è contemplata una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile e la reintegrazione nel possesso.
Il giro di vite sulle truffe - L’articolo 11 modifica il Codice penale per rendere più incisiva la repressione delle truffe agli anziani, con una specifica ipotesi di truffa aggravata con la pena della reclusione da 2 a 6 anni, la multa da 700 a 3mila euro e la possibilità della custodia cautelare in carcere. La nuova fattispecie finisce inoltre nel novero dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Viene poi introdotta una nuova circostanza aggravante comune legata all’aver commesso il fatto “nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all’interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri”.
Manifestazioni, per i danni ora si rischia di più - L’articolo 12, introdotto in commissione, inasprisce le pene (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e multa fino a 15mila euro) per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.
L’ampliamento del Daspo urbano contro i borseggi - Con l’articolo 13 il Ddl estende l’ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane, disposta dal questore, anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti, per uno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio previsti dal libro secondo, titoli XII e XIII del Codice penale, qualora siano commessi nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze. L’osservanza dell’alt è ulteriore condizione al cui rispetto può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. La disposizione estende infine l’ambito di applicazione dell’arresto in flagranza differita anche al reato di lesioni cagionate a un pubblico ufficiale in servizio in occasione di manifestazioni e individua le sanzioni nei casi di lesioni cagionate al personale sanitario a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso.
I blocchi stradali diventano delitto - L’articolo 14 del provvedimento, molto controverso, eleva da illecito amministrativo a illecito penale, punibile con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata (da sei mesi a due anni) se il fatto è commesso da più persone riunite, come avvenuto ad esempio con gli attivisti per l’ambiente di Ultima generazione.
Detenute madri, reclusione possibile anche con i neonati - Ancora più contestato è stato l’articolo 15 fortemente voluto dalla Lega, che modifica gli articoli 146 e 147 del Codice penale rendendo facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell’esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore a un anno e disponendo che scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. L’esecuzione non può essere rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. Inizialmente la maggioranza si era spaccata, con Forza Italia contraria alla norma. Ma in Aula il dissenso è rientrato ed è stato approvato un generico emendamento di compromesso che prevede una relazione al Parlamento sull’applicazione delle misure.
Accattonaggio, il pugno diventa più duro - Viene punito l’impiego nell’accattonaggio di minori fino ai 16 anni (non più fino ai 14) e la pena sale da uno a cinque anni di reclusione al posto dei tre anni al massimo previsti finora. Il Ddl introduce la fattispecie di “induzione all’accattonaggio”: per chiunque se ne macchi la pena passa dalla reclusione da 1 a 3 anni a da 2 a 6 anni. L’età inferiore a 16 anni della persona offesa è prevista come circostanza aggravante ad effetto speciale, per la quale si prevede un aumento di pena da un terzo fino alla metà.
Infiorescenze della canapa, scatta il divieto - Grandi proteste della filiera agroindustriale della canapa per l’articolo 18, introdotto con un emendamento del governo durante l’esame in sede referente e confermato dal voto in assemblea, che dispone la stretta sulla cannabis light: modificando la legge 242/2016, il disegno di legge stabilisce il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché dei prodotti- che le contengono, compresi gli estratti, le resine e gli olii derivati. Lo stop è finalizzato a evitare che l’assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, con “alterazioni dello stato psicofisico”, l’insorgere di “comportamenti che possono porre a rischio la sicurezza o l’incolumità pubblica o la sicurezza stradale”.
Forze dell’ordine: più difese e bodycam sulle divise - Il capo III del Ddl è interamente dedicato a misure per la tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Tante le novità: si va dall’aumento della pena di un terzo se i delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale sono commessi nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza all’introduzione di un’ulteriore aggravante in virtù della quale la pena è aumentata fino a un terzo se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica. Un altro passaggio controverso, ribattezzato dai detrattori “anti no Ponte”. Viene poi introdotta la nuova fattispecie di reato di “lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni” punita con la reclusione da 2 a 5 anni nel caso di lesioni semplici; da 4 a 10 anni nel caso di lesioni gravi; da 8 a 16 anni nel caso di lesioni gravissime. E l’articolo 21 consente alle forze di polizia, stanziando 23 milioni di euro fino al 2026, di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno.
Tutela legale fino a 10mila euro e armi private “libere” - Durante l’iter in commissione è arrivata un’altra norma molto attesa dagli agenti: il riconoscimento di un beneficio economico a decorrere dal 2024 fino a 10mila euro in ogni fase del procedimento a fronte delle spese legali sostenute da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché dai vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio svolto. Si prevede un’autorizzazione di spesa nel limite di 860mila euro a decorrere dal 2024. Vengono inoltre inasprite le sanzioni per chi non si ferma all’alt della polizia stradale. L’articolo 28 autorizza infine gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi, tra cui rivoltelle e pistole di ogni misura, quando non sono in servizio.
Carceri e migranti, il nuovo reato di “rivolta” e la stretta sulle Sim - Per la sicurezza nelle carceri l’articolo 26 introduce l’aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415 Codice penale), con pena aumentata fino a un terzo, se commesso all’interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute e il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario (articolo 415 bis Cp), integrato non solo da atti di violenza o minaccia o da tentativi di evasione, ma pure da “resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti”. Previsione che ha fatto parlare le opposizioni di norma incostituzionale, “un attacco allo stato di diritto”. La pena base è stabilita nella reclusione da 2 a 8 anni, aumentata da 3 a 10 anni se si usano armi e da 10 a 20 anni se si causano vittime. Viene punita con il carcere da 1 a 5 anni anche la mera partecipazione alla protesta. Pene severe anche per chi promuove, organizza o dirige una rivolta nei centri di permanenza per il rimpatrio o nelle strutture per l’accoglienza dei migranti. Che avranno vita più difficile anche per l’acquisto delle Sim: tra i documenti che gli operatori dovranno acquisire per poterle vendere, oltre a quelli di identità, sarà necessaria “copia del titolo di soggiorno”