di Alessandro Parrotta*
Il Dubbio, 28 febbraio 2023
Un mese fa esatto, in data 27 gennaio, il Ministro Carlo Nordio, nel silenzio di chi lavora onestamente e con dedizione, presentava come unico firmatario un disegno di legge finalizzato ad apportare alcuni correttivi alla riforma Cartabia (la quale - come si vedrà - non è l’unica e reale “causa” dei problemi che lo stesso ddl aspira a risolvere). Ne ha parlato e scritto diffusamente, su “Sistema penale”, uno studioso che è stato tra i principali consiglieri della ex Guardasigilli Marta Cartabia, l’ordinario di Diritto penale Gian Luigi Gatta.
Occorre sin da subito premettere come il profilo squisitamente accademico del professor Gatta (e delle considerazioni che ha voluto compendiare nella recente pubblicazione) consenta di apprezzare ancor di più le riflessioni, anche critiche in alcuni punti, sulla riforma Cartabia e sul ddl Nordio. Anzitutto, v’è da apprezzare la scelta di tecnica legislativa, che trova d’accordo l’accademico dell’Università di Milano, impiegata dal ministro Nordio: si è deciso di ricorrere appunto a un ddl (sinonimo e sintomo di uniformità e chiarezza di intenti) e non al più disorganico decreto legge o a un decreto legislativo (ancora tecnicamente possibile in forza dell’ampio arco temporale della delega, esteso fino al 2024).
Il testo, sulla scorta di alcuni casi di cronaca che hanno avuto forte clamore mediatico (ma non per questo appiattito su certe rivendicazioni “coram populo”) si pone due obiettivi: a) escludere la procedibilità a querela in presenza di determinate aggravanti; b) consentire l’arresto obbligatorio in flagranza, per reati procedibili a querela, anche quando questa non viene presentata immediatamente perché non si riesce a rintracciare la persona offesa. Come sottolineato dal professor Gatta, si tratta di un intervento che non mira assolutamente a frenare le finalità della riforma Cartabia su tali aspetti - fondamentalmente, di deflazione processuale - quanto del tutto confermativo di tali tendenze, ma con alcuni correttivi “chirurgici”.
E, infatti, con riferimento al primo punto, il ddl prospetta l’intervento su sole due aggravanti comuni previste nella parte speciale del codice, prevedendo che, ove ricorrano quelle aggravanti, si procede sempre d’ufficio: anche, pertanto, quando per il reato cui si riferisce l’aggravante è prevista la procedibilità a querela. Si tratta delle aggravanti del metodo mafioso e della finalità di terrorismo, le quali - come sottolinea acutamente il professor Gatta - offendono interessi di natura non solamente privatistica e, soprattutto con riferimento alla prima, tali da pregiudicare la stessa scelta, da parte della persona offesa, di presentare querela.
Il secondo - decisivo - intervento del ddl concerne il tentativo di risoluzione del bilanciamento tra arresto obbligatorio in flagranza e assenza di querela immediata da parte della persona offesa per i reati così procedibili; problema che - evidenzia l’accademico e ancora prima il Ministro Nordio - non nasce certo con la riforma Cartabia ma è strutturale alle fondamenta storiche del Codice di rito.
Il disegno di legge Nordio tenta un “giusto mezzo”: consentire l’arresto obbligatorio in flagranza anche in assenza della querela, che però deve essere presentata entro 48 ore, pena la liberazione dell’arrestato. Dunque, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, “l’arrestato è posto immediatamente in libertà”. Ovviamente, spetterà agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’arresto effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa, entro le 48 ore.
Su quest’ultima introduzione il professor Gatta pone una riserva, tipica dell’accademico, che tuttavia a parere di chi scrive merita attenta e meditata analisi: l’ex consigliere di Cartabia ritiene, infatti, che coglierebbe maggiormente nel segno, per non frustrare le novità che il ddl si propone e le finalità a cui questo tenta di dare accoglimento, escludere la necessità della querela - cioè della condizione di procedibilità - entro le prime 96 ore dall’arresto, termine massimo per la limitazione eccezionale della libertà personale compatibile con l’articolo 13 della Costituzione.
Entro questo arco temporale, si effettuerebbe e contestualmente si convaliderebbe l’arresto con applicazione, eventualmente, di una misura cautelare (anche non detentiva), destinata a decadere se non sopravviene la condizione di procedibilità. Questa diversa soluzione avrebbe il pregio di concedere più tempo agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria per la ricerca della persona offesa, consentendo di presentarla davanti al giudice per la convalida dell’arresto anche dopo poche ore, applicando una misura cautelare pur in assenza della querela.
Nuovamente, si ritiene, l’acutezza del Ministro Nordio e del ddl che ne porta la firma consentono di apprezzare la statura e la profondità giuridica che hanno caratterizzato l’intera sua carriera, prima che in politica, nelle aule di giustizia.
*Avvocato, Direttore Ispeg