di Alessandro Parrotta*
Il Dubbio, 15 agosto 2026
Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, l’Avvocato Fabio Pinelli, ha scelto una posizione che merita di essere condivisa integralmente: da un lato l’adesione alle parole del Capo dello Stato che alla cerimonia del Ventaglio del 30 luglio ha ammonito che le regole della legge non possono adattarsi ai comportamenti individuali e occasionali, pena l’abdicazione dello Stato; dall’altro il rilievo che il codice penale è vecchio e va adeguato. Non è una contraddizione ma la sintesi più onesta e lucida dei commenti che il caso Roggero ha sollevato. Su questo terreno mi ero già espresso proprio su queste pagine il 18 luglio 2025, esaminando l’entrata in vigore del decreto sicurezza; osservavo che il legislatore aveva mancato l’occasione di riscrivere in termini equilibrati e costituzionalmente sostenibili la disciplina della difesa legittima e mettevo in guardia dal rischio opposto: che la difesa legittima si trasformasse in principio assoluto, accentuando il conflitto tra sicurezza soggettiva e legalità penale. Un anno dopo quel rischio è diventato programma politico.
Conviene ricordare il dato tecnico. La condanna definitiva di Mario Roggero, quattordici anni e nove mesi confermati in Cassazione, non è caduta sul terreno della proporzione ma su quello dell’attualità del pericolo: i colpi furono esplosi contro persone ormai in fuga, fuori dal negozio. Né la riforma del 2006 né la legge 26 aprile 2019, n. 36 avrebbero condotto a esito diverso, perché entrambe hanno lasciato intatto il requisito dell’attualità dell’offesa; e lo stesso Capo dello Stato, promulgando quella legge, lo aveva scritto in una lettera di osservazioni alle Camere che invito a rileggere. Estendere la scriminante oltre quel confine non significa proteggere meglio la vittima: significa legittimare la ritorsione privata.
Il confronto europeo è istruttivo perché nessun ordinamento maturo ha risolto il problema abolendo l’attualità. La Germania conosce al § 32 StGB una difesa più larga della nostra: non richiede proporzionalità in senso stretto ma solo che la reazione sia necessaria, cioè il mezzo più mite fra quelli idonei, e non abusiva. Il correttivo per la paura non sta però nella scriminante: sta al § 33 StGB che esclude la punibilità di chi ecceda i limiti della difesa per turbamento, timore o spavento, e lascia invece punibile l’eccesso commesso per ira, odio o vendetta. La Francia richiede all’art. 122-5 del code pénal la proporzione fra reazione e aggressione e vi affianca all’art. 122-6 una presunzione di legittima difesa per chi respinga di notte l’intrusione con effrazione, violenza o inganno in luogo abitato. È però presunzione semplice: sposta l’onere della prova, non cancella i presupposti e cede davanti alla riposta manifestamente sproporzionata.
La Spagna, all’art. 20.4 del Código penal, esige un’aggressione illegittima e la necessità razionale del mezzo impiegato; quando manchi un requisito non essenziale la difesa non svanisce, ma degrada a esimente incompleta ai sensi dell’art. 21.1, con riduzione obbligatoria della pena. È una valvola di equità che opera sulla misura della sanzione, non sull’esistenza del reato. L’Inghilterra, infine, che pure nel 2013 ha introdotto per gli householder cases il criterio della forza non grossly disproportionate (sez. 76 del Criminal Justice and Immigration Act 2008) si è vista chiarire dalla High Court in R (Collins) v Secretary of State for Justice e poi dalla Court of Appeal in R v Ray che il test resta la ragionevolezza: la forza semplicemente sproporzionata non è per ciò solo lecita. Quattro modelli, una sola convergenza: la mitigazione passa dalla colpevolezza, dall’onere della prova, dal trattamento sanzionatorio o dalla discrezionalità del giudicante, mai dall’abolizione del limite temporale della difesa.
Ha dunque ragione l’Avv. Pinelli quando osserva che un codice di quasi un secolo fa non parla più la lingua di chi subisce un’aggressione. Ma adeguare non è adattare. Ritengo che la strada seria passa per l’eccesso colposo dell’art. 55 c.p., oggi troppo rigido; per un’attenuante che dia rilievo allo stato emotivo dell’aggredito secondo parametri oggettivi; per un trattamento sanzionatorio in cui pene edittali di un secolo fa non producano esiti indecifrabili al sentire comune. Riformare il codice per renderlo più giusto è compito del legislatore. Riscriverlo sull’onda di un singolo processo è, come ha ricordato il Capo dello Stato, il modo più rapido per indebolire proprio la sicurezza che si dice di voler difendere.
*Avvocato, Direttore Ispeg










