di Paola Balducci
Il Dubbio, 19 luglio 2024
Aumento del personale di polizia penitenziaria, creazione di un albo delle strutture residenziali di accoglienza e semplificazione delle procedure per la concessione dei benefici penitenziari: sono queste, in estrema sintesi, le novità del decreto legge n. 92/ 2024 in materia carceraria, approvato recentemente dal Consiglio dei ministri e ora all’esame dei due rami del Parlamento per la conversione in legge.
Sulla spinta della situazione di grave sovraffollamento che affligge le carceri nazionali, l’Esecutivo ha preferito fare ricorso allo strumento legislativo più veloce anziché procedere alla tanto auspicata riforma organica del sistema penitenziario. Pur condividendo le ragioni di tale scelta deve tuttavia ammettersi che nessuna delle misure previste dal decreto legge può definirsi “svuotacarceri”. Del resto, i promotori della riforma hanno messo ben in guardia sulle motivazioni che hanno spinto alla sua approvazione: nessuno sconto di pena, nessun tentativo di “aggirare” la funzione, afflittiva e rieducativa, della pena. Si tratta, infatti, di misure per lo più volte a snellire le procedure dell’esecuzione penale e quelle poche novità che potrebbero astrattamente incidere positivamente sul numero delle presenze in carcere, non sono di immediata applicazione. Come dire: si apprezza lo sforzo ma meno il risultato!
È possibile evidenziare una nota sicuramente positiva del decreto: la presa di coscienza che il carcere non sia l’unico luogo in cui scontare la pena. Il provvedimento ha previsto infatti l’istituzione di un albo contenente un elenco di strutture accreditate che potranno accogliere alcune tipologie di reclusi: ad esempio, coloro con un prossimo fine pena, i tossicodipendenti e i condannati per alcuni particolari reati. L’assenza di un domicilio idoneo al fine di poter fruire delle misure alternative si presenta da sempre come il grande ostacolo alla possibilità di eseguire la pena in modalità alternative a quelle detentive, “costringendo” tutti quei detenuti che potrebbero scontare la pena all’esterno - sia in vista del percorso rieducativo che per condizioni di incompatibilità con la detenzione inframuraria - a rimanere in cella, contribuendo ad aumentare il tasso del sovraffollamento carcerario. Tuttavia, come anticipavo, l’operatività di tale novità viene differita nel tempo al fine di emanare un regolamento che contenga la disciplina relativa alla formazione e alla tenuta dell’elenco, e pertanto nessun vantaggio si potrà avere nell’immediatezza.
Altre novità riguardano specificamente le procedure dell’esecuzione penale. Il decreto, per quanto concerne la concessione delle misure alternative per le pene detentive brevi inferiori ai diciotto mesi, prevede che esse potranno essere decise non più unicamente in via provvisoria, ma anche definitiva, dal magistrato di sorveglianza, non demandando quindi la decisione finale all’organo collegiale.
Anche dal punto di vista della liberazione anticipata, non si è venuti incontro alle richieste di aumentare il numero di giorni da detrarre per ciascun semestre di pena espiata ma si è tentato di velocizzare la procedura per la concessione della misura che attualmente grava in maniera considerevole sulla magistratura di sorveglianza. La riforma prevede che sia lo stesso pubblico ministero ad effettuare in via astratta il calcolo delle detrazioni fruibili dal condannato già in sede di ordine di esecuzione. Una sorta di “avvertimento” al condannato, il quale, se terrà una condotta positiva di adesione al trattamento rieducativo potrà beneficiare della detrazione calcolata e indicata dalla Procura. Spetterà poi alla magistratura di sorveglianza verificare, al momento della fine della pena o in occasione della concessione di benefici penitenziari, la realizzazione effettiva dei presupposti di meritevolezza del beneficio. Anche in questo caso il giudizio sull’efficacia della misura introdotta dal Governo resta tutta da verificare nel lungo periodo.
Con favore infine va accolta la disposizione che va ad aumentare il numero delle telefonate di cui possono fruire i detenuti, utile soprattutto a mitigare il senso di solitudine e di isolamento che si vive all’interno delle strutture carcerarie. Le strutture penitenziarie rimarranno invece invariate, contrariamente al personale in servizio al loro interno: sono previste infatti nuove assunzioni nella polizia penitenziaria e a livello dirigenziale, al fine di attuare un più efficiente collegamento gestionale all’interno delle carceri.
In definitiva, pur nella prospettiva di umanizzazione della pena, rimane evidente come in una situazione penitenziaria oggettivamente sempre più tragica, costellata da 56 suicidi dall’inizio dell’anno, il sistema carcerario italiano abbia bisogno di riforme più incisive sulla dinamica inframuraria. Ancora una volta è stata dimostrata la contrarietà a provvedimenti emergenziali di clemenza come l’amnistia e l’indulto, da più parti invocate al fine di alleggerire la pressione sulle carceri. Tuttavia, sarebbe ancora possibile un atto di coraggio del Parlamento volto proprio a percorrere questa strada, al fine di ridare dignità e speranza a quanti si trovano in condizioni precarie e drammatiche negli istituti penitenziari, magari dopo essere stati condannati solo per reati minori o di scarsissimo allarme sociale. Un intervento diretto, necessario ad alleggerire la pressione del sovraffollamento in aggiunta al percorso di riforma iniziato con il recentissimo decreto.
Non dunque un “liberi tutti”, come ha paventato il ministro Nordio, ma un provvedimento previsto dalla nostra Costituzione che guardi alla realtà carceraria come una realtà da stravolgere e supportare, per il tramite di riforme anche poco popolari. Bisogna permettere alla pena di svolgere la sua vera funzione: la rieducazione del condannato, il reinserimento sociale, non dimenticando inoltre come la nostra Costituzione affermi che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.











