di Rinaldo Frignani
Corriere della Sera, 26 febbraio 2026
Il testo definitivo - il cui esame comincerà dal Senato - è stato ammorbidito in tutte le sue parti rispetto a quello che era stato varato dal Consiglio dei ministri 20 giorni fa. Vale per tutti i cittadini, ma per le forze dell’ordine, quelle armate e anche i vigili del fuoco, così come la categoria sanitaria, è considerato uno “scudo penale”. È un percorso diverso rispetto a quello previsto dall’articolo 335 del Codice di procedura penale, che impone al pm in presenza di una notizia di reato di iscrivere la persona al quale è attribuito nel registro degli indagati. Adesso con il decreto Sicurezza ciò non avverrà se ci sono cause di giustificazione: la legittima difesa e lo stato di necessità (per tutti), l’uso legittimo delle armi e l’adempimento del dovere (per chi indossa una divisa). Si tratta di fattispecie di reato che prendono in considerazione l’ipotesi che un determinato comportamento non sia punibile.
Ma affinché sia così la causa di giustificazione deve essere “evidente”. È infatti soltanto in questa circostanza che il magistrato non indaga subito la persona, ma procede con l’annotazione preliminare per effettuare una serie di accertamenti che potrebbero anche portare all’archiviazione della posizione del soggetto. Adesso il ministro della Giustizia avrà 60 giorni di tempo per adeguare il Codice di procedura penale in questo senso.
Fino a diecimila euro per le spese legali. Non solo per la prima fase, ma anche in quelle successive del procedimento: dalle indagini, al primo processo, a quello d’appello e anche il giudizio in Cassazione. È la cifra massima che lo Stato metterà a disposizione come tutela legale esclusiva per gli appartenenti alle forze di polizia, quelle armate e anche ai vigili del fuoco che dovessero essere iscritti come indagati o diventare imputati in procedimenti penali per fatti collegati all’esercizio delle loro funzioni. Una misura decisa per consentire agli operatori di qualsiasi ordine e grado di poter contare su fondi per potersi difendere in dibattimenti che in molti casi si concludono con un’archiviazione. Nel caso venisse accertata la responsabilità dolosa del dipendente allora è prevista la rivalsa per la restituzione delle somme erogate per la difesa. Una figura giuridica che invece non sarà applicata in caso di sentenza di non luogo a procedere, archiviazione, intervenuta prescrizione o comunque altre situazioni che porteranno a un proscioglimento, a meno che sul fronte disciplinare non sia stata già accertata una responsabilità del dipendente pubblico per negligenza.
Sulla vendita di coltelli il decreto impone un giro di vite senza precedenti. Le nuove norme sono state inserite nella parte del provvedimento cosiddetta anti maranza per contrastare le azioni violente delle baby gang, sempre più al centro di episodi di cronaca nera proprio per la disponibilità di armi bianche anche nelle mani di minorenni. D’ora in poi è vietato il porto di coltelli con lama di lunghezza superiore ai cinque centimetri, compresi quelli a scatto o a farfalla. È previsto il carcere, da uno a tre anni, per chi viene trovato in possesso di lame superiori agli otto centimetri, con la confisca e il processo per direttissima. È vietata la vendita ai minorenni, anche quella online, o anche solo la cessione, e i genitori sono soggetti a sanzioni - a partire da mille euro - se non impediscono il porto dei coltelli ai figli minorenni. Inammissibile la scusa della difesa personale per il porto di coltelli da cucina e da lavoro, vietato senza giustificato motivo. Si rischiano pene da sei mesi a tre anni. I venditori sono obbligati a registrare i clienti che acquistano coltelli con lama di oltre 15 centimetri, mentre le pene in questione aumentano da un terzo alla metà se il reato viene commesso in zone rosse e nei pressi di stazioni, scuole e parchi pubblici.
L’annotazione preliminare su un modello separato è la nuova figura giuridica prevista dal decreto Sicurezza che, solo nel caso della presenza evidente di una o più “cause di giustificazione”, evita l’immediata iscrizione di un soggetto da parte del pm nel registro degli indagati. La misura può avere una durata di 120 giorni ai quali ne devono essere aggiunti altri 30 per l’eventuale richiesta di archiviazione sempre da parte del magistrato. Un periodo durante il quale la persona “annotata” conserva comunque tutte le garanzie difensive previste anche per un indagato, compresa l’assistenza diretta del legale nominato.
Gli accertamenti investigativi non cessano, ma proseguono come in una qualsiasi altra indagine. Anche perché il diretto interessato potrebbe essere iscritto in qualsiasi momento nel registro normale nel caso in cui i riscontri da parte del magistrato dovessero confermare la necessità di procedere in quel senso nei suoi confronti. In realtà la misura serve a evitare l’iscrizione automatica prevista fino a oggi, non solo degli appartenenti alle forze dell’ordine, ma di qualsiasi cittadino, e allo stesso tempo anche la gogna che spesso trasforma un indagato già in un colpevole.
Il fermo preventivo, o di prevenzione, è uno degli aspetti più dibattuti del decreto. È stato al centro di polemiche fra governo e opposizione, ma anche dei rilievi del Colle sulla sua durata. Il fermo scatterà nel momento in cui le forze dell’ordine dovessero valutare che ci sia la necessità di evitare che persone considerate violente, anche sulla base di precedenti specifici di reati di piazza, possano partecipare alle manifestazioni. Ma, come recita il decreto, potrà essere applicato soltanto “in presenza di un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”.
Ma come funziona? Il dispositivo, del quale comunque l’autorità giudiziaria deve essere sempre informata, consente alle forze dell’ordine di trattenere presso una loro struttura - un commissariato o una caserma - per un massimo di dodici ore i soggetti che per quei motivi non possono prendere parte a sit-in, cortei, ma anche presidi e comunque eventi pubblici, in un’ottica di prevenzione di incidenti, tafferugli, guerriglia urbana. La magistratura, con il pm di turno, dovrà essere preventivamente informata dell’adozione della misura nei confronti di persone per le quali potrebbe disporre l’immediato rilascio nel caso non ravvisasse invece le condizioni di pericolosità.










