di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 8 novembre 2020
Slitta ancora la riforma della class action. Per vedere, forse, entrare in vigore la nuova versione dell'azione di classe all'italiana bisognerà aspettare il prossimo maggio. A pochi giorni dal via, che sarebbe scattato il prossimo 19 novembre, la bozza del decreto ristori bis rinvia di altri 6 mesi l'esordio di uno dei provvedimenti più controversi del recente diritto dell'economia. Inevitabile allora il parallelo con quanto previsto su un altro fronte cruciale, quello della nuova disciplina della crisi d'impresa, dove il Codice che riscrive l'attuale Legge fallimentare è stato fatto slittare al prossimo settembre.
E per certi versi le ragioni sono analoghe. Perché se il nuovo assetto della class action era già stato oggetto di uno slittamento circa un anno fa in occasione del proverbiale decreto Milleproroghe di fine 2019, motivato soprattutto con ragioni tecniche (la mancata realizzazione in tempo utile del portale telematico attraverso il quale dare visibilità alle proposte di azione di classe), ora le ragioni sembrano essere piuttosto quelle di evitare di mettere sotto ulteriore stress il sistema delle imprese che si sarebbe trovato tra poco più di una settimana a dovere fare i conti con uno strumento profondamente ripensato.
La nuova class action è destinata a sostituire quella attualmente in vigore che è regolata nel Codice del consumo, dove la collocazione testimonia l'intenzione di tutelare i diritti individuali dei consumatori e degli utenti che si trovano in una condizione di omogeneità nei confronti di un'impresa. E tuttavia questa fisionomia ha probabilmente sin dall'origine determinato il flop sostanziale di un istituto che invece sul piano formale era stato presentato come assai innovativo.
Nei fatti di azioni collettive andate a segno se ne sono contate ben poche; dati aggiornati al 2017, a 7 armi dall'introduzione nel nostro ordinamento giuridico, ne individuavano solo 2 concluse con risarcimenti. Un esito determinato in larga parte dall'infrangersi dei tentativi promossi soprattutto dalle associazioni dei consumatori sullo scoglio più alto, quello dell'ammissibilità e quindi dell'omogeneità degli interessi fatti valere.
Con la nuova class action la titolarità passa a chiunque ritiene siano stati violati diritti (ma non interessi) individuali omogenei e per qualsiasi forma di responsabilità (per esempio quella relativa a danni all'ambiente oppure alla salute). Resta il meccanismo di opt in, cioè la necessità di una manifestazione di volontà per entrare nella classe, anche se con l'assoluta anomalia, in barba a qualsiasi rischio di soccombenza, di un ingresso nella classe anche dopo il (primo) giudizio di condanna.
Con il rischio, per le imprese, di un utilizzo dell'azione come vero e proprio bancomat. Resta l'assenza del carattere punitivo, come peraltro raccomandato anche in sede europea: a poter essere ottenuta sarà sempre la condanna al risarcimento del danno. Assai contestato dalle imprese, che vi vedono un evidente volano al contenzioso, era poi stato anche il meccanismo di remunerazione degli avvocati e dei rappresentanti della classe tarato sulle adesioni e sul volume dei risarcimenti.











