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di Giovanni Maria Jacobazzi

Il Dubbio, 30 settembre 2024

“Le norme prevedono un obbligo di soccorso in mare per le persone in difficoltà. Ciò che accade dopo è un altro discorso”, afferma Pino Di Iorio, comandante di Unità da diporto di Civitavecchia, anticipando quelli che potrebbero essere i contenuti dell’arringa, prevista per il mese prossimo, dei difensori di Matteo Salvini. Nel caso “Open Arms” il leader della Lega è imputato di sequestro di persona per avere, nella sua qualità di ministro dell’Interno, “privato della libertà personale 147 migranti di varie nazionalità giunti in prossimità delle coste di Lampedusa nella notte tra il 14 ed il 15 agosto 2019”. Secondo i pm di Palermo, che hanno chiesto per Salvini la condanna a sei anni di prigione, la questione principale ruota intorno alla sussistenza o meno dell’obbligo, da parte dell’allora Capo del Viminale, di “procedere all’indicazione del posto sicuro per consentire lo sbarco”, sul territorio nazionale, di questi migranti salvati in acque internazionali dalla Ong spagnola. La risposta a tale interrogativo, hanno sottolineato i magistrati, è indubbia, in ossequio alle leggi del mare secondo cui “bisogna dare terra ai naufraghi”.

Nella lunghissima requisitoria, durata circa 6 ore, i pm hanno dedicato molto spazio alla ricostruzione del quadro giuridico che imporrebbe tale obbligo. A parte, infatti, quanto indicato dal Codice della navigazione, risalente al 1942, il tema del soccorso in mare passa attraverso diverse Convenzioni che si sono susseguite negli ultimi secoli. Già nel 1681, nella Grande Ordonnance De La Marine d’août della Francia, si faceva accenno al recupero dei relitti. Con la Convenzione di Bruxelles del 1910, si iniziò a parlare di unificazione di regole in materia di assistenza e soccorso marittimo. Nel 1914 venne approvata a Londra la prima versione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in Mare (Solas). E nel 1948 vide la luce l’International maritime organization (Imo), un istituto specializzato delle Nazioni unite incaricato di sviluppare i principi e le tecniche della navigazione marittima internazionale al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo del trasporto marittimo internazionale rendendolo più sicuro e ordinato. Trent’anni dopo, nel 1978, l’Imo adottò la Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Stcw). Nell’anno successivo, il 1979, fu approvata la Convenzione internazionale di Amburgo sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (Sar), con l’obiettivo di organizzare in maniera efficace il soccorso in mare, basandosi su un principio di cooperazione internazionale. Dieci dopo, a Londra, venne infine siglata la Convenzione internazionale sull’Assistenza (Salvage) che delineò i principi guida del salvataggio o assistenza in mare, anche per quanto concerne il corrispettivo economico dovuto.

In Italia, comunque, per veder ratificata la Convenzione di Amburgo, bisognerà aspettare il 1989, con la pubblicazione del Piano Sar nazionale. Con tale atto, uniformando l’ordinamento nazionale a ciò che avveniva negli altri Paesi aderenti, si standardizzarono l’organizzazione, i ruoli e le procedure operative coinvolti nel “Search and Rescue”. L’ultima edizione del Piano risale al 2020, ed è quindi successiva al periodo oggetto delle contestazioni penali a Salvini.

A essere investito per legge delle funzioni Sar in mare (soccorso d’ufficio) in Italia è il Corpo delle capitanerie di porto, il quale, pur essendo uno dei corpi specialistici della Marina militare italiana, svolge compiti relativi agli usi civili del mare con funzioni amministrativo- burocratiche, di polizia giudiziaria e di guardia costiera. Il soccorso obbligatorio in mare, come detto, è quello a favore delle persone. Non lo è per le cose: ad esempio l’unità in avaria, a meno che intervenire in soccorso della stessa non sia poi necessario per salvare anche le persone.

Uno dei temi difensivi di Salvini riguarderà proprio questo aspetto: il soccorso non venne mai negato, con la conseguente messa in sicurezza dei migranti a bordo della Ong spagnola. Tutti, dopo essere stati accompagnati al porto di Lampedusa, furono rifocillati e sottoposti a visita medica. I minori e quelli in difficoltà furono fatti sbarcare, gli altri invece trattenuti a bordo in ossequio a quanto stabilito dai decreti Sicurezza del governo Conte, che prevedevano una redistribuzione degli stessi all’interno dell’Europa.

Ed è dunque questo il punto nodale che i giudici del Tribunale di Palermo dovranno dirimere: una inevitabile valutazione dei vari interessi in gioco. La tutela dei diritti umani dei singoli, per quanto imprescindibili, andrebbe bilanciata, secondo l’interpretazione dei legali di Salvini, con la difesa di interessi generali che tutelano anche altri diritti: il giudizio sulla prevalenza non può non essere prettamente politico, è la tesi. Che prescinde da ulteriori considerazioni pure fatte valere, nel 2019, dall’allora ministro dell’Interno, come il principio secondo cui un naufrago, una volta a bordo della nave che l’ha soccorso, si trova di fatto nel Paese di cui la nave stessa batte bandiera. Il centro della questione, alla fine, è stabilire chi decide come contrastare l’immigrazione clandestina: il governo o i magistrati?