di Daniela Piana
Il Dubbio, 18 agosto 2026
La censura che il Conseil Constitutionnel, adito dall’opposizione parlamentare francese, ha sancito il 14 di agosto rispetto alla legge, molto voluta dall’esecutivo, in materia di utilizzo dei social network da parte di persone con età inferiore ai 15 anni è già oggetto di un vivace dibattito, che non manca di affiancare alle considerazioni di carattere giuridico considerazioni di carattere etico morale e politico. Qui limitandoci a sottolineare che il principio di proporzionalità appare guidare la ratio decidendi del Conseil Constitutionnel, vedremo il seguito e le reazioni dell’esecutivo che ha già attivato un “secondo round” di gioco istituzionale sul tema. Non è infatti la lettura politologica che qui preme, quanto quella di carattere socio-giuridico.
Ogni intervento normativo che identifica nello strumento della legge - ovvero della norma giuridica astratta e orientata a obiettivo - la soluzione a un problema collettivo, dovrebbe idealmente rispondere ad una domanda di giuridicità. Per “giuridicità” si intende “normatività intesa in senso ampio”, la quale spesso trova nel diritto positivo la sua àncora esplicita e le sue fondamenta nella cultura del diritto e dei diritti, ovvero nell’esperienza diffusa, sentita, in taluni casi manifestata, di uno iato fra ciò che si chiede al diritto, in termini di tutele, e ciò che il diritto - allo stato dell’arte - sta offrendo.
La giuridicità è la norma positiva più una serie di caratteristiche che hanno un impatto indiscutibile sulla effettività attuativa di qualsiasi legge sia adottata. Non sempre occorre appellarsi alla norma positiva. Ma quando lo si fa è bene avere in mente (e già solida) una cognizione del “prima” e una cognizione del “dopo” l’adozione di una legge. La giurisdizione può dare un faro, ma non può determinare le risposte, anche perché quelle risposte saranno adeguate e sostanzialmente legittime (non solo formalmente valide) se rispondono a delle domande ben formulate sulle condizioni reali di vita nelle quali le persone che devono ottemperare agli obblighi previsti dalla legge si trovano. Condizioni di competenze, risorse cognitive, informazioni, modalità di relazione e riconoscimento di autorevoli fonti di regole di giustizia. È la cultura sociale di un Paese o di un territorio.
Le persone di minore età che fanno l’esperienza dei social media sono persone situate in un contesto di vita, tratteggiato dalle relazioni famigliari, dagli ambienti formativi - scolastici, sportivi, associativi - e dalla più diffusa cultura sociale rispetto alla quale le persone che sono nella fascia di età minorenne hanno un rapporto di “tensione distanziatrice”, un po’ come la distruzione che crea di Bergson, perché nel rapporto con l’autorità - dialettico, ça va sans dire - si forma l’identità autonoma dei ragazzi.
In questo complesso sistema di interazioni, dove gli effetti domino si sprecano - basti pensare alle funzioni educative di scuola e famiglia quando sono in tensione - il minorenne o la minorenne sviluppano la propria autonoma determinazione di sé. Chi è la fonte di regole? Dove si trova? Che età mediamente ha? Quanto è in grado di controllare senza diventare erosiva della autonoma crescita della persona? Domande con la D maiuscola, cui la risposta può essere data da una oculata e plurale lettura dei fatti socioculturali ed economici. Questi fatti impatteranno sull’effettività attuativa di qualsiasi legge e quindi sulla effettiva possibilità di raggiungere il vero obiettivo che orienta sul piano valoriale questi interventi legislativi, ossia la costruzione di tutele per i minorenni e di tutele per le fonti di tutele, nella prospettiva di tutelare oggi per domani la capacità di crescita e dunque la futura capacità di essere cittadini nel mondo. Quali sono le culture del rischio su cui fare leva? Nelle organizzazioni che hanno funzioni educative orientative culturali associative e socializzanti tali culture sono legate alle competenze digitali.
Possono paesi diversi per diffusione delle competenze digitali e delle consapevolezze necessarie a evitare un pensiero delegativo - si legga chiedere a un dispositivo di IA di risolvere problemi di vita che nemmeno l’esistenzialismo può sofisticato saprebbe inquadrare con buona pace dei filosofi - adottare le stesse norme giuridiche? E se non potessero, ma dovessero perché sono parte dello spazio di diritto euro-comune, come assicurarsi che l’attuazione della norma non divenga uno spazio iper-proceduralizzato capace esso stesso di creare uno spazio di divergenza fra fasce della popolazione e soprattutto fra generazioni? Che fare se la attuazione della norma diventa comprensibile prima alla Generazione Z che ai social monitor (leggi persona titolata della responsabilità parentale) dell’accesso ai social network?
In altri termini come fare se prima di adottare una norma giuridicamente vincolante, avessimo dovuto mancare l’opportunità per vedere in intero il mosaico che è fatto dalle seguenti dimensioni - de facto: come sono fatte le famiglie? Quanto tempo trascorrono insieme a fare cosa? Come sono organizzati gli spazi di socializzazione dei minorenni? E a posteriori come sono diffuse le competenze digitali? Quale è l’esatto punto di trade off che una determinata società - ma non necessariamente quella che pur essendo sempre europea e confinante resta diversa per sensibilità culturali - fra Stato e società nella organizzazione della vita collettiva? E da ultimo cosa intendiamo per bene del minorenne?
La giurisprudenza è vasta e gli aspetti di sensibilità valoriale diversificati, ma la bussola fra paternalismo negazionista dell’autonomia del minorenne e laissez faire deleterio perché si tratta di un laissez faire ai grandi players di social media, i quali altro non sono che una nuova - e refrattaria alla categoria del territorio giuridicamente inteso - forma di esercizio di potere, va fissata in modo democraticamente aperto, consapevolmente critico e soprattutto fattivamente e fattualmente orientato.
Non perché i fatti debbano determinare le norme, ci mancherebbe, quanto invece perché una volta che la norma fosse adottata nella mis-perception dei fatti - o nella mancanza della loro analisi - saranno i fatti a dichiarare nel modo che solo la vita conosce, inderogabile, silenzioso, senza appello, e drammaticamente carsico e diffuso, il non luogo a procedere della norma. Costituzionalmente orientata è un obbligo istituzionale cui tutti gli attori dovrebbero attenersi. La costituzione è però formale e sostanziale. In qualsiasi sistema politico ed ordinamentale del mondo. Quella parte sostanziale ce la raccontano i fatti. È tempo di mettere insieme le due facce della luna di modo che la necessaria urgente e indiscutibile domanda di giuridicità nell’uso e non uso da parte dei minorenni dei social media trovi una risposta proporzionata in diritto e traducibile in policy nei fatti. Non ci mancano i dati. Non ci mancano gli strumenti di analisi, anche di proiezione futura. E, chiosa in bas de page, basterebbe parlare con i ragazzi per capire che in fondo i primi a sentirsi smarriti sono loro.









