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di Simone Marcer

Avvenire, 29 ottobre 2026

La giudice per le indagini preliminari Tiziana Landoni ha rigettato la richiesta di convalida del fermo per l’amministratore del canale Telegram “Movimento 17 ottobre”: “Non voleva arrecare danno allo Stato”. Le ragioni della decisione in 37 pagine di ordinanza. Passo spedito, occhiali scuri ancora calati sul far della sera e labbra sigillate sotto i baffi. Niente da dichiarare. Alle 16.30 Youssef Siher la presunta mente del Movimento 17 ottobre è uscito dal carcere ed ha affrontato “la tonnara” di giornalisti, telecamere, telefonini e bastoni da selfie, riuscendo ad uscirne rapidamente indenne. I familiari, insieme a una ventina di attivisti e simpatizzanti del movimento Giovani palestinesi lo hanno applaudito mentre saliva sulla punto grigia che lo ha prelevato appena uscito dal carcere, in via Gian Battista Vico ed è ripartita sgommando tra la folla. Scene da “sera della prima” a San Vittore, che, in quanto edificio storico, è pur sempre nei pressi della zona della movida milanese.

La decisione della gip Tiziana Landoni di non convalidare l’arresto per istigazione a delinquere, aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche disponendo la scarcerazione immediata era arrivata alcune ore prima. “L’indagato non prospetta mai il ricorso ad azioni violente o l’adozione di altri comportamenti integranti fattispecie di reato, né il medesimo risulta aver evocato le gravi violenze verificatesi nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2026 (da lui neppure menzionate) quale modello di attuazione delle forme di protesta e di mobilitazione collettiva da lui proposte”, è forse il passaggio più significativo dell’ordinanza con cui la giudice non ha convalidato il fermo. Nelle 37 pagine dell’ordinanza la a giudice ha cancellato i “gravi indizi di colpevolezza” dopo aver analizzato uno ad uno i post dell’esponente dei Giovani palestinesi. Messaggi in cui la Procura, con la pm Francesca Crupi, leggeva un piano eversivo, laddove la gip parla invece di “mobilitazione collettiva”, “consapevole”, di “disobbedienza civile” e di “formazione di una coscienza collettiva”.

A proposito della contestazione di istigazione a delinquere la gip precisa che “è un reato di pericolo concreto e non presunto” e che “l’istigazione deve avere ad oggetto fattispecie di reato specifiche, riconoscibili”. L’espressione “dichiarazione di guerra”, che è stata pubblicata da Siher su Telegram non accompagnata da specifici e concreti riferimenti ad azioni violente o in altro modo costituenti reato, “tali da indurre gli utenti a commettere atti di tal genere”, rientrerebbe invece nella sfera delle “affermazioni di critica rivolte allo Stato e all’attuale Governo e ai media”. “Per quanto riguarda poi “il riferimento effettuato dall’indagato alle mobilitazioni organizzate in Francia, sostanziatesi, com’è noto, sia in manifestazioni pacifiche che in azioni violente, è assolutamente generico e non vi sono allusioni ad atti di violenza all’adozione di comportamenti integranti reato. Siher pare, piuttosto, richiamare in generale l’attivismo che ha connotato i movimenti di protesta francesi, senza esaltare, in alcun modo, le condotte violente poste in essere da taluni manifestanti”. Neanche “la guida pratica per la difesa in piazza”, per la gip Landoni, conterrebbe concreti “riferimenti alla commissione di atti di violenza”.

Per quanto riguarda l’aggravante di terrorismo e la finalità eversiva, “che presuppongono atti di violenza potenzialmente idonei a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza”, anche qui, per la giudice non ci sarebbero i presupposti. L’ipotesi viene qui considerata solo a livello ipotetico per essere subito esclusa: “Le condotte dell’indagato non potrebbero ritenersi tali da arrecare un grave danno allo Stato (non pare essere, invero, di dimensione necessariamente macroscopica l’offesa dalle stesse potenzialmente creata), né risultano essere state compiute allo scopo di intimidire la popolazione nei termini dianzidetti”. Per quanto riguarda infine il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, “non può neppure affermarsi che Sehir, in vista della manifestazione da lui programmata in luogo pubblico per il 24 ottobre, abbia promosso la formazione di un gruppo composto da almeno cinque persone - scrive la gip -, organizzato anche occasionalmente, che nel corso della manifestazione, avvalendosi di strumenti offensivi del genere di quelli elencati dalla norma, potesse adottare comportamenti tali da determinare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone e cagionare, altresì, danni alle cose”. Per la giudice non c’era pericolo di fuga (uno dei presupposti della misura cautelare). Viene sottolineato che Siher “è nato in Italia, è titolare di regolari documenti identificativi ed è radicato nel territorio dello Stato” e che era andato a Milano “in vista della manifestazione”, non con l’intento di sottrarsi alla cattura. Il rifiuto di dare la password del cellulare viene considerato “un dato di per sé neutro e non sintomatico della volontà del medesimo di darsi alla fuga”. Anche “i meri contatti con diversi movimenti (Pro Pal e Fronte della Gioventù Comunista) e sindacati intrattenuti da Siher” rientrano “nelle facoltà riconosciute dall’ordinamento” e” non sono indicativi dell’esistenza di un concreto pericolo di fuga dell’indagato, non essendo stati, tra l’altro, documentati abituali spostamenti all’estero” del ricercatore. Quindi per la gip “non vi sono elementi concreti su cui ancorare la ragionevole probabilità che l’indagato, in assenza del provvedimento di fermo, si sarebbe dato alla fuga”. Landoni, in precedenza giudice a Busto Arsizio (Varese), è da circa due anni al settimo piano del Palazzo di giustizia di Milano. Prima di questo caso si era occupata di Equalize, giudicando sulla presunta centrale di dossieraggio e di numerosi casi da codice rosso.