di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 marzo 2021
Attualmente, soprattutto grazie all'effetto pandemia, ci sono circa 300 migranti trattenuti nei dieci centri di permanenza e rimpatrio (Cpr) dislocati in Italia. Per l'esattezza si trovano a Bari, Brindisi, Caltanissetta, Gradisca d'Isonzo (GO), Macomer (NU), Palazzo San Gervasio (PZ), Roma, Torino, Trapani e recentemente a Milano con la sua riapertura. Per ora non risulta nessun piano vaccinale per gli ospiti, ma teoricamente basterebbe una giornata visto il numero esiguo.
Cpr è l'acronimo più recente affibbiato dalla legge ai centri di identificazione ed espulsione per migranti irregolari presenti sul territorio italiano, che sono stati istituiti e costantemente implementati da tutti i governi degli ultimi vent'anni. La creazione di queste strutture carcerarie risale al 1998, quando - a seguito di alcune direttive europee in vista dell'entrata nell'area Schengen - Livia Turco e Giorgio Napolitano, con il T. U. sull'immigrazione 286/ 1998, stabilirono il trattenimento coatto delle persone straniere da identificare o in attesa di espulsione, per un massimo di 30 giorni: periodo che venne poi raddoppiato con la Legge Bossi- Fini (L. 189/ 2002), la quale introdusse anche il reato di non ottemperanza all'ordine di espulsione, cui sarebbe seguito il reato di clandestinità (L. 94/ 2009). Il nome attuale Cpr risale alla Legge Minniti- Orlando (L. 46/ 2017), che prevedeva la costruzione di un centro in ogni regione.
Il decreto legge del 21 ottobre 2020 ha introdotto diverse disposizioni sul trattenimento del cittadino straniero nei centri di permanenza per i rimpatri (articolo 3), tra queste si ricordano: la riduzione dei termini massimi di trattenimento da 180 a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri; la previsione che il trattenimento deve essere disposto con priorità nei confronti degli stranieri che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica; siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per gravi reati; siano cittadini o provengano da Paesi terzi con i quali risultino vigenti accordi in materia di cooperazione o altre intese in materia di rimpatri; l'estensione dei casi di trattenimento del richiedente protezione internazionale limitatamente alla verifica della disponibilità di posti nei centri; l'introduzione della possibilità, per lo straniero in condizioni di trattenimento di rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e, per il Garante nazionale, di formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata.
Ad oggi i cittadini stranieri possono essere trattenuti in una struttura di fatto carceraria senza aver compiuto alcun reato e il loro trattenimento - che non è formalizzato come detenzione - garantisce loro meno diritti e a chi li trattiene maggiore arbitrarietà che se fossero carcerati. In più, la gestione dei Cpr è appaltata a privati tramite bandi gestiti dalle Prefetture: la privatizzazione della gestione dei centri di internamento per migranti rischia di essere un business simile a quello del sistema carcerario americano.











